TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202103175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202103175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103175
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 03175/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07691/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7691 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio dei Ministri non costituito in giudizio;

nei confronti

Consiglio di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Siciliana, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- ove occorra, del decreto del Presidente della Repubblica del 13/07/2017, non conosciuto, di nomina della prof.ssa -OMISSIS- a componente c.d. “laico” della Sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S., ove tale nomina fosse da intendersi con effetti oltre il compimento del settantesimo anno di età;

- degli atti non conosciuti presupposti, connessi e conseguenti a detto d.P.R. di nomina della prof.ssa -OMISSIS- (designazione del Presidente della Regione siciliana, parere della I Commissione Affari istituzionali dell'A.R.S., parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, deliberazione del Consiglio dei Ministri), ove tali atti endoprocedimentali fossero da intendersi con effetti oltre il compimento del settantesimo anno di età;

- della delibera (recte: mera risposta a quesito) del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 4/11/2005, ove ad essa possa mai attribuirsi carattere amministrativo generale o addirittura normativo secondario e non meramente interpretativo, la quale testualmente reca: “In ordine al quesito prospettato dal Presidente della Regione Siciliana, relativo alla possibilità di designazione o meno, come componente laico, di un soggetto che abbia superato il settantaduesimo anno di età, il Consiglio di presidenza ha adottato la seguente interpretazione, ossia di disancorare completamente il limite di età rispetto al sessennio e di ritenere possibile la nomina a componente laico del C.G.A.R.S. anche di chi abbia superato i limiti di età, analogamente a quanto avviene per la Corte Costituzionale”;

- dei decreti del Presidente del C.G.A.R.S. di composizione dei Collegi giudicanti della Sezione giurisdizionale: D.P. 43/2019;
D.P. 12/2020;
D.P. 18/2020;
D.P. 21/2020;
D.P. 25/2020.

- di tutti gli atti non conosciuti presupposti, connessi e conseguenti.

E comunque per l'accertamento e la declaratoria

della cessazione/decadenza della prof.ssa -OMISSIS- dalle funzioni di giudice amministrativo, sin dal 30 maggio 2020, e per l'accertamento e la declaratoria del suo collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, in pari data, ai sensi dell'art. 5, I comma, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (“Guarentigie della magistratura”), confermato dall'art. 1 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), ed applicabile ai giudici amministrativi ex art. 27 l. 27 aprile 1982, n. 186 (“Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”).

E per la condanna

ex art. 34, comma 1, lett. c, c.p.a., delle Amministrazioni intimate (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa), per quanto di competenza, a disporre il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, della prof.ssa -OMISSIS-, con decorrenza 30 maggio 2020, ai sensi delle disposizioni normative sopra indicate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, del Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e del Consiglio di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa L M B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’avv. -OMISSIS- contesta, a seguito della sua mancata nomina a consigliere di stato “laico” presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), già impugnata con separato ricorso, il mancato collocamento a riposo, al raggiungimento del settantesimo anno di età in data 30.5.2020, del consigliere “laico” -OMISSIS-.

Premette, in punto di legittimazione ed interesse ad agire, che in caso di accoglimento delle impugnazioni avverso la sua mancata nomina, la sua immissione in ruolo non sarebbe possibile in ragione della “ probabile copertura dell’ultimo posto vacante in ruolo con l’avv. -OMISSIS- ”.

Sostiene, quindi, che la controinteressata avrebbe dovuto essere collocata a risposo, per raggiunti limiti di età (settant’anni), ai sensi dell’art. 5, I comma, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (“Guarentigie della magistratura”), confermato dall’art. 1 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, ed applicabile ai giudici amministrativi ex art. 27 l. 27 aprile 1982, n. 186. Deduce anche la nullità della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (CPGA), che avrebbe disposto in via interpretativa una ingiustificata disparità di trattamento dei componenti laici del CGA rispetto agli altri Consiglio di Stato (laici e togati), ritenendo che i primi possono essere nominati (e svolgere funzioni giurisdizionali per un sessennio) anche oltre il limite dell’età pensionabile.

Ritiene la delibera in parola affetta anche da irragionevolezza e motivazione insufficiente, nell’avere disposto una estensione analogica dello speciale status di giudice costituzionale a quello proprio dei membri laici del CGA.

L’Avvocatura erariale nel difendersi per le amministrazioni intimate ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad agire.

In vista dell’udienza fissata per la trattazione della causa, il ricorrente ha presentato note di udienza e istanza di passaggio in decisione sugli iscritti ai sensi del d.l. n. 137/2020. In replica all’eccezione in rito sollevata dalle amministrazioni resistenti, ha affermato che, poiché egli esercita la professione di avvocato amministrativista prevalentemente in Sicilia, la legittimazione attiva e l’interesse si radicherebbero in relazione al fatto che la presenza quale componente del CGA della prof.ssa -OMISSIS-, ritenuta priva dei requisiti di legge, vizierebbe le decisioni del Collegio adottate con la sua partecipazione.

All’udienza del 24 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, essendo impugnati atti adottati previo recepimento della proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai quali la legittimazione passiva spetta all’autorità proponente e non anche alla Presidenza della Repubblica. Deve disporsi altresì l’estromissione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che non ha adottato alcuno degli atti impugnati, non potendosi riconoscere valore provvedimentale agli impugnati decreti del Presidente del CGA di formazione dei collegi giudicanti.

Il ricorso, come rilevato dalla difesa erariale, è inammissibile per carenza di legittimazione attiva ed interesse.

Non trova fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui egli avrebbe interesse ad impugnare la mancata cessazione dalle funzioni di giudice amministrativo della prof.ssa -OMISSIS- in ragione della “potenziale” successiva copertura di tutti i posti vacanti di componente laico del CGA.

In argomento, va richiamata la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4404, in cui si è esplicitamente affermata l’autonomia delle differenti procedure di nomina intervenute a seguito di designazioni scaturite in momenti diversi. Oltre all’inesistenza di un nesso tra le due procedure, la pronuncia ha anche escluso che possa configurarsi l’illegittimità dei procedimenti successivi per inesistenza del loro presupposto, ossia la vacanza di posti assegnabili presso la Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Il che, conseguentemente, ha portato a negare la legittimazione di un soggetto designato alla nomina a gravare gli atti di nomina altrui, in quanto carente di una “ posizione giuridicamente differenziata, e come tale tutelabile, per opporsi all’avvio di distinti iter di nomina riguardanti gli altri due candidati, vista la natura autonoma e non concorsuale dei diversi iter e l’inesistenza di un anomalo vincolo di prenotazione sull’incarico a seguito della originaria designazione poi (quand’anche illegittimamente) revocata ”. La sentenza ha anche radicalmente escluso che l’altrui nomina possa determinare nei confronti del soggetto già designato l’impossibilità di ottenere un ristoro nel caso di riconoscimento giurisdizionale della spettanza della propria nomina, ovvero comportare un differimento sine die della stessa. La richiamata pronuncia, infatti, ha anche chiarito che il designato è portatore di un interesse di fatto e non giuridico, che non gli attribuisce una legittimazione processuale idonea ad incidere sulle posizioni degli altri designati ma qualora all’esito del procedimento iniziato con la sua designazione, si riconoscesse l’effettiva spettanza della nomina a componente laico della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ciò non significherebbe attribuirgli una tutela in forma unicamente risarcitoria, atteso che resterebbero sempre praticabili rimedi più immediati tramite il giudizio di ottemperanza.

L’impostazione sopra richiamata trova conferma in ulteriori pronunce del giudice di primo grado, che hanno ribadito l’autonomia delle differenti procedure di nomina. Va, in proposito, richiamata la decisione della sezione Seconda quater di questo Tribunale, con la sentenza del 16 maggio 2019, n. 6080, resa nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n. 9198 del 04 agosto 2017, che aveva accolto il ricorso dell’odierno esponente avverso il silenzio serbato dall’amministrazione alla sua richiesta che il procedimento di nomina si concludesse con un provvedimento espresso. La medesima considerazione è stata svolta nella sentenza della

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