TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-07-12, n. 202108285
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 08285/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05934/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2012, proposto da
EUGENIO CRISTALLO con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai pubblici registri, degli avv.ti N P e R V P che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- A D CRABINIERI, quale successore ex art. 18 d. lgs. n. 177/16 del Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;
nei confronti
BENDINELLI ARMANDO, CHEGAI ARMANDO, DEGL'INNOCENTI ANDREA, GHENO DIMITRI, IAMPIETRO SALVATORE, RENZONI STEFANO - non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18/11/10 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2136/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A seguito di ordinanza n. 1285/12 del 10/05/12, con cui il TAR Puglia ha declinato la propria competenza, con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta l’11/07/12 e depositato il 20/07/12 Eugenio C ha riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio avente ad oggetto l’annullamento del decreto del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18/11/10 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2136/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 07/11/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’08/06/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Tribunale, anche in riferimento a quanto prospettato da parte ricorrente nella memoria depositata il 05/05/21, rileva che l’Arma dei Carabinieri è succeduta, ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 177/16, al Corpo Forestale dello Stato prima riconducibile al Ministero delle politiche agricole, originariamente intimato in giudizio.
Il Collegio ritiene che nel giudizio amministrativo il subentro di un ente pubblico ad un altro ente non costituisca causa interruttiva del processo ma dia luogo, piuttosto, ad un fenomeno di successione nel rapporto processuale.
Infatti, secondo la giurisprudenza, in tali ipotesi si realizza un fenomeno di natura pubblicistica che si sostanzia nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti e successione nel munus contraddistinta da una netta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra, senza, quindi, il verificarsi dei presupposti per l'evento interruttivo così come previsto dalle disposizioni codicistiche (in questo senso Cons. Stato n. 1310/16; Cons. Stato n. 2354/15).
Deve, pertanto, escludersi che la successione dell’Arma dei Carabinieri al Corpo Forestale, disposta dall’art. 18 d. lgs. n. 177/16, determini l’interruzione del presente giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Eugenio C impugna il decreto del 09/11/10, annotato presso l’Ufficio centrale del Bilancio in data 18/11/10 al n. 2760 e pubblicato sul supplemento al Bollettino Ufficiale in data 03/01/11, con cui il Corpo Forestale dello Stato, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 2136/10, ha ammesso il personale, ivi indicato, a frequentare il 6° corso di formazione per la nomina a vice Sovrintendente “Lago di Piediluco” del Corpo, e ogni atto connesso.
Dall’esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo emerge che:
- il ricorrente, all’epoca dei fatti Agente scelto in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato, ha partecipato al concorso interno teorico-pratico a 48 posti (successivamente ampliato a 158 posti) di vice-Sovrintendente, riservato agli Agenti, nell’ambito del quale si è