TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-20, n. 202400681

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-20, n. 202400681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400681
Data del deposito : 20 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2024

N. 00681/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00410/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2008, proposto da
Q D, S B, C D, E D, L D, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Zannini, in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per la condanna

di A.N.A.S. al risarcimento dei danni per occupazione illegittima di terreni di proprietà dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. I ricorrenti, nella spiegata veste di proprietari di beni immobili oggetto di una procedura espropriativa avviata da A.N.A.S. nel 1982 e sviluppatasi attraverso gli atti e provvedimenti di cui si dirà infra , agiscono in questa sede per conseguire la condanna dell’intimata società alla restituzione dei terreni occupati sine titulo e al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione dei terreni medesimi, o, in subordine, al solo risarcimento dei danni per equivalente monetario laddove A.N.A.S. opti per la c.d. acquisizione sanante ex art. 43 del T.U. n. 327/2001 (norma vigente alla data di incardinazione del presente giudizio).



2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

L'impresa dott. A C, concessionaria dell'A.N.A.S. per la realizzazione dell’opera pubblica, in forza del decreto prefettizio del 17 gennaio 1984 procedette alla occupazione di terreni di proprietà degli odierni ricorrenti, sui quali insistevano le colture e i manufatti edilizi indicati in ricorso.

I proprietari non avevano accettato le somme offerte a titolo di indennità provvisoria in quanto esse erano state determinate non tenendo adeguato conto né della presenza sui terreni occupati di colture agricole (vigneti e piante da frutto), né del valore dei manufatti insistenti sui terreni stessi e neanche della perdita di valore dei terreni residui. La Commissione Provinciale aveva dunque proceduto alla rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione, ma anche le relative somme venivano ritenute inadeguate, di talché i sig.ri D e la sig.ra B promuovevano azione davanti alla Corte di Appello delle Marche al fine di vedere correttamente rideterminate le prefate indennità. La domanda, peraltro, veniva proposta solo nei confronti del concessionario (la prefata impresa dott. A C, a cui nelle more del giudizio era subentrata la ditta ICOMEZ S.p.A.), il quale prospettava agli attori una soluzione transattiva della lite, offrendo la somma complessiva di £. 120.000.000 a tacitazione di ogni pretesa. Tale accordo veniva sancito con una scrittura privata sottoscritta (non da tutti i proprietari interessati, va aggiunto) il 6 marzo 1999, la cui efficacia era subordinata all’assenso di A.N.A.S. Il giudizio davanti alla Corte di Appello si concluse con la sentenza n. 176 del 20 dicembre 2001, recante la declaratoria di “illegittimità” ( rectius , inammissibilità) della domanda per difetto di legittimazione passiva della convenuta ICOMEZ.

L’azione veniva pertanto riproposta nei riguardi di A.N.A.S. con atto di citazione notificato il 25 novembre 2002.

Nell’ambito dei suddetti giudizi i sig.ri D e B apprendevano che in data 24 marzo 1995 il Prefetto di Pesaro e Urbino, alla luce del decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n. 3101 del 27 maggio 1992, aveva adottato i decreti di esproprio dei terreni sui quali era stata medio tempore realizzata l’opera pubblica. Pertanto, ritenendo che: i) i decreti di esproprio, siccome adottati oltre il termine di efficacia del provvedimento recante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, fossero inefficaci;
ii) la proprietà dei terreni fosse dunque rimasta formalmente sempre in capo ai privati e iii) si fosse pertanto di fronte ad una illegittima occupazione di fatto, gli odierni ricorrenti dichiaravano di rinunciare alla domanda di pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione, riservandosi di agire davanti al giudice amministrativo per la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni. Di tanto la Corte di Appello prendeva atto all’udienza del 31 ottobre 2007.

3. È seguita dunque la proposizione del presente ricorso, nel quale, in punto di diritto, i ricorrenti deducono che:

- i terreni per cui è causa sono stati a suo tempo occupati e irreversibilmente trasformati in forza dei seguenti atti e provvedimenti:

a) decreto del Ministero dei LL.PP. n. 3248 del 14 aprile 1981 (recante l’approvazione, ai sensi della L. n. 1/1978, del progetto dell’opera pubblica redatto da A.N.A.S., e la fissazione dei termini per l’inizio e il completamento dei lavori e delle espropriazioni);

b) decreto del Ministero dei LL.PP. n. 5112 del 27 maggio 1982 (recante la riapprovazione del progetto e la fissazione dei nuovi termini per l’avvio e la conclusione dei lavori e delle espropriazioni);

c) decreto del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 1° settembre 1982 (recante l’autorizzazione all’occupazione d’urgenza dei terreni per anni cinque);

d) decreto del Ministero dei LL.PP. n. 6324 del 25 ottobre 1983 (recante l’approvazione, sempre ai sensi della L. n. 1/1978, di una perizia di variante e la fissazione di nuovi termini per l’avvio e la conclusione dei lavori e delle espropriazioni);

e) decreto del Ministero dei LL.PP. n. 3101 del 27 maggio 1992 (recante la riapprovazione del progetto originario, della perizia di variante del 1983 e di una ulteriore perizia di variante del 16 ottobre 1986, e la fissazione di nuovi termini per l’inizio e il completamento delle procedure espropriative - al riguardo va evidenziato che l’opera venne ultimata nel 1986, come si dirà infra );

f) decreti del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 24 marzo 1995 (recante l’autorizzazione all’occupazione permanente dei terreni in questione);

- da tale excursus emergono i seguenti profili di illegittimità della complessiva azione amministrativa posta in essere da A.N.A.S. e dagli altri enti coinvolti nella procedura.

Le rinnovate dichiarazioni di pubblica utilità sono state adottate senza osservare il relativo procedimento, e senza il rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11 della L. n. 865/1971, e, relativamente all'ultima di cui al D.M. n. 3101 del 27 maggio 1992, dagli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990.

La perizia di variante tecnica e suppletiva n. 87/86 del 16 ottobre 1986 ha avuto attuazione senza la preventiva approvazione ministeriale, la quale infatti è intervenuta solo con il D.M. del 27 maggio 1992, quando i relativi lavori erano stati ormai illecitamente eseguiti. Da ciò consegue che, essendo la variante parte essenziale dell’opera pubblica, l’occupazione dei terreni privati ha avuto natura usurpativa.

Il termine di 36 mesi per l’ultimazione dei lavori, previsto dal D.M. 25 ottobre 1983, alla data di adozione del D.M. 27 maggio 1992 (e a fortiori alla data di adozione dei decreti del Prefetto del 24 marzo 1995) era ampiamente decorso, così come era scaduto il termine di cinque anni per le occupazioni a suo tempo stabilito dal decreto prefettizio del 1° settembre 1982. Da ciò sono discese l’inefficacia del decreto recante la dichiarazione di p.u. dell’opera e la inutilità dei decreti di esproprio del 1995;

- in ragione delle rilevate illegittimità che affliggono il procedimento espropriativo (le quali sono state scoperte dai ricorrenti solo a seguito del deposito degli atti effettuato dal concessionario e da A.N.A.S. in sede civile), la proprietà dei terreni de quibus è rimasta sempre in capo ad essi ricorrenti, per cui A.N.A.S. poteva acquisirne la proprietà solo avvalendosi dell’istituto di cui all’art. 43 del T.U. n. 327/2001, essendo stata espunta dall’ordinamento italiano la c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva). Tale espunzione, come è noto, si deve alla giurisprudenza della C.E.D.U., a cui la giurisprudenza nazionale si è progressivamente adeguata a partire dai primi anni ‘2000;

- come è altrettanto noto, in casi del genere non vi è alcun problema di prescrizione, in quanto l’occupazione sine titulo configura un illecito permanente, al quale si pone fine o restituendo al privato il bene occupato illecitamente (e risarcendo i danni prodotti medio tempore ) oppure procedendo alla c.d. acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 del T.U. Espropriazioni (con conseguente obbligo di corrispondere al proprietario il valore di mercato);

- per quanto concerne la quantificazione dei danni che essi ricorrenti hanno subito per effetto dell’occupazione sine titulo dei terreni per cui è causa, il Tribunale dovrà disporre una c.t.u. finalizzata ad accertare anche il valore di mercato degli immobili in questione laddove in corso di causa A.N.A.S. avesse manifestato la volontà di utilizzare l’istituto di cui all’art. 43.

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