TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-04, n. 202406512

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-04, n. 202406512
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406512
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 06512/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12250/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12250 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del provvedimento di diniego della domandata ammissione al servizio permanente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente è stato reclutato nel maggio del 2016 come Allievo Carabiniere in ferma quadriennale e successivamente ha svolto con profitto il quadriennio in ferma volontaria, terminato nel maggio del 2020.

Lo stesso, tuttavia, non ha potuto accedere al servizio permanente (come era suo interesse) in quanto, successivamente alla scadenza della ferma, si è visto applicare, a domanda, il prolungamento della ferma stessa, di anno in anno, ai sensi dell’art. 950 c.o.m. stante il suo coinvolgimento nel procedimento penale n. -OMISSIS- r.g.n.r. dinnanzi al Tribunale Ordinario di Paola.

Tuttavia con sentenza n.-OMISSIS- del 26 maggio 2022 (depositata il successivo 11 agosto 2022) lo stesso ricorrente ha ottenuto l’assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste”).

Stante la pendenza del procedimento penale, era stato avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare rispetto al quale, a fronte della carenza di elementi conoscitivi sufficienti in capo all’Amministrazione, quest’ultima aveva disposto, ex art. 1393, comma 1, terzo periodo, c.o.m., il rinvio della relativa valutazione al termine del procedimento penale (doc. 5 ric.).

Non ricevendo comunicazioni in ordine alla “riattivazione” del procedimento disciplinare (ex art. 1393 c.o.m.) ed avendo interesse alla sua definizione (ed archiviazione) ai fini del passaggio in s.p.e., l’odierno ricorrente, in data 12 dicembre 2022, formulava un’istanza al Comando competente affinché quest’ultimo, preso atto dell’intervenuta e definitiva assoluzione dagli addebiti in questione, definisse il procedimento disciplinare sui medesimi fatti per poi provvedere alla regolare ammissione del ricorrente al servizio permanente.

In risposta alla suddetta istanza l’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri Lazio adottava due distinti provvedimenti:

- quanto al procedimento disciplinare, in data 29 dicembre 2022 notificava al Mar.-OMISSIS- la nota prot n. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Lazio – SM Ufficio Personale, di rigetto della relativa istanza in quanto il vaglio disciplinare relativo alla vicenda penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. del Tribunale di Paola “potrà essere effettuato solo ad avvenuta acquisizione di copia conforme all’originale della sentenza n. 552/2022…munita della attestazione di “irrevocabilità”, formalità che non sarebbe stata ottenibile al momento, a causa della pendenza del ricorso in appello, proposto dalla sola parte civile;

- quanto alla ammissione in servizio permanente il ricorrente riceveva la nota prot. n. -OMISSIS- del 15.2.2023 che dava riscontro negativo all’istanza anche su tale punto, sempre in ragione del fatto che la pretesa del militare avrebbe potuto trovare soddisfazione solo nel caso in cui il procedimento penale si fosse concluso favorevolmente con sentenza irrevocabile e dopo la definizione del relativo procedimento disciplinare.

In accoglimento del ricorso gerarchico proposto dal militare in data 28 gennaio 2023 avverso il primo dei provvedimenti menzionati il Comando Interregionale Carabinieri Podgora n. -OMISSIS- del 23 marzo 2023 (doc. 8 ric.) disponeva l’archiviazione del procedimento disciplinare “tenuto conto del fatto che l’Amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza in parola in data 12.12.2022” il che giustificava l’archiviazione della pratica disciplinare “per perenzione dei limiti temporali previsti dall’art. 1392 del Codice dell’Ordinamento Militare”; lo stesso Comando precisava che la decisione atteneva esclusivamente alla materia disciplinare, nulla rilevando ai fini dell’avanzamento.

A fronte dell’intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare, in data 4 maggio u.s. il Mar.-OMISSIS- inoltrava nuova istanza, per via gerarchica, ai sensi dell’art. 950, commi 3 e 5 C.O.M., chiedendo - nuovamente - l’adozione dei dovuti provvedimenti ai fini della propria ammissione al servizio permanente. Alla suddetta istanza l’Amministrazione replicava, per il tramite del Comando Provinciale di Roma, con la nota prot n.-OMISSIS- del 24 giugno 2023 (notificata il 5 luglio u.s. ed oggetto del presente gravame) avente il seguente contenuto “si comunica che l’istruzione della pratica subirà un ritardo, in quanto la sentenza n. -OMISSIS- RG pronunciata dal Tribunale di Paola in data 26/05/2023, all’esito del Proc. Pen. N. -OMISSIS-RGNR Mod. 21 della Procura della Repubblica di Paola a carico dell’interessato, benché di assoluzione, non è, ad oggi, irrevocabile” (doc. 1).

Nessun provvedimento veniva invece adottato, nei termini di legge, con riferimento al secondo ricorso gerarchico, presentato il 17 marzo u.s. (avverso la citata nota prot. n. -OMISSIS- del 15.2.2023 che aveva respinto l’istanza di ammissione al s.p.) con riferimento al quale il procuratore del ricorrente riceveva unicamente la comunicazione del Comando Interregionale “Podgora” che lo infermava dell’avvenuta trasmissione della pratica al Comando Generale, per le valutazioni di competenza.

Le note in epigrafe indicate (i.e. la nota prot n.-OMISSIS- del 24 giugno 2023 del Comando Legione Carabinieri Lazio - Comando Provinciale di Roma, notificata il 5 luglio 2023 e la nota prot. n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2023 del Comando Legione Carabinieri Lazio – SM Ufficio Personale, notificata il 17 febbraio 2023, già impugnata con ricorso gerarchico sul quale si è formato il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971) vengono entrambe impugnate dal

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