TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-08-26, n. 201904411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2019-08-26, n. 201904411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904411
Data del deposito : 26 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2019

N. 04411/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01978/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1978 del 2017, proposto da
C A, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Napoli, Centro Direzionale E/2, con il seguente recapito ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: PEC, ciro.manfredonia@forotorre.it,



contro

Ente Parco Nazionale del Vesuvio (di seguito: Ente Parco), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;



per l'annullamento:

dell'ordinanza n. 319 del 26 settembre 2016 dell’Ente Parco.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avv.ti C M per il ricorrente e l'avv. Vinca Giannuzzi Savelli per l'amministrazione intimata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Il ricorrente, C A, è proprietario di un compendio immobiliare sito in Terzigno alla Via Zabatta, traversa Mazzei, composto da un fabbricato residenziale e da due manufatti, che asserisce essere attualmente destinati a pertinenza domestica del suddetto fabbricato ed a ricovero di attrezzature agricole, individuati in catasto al foglio n. 4, particella n. 219.

Riferisce che il fabbricato residenziale ed i due manufatti furono edificati prima dell’istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio, avvenuta con d.p.r. del 5 giugno 1995, e che, a seguito di alcuni interventi effettuati senza titolo edilizio, ha realizzato opere aggiuntive interessate da domande di sanatoria edilizia, ai sensi della legge 47/1985, presentate al Comune di Terzigno, a tutt’oggi non definite con provvedimento espresso.

I due manufatti sono posizionati a breve distanza l’uno dall’altro e sono tra loro comunicanti mediante un altro corpo terraneo, sempre di antica costruzione, anch’esso privo di titolo edilizio e non interessato da domanda di sanatoria.

All’inizio degli anni 2000, il ricorrente realizzò ulteriori interventi che asserisce essersi limitati a lavori di manutenzione straordinaria e di completamento consistenti nella sostituzione di infissi, adeguamento degli impianti, sostituzione dei pavimenti, tinteggiatura interna, etc.

Per tali interventi, il Corpo Forestale dello Stato effettuò i relativi rilievi ed in seguito l’Ente parco provvide alla contestazione con ordinanza n. 92 del 27 luglio 2006, nella quale rilevò le seguenti irregolarità: “completamento ed ampliamento di un piano terra preesistente. I lavori ex novo consistono nell’ampliamento della struttura preesistente di circa 140 mq, con realizzazione di intonaci interni ed esterni, predisposizione degli impianti tecnologici, pavimentazione in conglomerato cementizio, posa parziale degli infissi. I lastrici sono sprovvisti di asfalto e sul lato nord sono state montate le tegole”. In seguito, a fronte dei rilievi condotti dal Corpo Forestale dello Stato, l’Ente Parco ingiungeva la demolizione delle descritte opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha presentato ricorso avanti a questo TAR, iscritto al numero R.G. 894/2007, definito con sentenza di rigetto n. 2756 del 12 luglio 2012, appellata innanzi al Consiglio di Stato con ricorso R.G. n. 1197/2013, definito con sentenza, anch’essa di rigetto, n. 14 del 12 febbraio 2019.

Nel 2015, in occasione della notifica del verbale di verifica dell’ottemperanza alla precedente ordinanza n. 92 del 2006, il Corpo forestale dello Stato ha rilevato che sul fabbricato erano state eseguite ulteriori opere; di conseguenza ha emesso ordinanza n. 2, prot. n. 142, del 20 gennaio 2015 con la quale ne ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Anche avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso davanti a questo TAR, rubricato al numero R.G. 2827/2015, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con sentenza n. 3047 del 5 giugno 2019.

Sostiene il ricorrente che l’unica opera in continuazione eseguita - rispetto a quelle contestate nel tempo - consista nella tinteggiatura esterna del citato manufatto terraneo.

Da ultimo, con ordinanza n. 319 del 26 settembre 2016, l’Ente Parco, sul presupposto della mancata ottemperanza sia ai sopra indicati ordini di demolizione sia all’ordinanza comunale n. 85 del 30 luglio 2007, ha dichiarato l’acquisizione gratuita dell’intera particella 219 al proprio patrimonio, con ingiunzione di sgombero dell’immobile e di pagamento dell’indennità di occupazione pari ad euro 501.70 mensili.

2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 28 aprile 2017 e depositato il successivo 17 maggio, C A ha impugnato, per l’annullamento, la predetta ordinanza.

Resiste in giudizio l’Ente Parco con atto di costituzione depositato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato il 5 giugno 2017.

Alla camera di consiglio del 6 giugno 2017, parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle istanze cautelari.

La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 23 ottobre 2018, in esito alla quale la Sezione, con ordinanza collegiale n. 6795 del 26 novembre 2018, ha chiesto alle parti di acquisire tutti gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato

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