TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2010-11-04, n. 201010253
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N. 10253/2010 REG.SEN.
N. 00248/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori F T e O B, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato F B, con lui elettivamente domiciliati a Genova in via Assarotti 4/11 presso l’avvocato C D;
contro
Comune di Alassio, in persona del (vice)sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con il quale è domiciliato presso la segreteria del tribunale amministrativo adito;
per l'annullamento
del provvedimento 25.1.2010, n. 1365 del comune di Alassio
dell’ordinanza 26.7.2010, n. 310 del comune di Alassio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Alassio;
vista la documentazione depositata dalle parti;
visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione;
visti gli atti e i documenti allegati dalle parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori F T e O B si ritennero lesi dal diniego di condono loro opposto dall’amministrazione comunale di Alassio con l’atto 25.1.2010, n. 1365, per cui notificarono il ricorso poi depositato il 24.3.2010, con cui deducevano:
carenza istruttoria, della motivazione e contraddittorietà
eccesso di potere.
Il comune di Alassio si costituì in giudizio con atto depositato il 29.7.2010, con cui chiese la reiezione della domanda.
Con successivo atto notificato il 14.9.2010, depositato il 11.10.2010, i ricorrenti chiedono l’annullamento anche dell’ordinanza 26.7.2010, n. 310 con cui l’amministrazione ha disposto la demolizione dell’opera edile per cui era stato negato il condono. I motivi:
illegittimità derivata
illegittimità in via propria
eccesso di potere per carenza dell’istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241.
E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto da ultimo impugnato.
L’amministrazione comunale ha depositato un atto il 28.10.2010.
DIRITTO
Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, attesi la rituale instaurazione del contraddittorio, il tempo trascorso dalla notificazione dell’atto contenente l’istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.
Con il ricorso principale è impugnato il diniego opposto dal comune di Alassio alla domanda proposta dagli interessati per conseguire il condono relativamente “...alla realizzazione di un volume in ampliamento a unità immobiliare ad uso abitativo sita in Alassio ... in assenza di titolo abilitativo, ultimato in data 30/03/2003...”.
Si tratta di un fabbricato della dichiarata superficie di mq 16,24, che nel corso del sopralluogo 4.8.2009 della polizia municipale e dell’UTC è stato descritto come “...di forma pressoché rettangolare, chiuso su quattro lati, la cui struttura portante è costituita da travi in legno in parte infissi nella tamponatura perimetrale del terrazzo e da travetti in legno appoggiati al suolo, le tamponature sono inchiodate ai travetti e sono in materiale plastico trasparente, la copertura è a una falda pressoché piana in materiale plastico trasparente, sul lato ponente è presente un’apertura tipo porta. Il manufatto risulta avere le seguenti dimensioni : lunghezza lato monte di circa m.