TAR Venezia, sez. III, sentenza 2015-05-07, n. 201500491
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Testo completo
N. 00491/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2014, proposto da:
Associazione Giuristi per la Vita, Associazione Pro Vita Onlus, Futuro Polare, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Razeto, Gianfranco Amato, Abbondio Dal Bon, Maria Luisa Tezza, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Ezio Zanon, Luisa Londei, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, parte non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1654 del 9 settembre 2014, con cui è stato recepito il documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
del documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso l’Associazione Giuristi per la Vita, l’Associazione Pro Vita onlus e Futuro Popolare hanno impugnato la Delibera della Giunta Regionale n. 1654 del 09/09/2014 con la quale si è recepito il documento approvato dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 04 Settembre 2014, diretto ad introdurre indirizzi operativi ed indicazioni omogenee per quanto concerne il ricorso alla fecondazione eterologa e, ciò, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014.
Nell’impugnazione così proposta si è sostenuto l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 117 secondo comma lett. m) e dell’art. 118 primo comma Costituzione, il difetto di competenza, l’eccesso di potere per carenza di motivazione e, ciò, nella convinzione che l’assenza di una disciplina nazionale costituirebbe ostacolo per le Regioni per emanare disposizioni aventi valore di legge o di provvedimenti amministrativi;
2. la violazione degli artt. 2 e 3 della Cost., dell’art.8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, l’eccesso di potere per violazione del diritto all’identità genetica e per difetto di motivazione, ritenendo che la Regione Veneto, con la delibera impugnata, avrebbe negato il diritto all’identità genetica, impedendo di fatto al concepito di conoscere l’identità del donatore/donatrice;
3. l’eccesso di potere per illogicità manifesta e per violazione del principio di proporzionalità e il venire in essere di un difetto di motivazione con riferimento al numero delle donazioni e alla tracciabilità del percorso dalla donazione alla nascita;
4. la violazione dell’art. 10 della legge del 19 Febbraio 2004 n. 40, dell’art. 6 del D.Lgs.del 06 Novembre 2007 n. 191 e l’esistenza di un vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti e per difetto di motivazione;
5. la violazione dell’art. 32 della Costituzione, dell’art. 6 della L. del 19 Febbraio 2004, n. 40, dell’art. 13 del D. Lgs. del 06/11/2007 n. 191 in relazione al consenso informato di donatori e donatrici, in quanto si prefigurerebbe la realizzazione di accertamenti clinici da eseguire su donatore e ricevente.
6. la violazione dell’art. 119 della Costituzione, del principio di copertura della spesa pubblica, del principio di legalità e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nel giudizio così instaurato si costituiva la Regione Veneto che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire di tutti - seppur a vario titolo - i ricorrenti sopracitati, concludendo in subordine per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nella Camera di Consiglio del 22 Gennaio 2015 le parti ricorrenti rinunciavano all’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
In questi termini, e all’udienza del 23 Aprile 2015, uditi i procuratori delle parti ricorrenti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va evidenziato come sia possibile prescindere dall’eccezione preliminare di inammissibilità per mancanza della legittimazione ad agire in considerazione dell’infondatezza del ricorso.
2. Con il primo motivo le associazioni ricorrenti sostengono la violazione dell’art. 117 secondo comma lett. m) della Costituzione nella parte in cui, detta disposizione, prevede che la materia della fecondazione eterologa rientri tra i livelli essenziali di assistenza.
A parere delle associazioni ricorrenti detta circostanza, unitamente al principio di cui all’art. 118 della Cost., in base al quale le funzioni amministrative di cui deve essere garantito l’esercizio unitario spettano allo Stato, comporterebbe l’impossibilità per le Regioni non solo di legiferare, ma anche di emanare provvedimenti amministrativi.
2.1 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario premettere la ricostruzione dell’istituto dei livelli essenziali di assistenza (da ora LEA).
Questi ultimi sono costituiti dall'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini, gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.
Il loro fondamento è ravvisabile nell'art. 32 della Costituzione nella parte in cui prevede che " La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti