TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-02-14, n. 201100113
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N. 00113/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2008, proposto da:
U F, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso Avv. Antonio Borgognoni in Ancona, via Marsala, 19;
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
nei confronti di
D T, rappresentato e difeso dall'avv. O B, con domicilio eletto presso Gianlorenzo Pangrazi in Ancona, via 1° Maggio, 150/B;
L F, L N, N U, I G, D C;G T, rappresentato e difeso dagli avv. O L, Jurghens C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;L D S, A C, F P, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo O, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse del Comune di San Benedetto del Tronto in data 25.9.2008 n. 1300 con la quale sono stati approvati gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di “istruttore addetto asta” – categoria C presso il mercato ittico all’ingrosso, unitamente alla graduatoria di merito, nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ivi compresi il bando della procedura concorsuale, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice ed i verbali della medesima commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto e di D T e di G T e di L D S e di A C e di F P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2010 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando in data 13.6.2008 il Comune di San Benedetto del Tronto ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di “istruttore addetto asta” – categoria C presso il mercato ittico all’ingrosso.
All’esito della procedura concorsuale, con determinazione del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse del Comune di San Benedetto del Tronto in data 25.9.2008 n. 1300 sono stati approvati gli atti ed i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito, che ha visto classificati ai primi quattro posti i candidati T D, Piunti Francesco, Crescenzi Alessandro e Di Salvatore Luigino. Il ricorrente si è classificato undicesimo.
Il suddetto provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi, è stato impugnato, con atto notificato il 25.11.2008, depositato il 18.12.2008, dal sig. F U, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, articolati in cinque distinti motivi.
Si sono costituiti in giudizio, in un primo momento, il Comune di San Benedetto del Tronto ed il controinteressato T D, che hanno eccepito la irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza n.137 del 15.12.2009 il Tribunale, rilevando che la maggior parte delle censure dedotte con il ricorso non riguarda esclusivamente la posizione del ricorrente, ma concerne la legittimità del procedimento e degli atti presupposti, sicché, ove ritenuta fondata, potrebbe determinare la caducazione dell’intera procedura concorsuale e della relativa graduatoria finale, ordinava la notificazione del ricorso a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria relativa al ricorso in oggetto che hanno conseguito l’idoneità.
A seguito della integrazione del contraddittorio, eseguita dal ricorrente in data 5.2.2010, si sono costituiti i controinteressati L D S, A C, F P, con l’Avvocato O e G T, con gli Avvocati Liberatore e C, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso sotto vari profili.
Alla pubblica udienza del 17.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Devono essere preliminarmente trattate le numerose eccezioni di irricevibilità e inammissibilità dedotte dall’Amministrazione e dai contro interessati .
1.1 Le eccezioni di tardività che affermano un onere, per il ricorrente, di impugnare, a vario titolo, disposizioni del bando di gara o altri atti del procedimento concorsuale precedenti alla pubblicazione della graduatoria son tutte infondate, in quanto in contrasto con il principio, sancito da innumerevoli decisioni giurisprudenziali, per cui il momento in cui si concretizza l’interesse all’impugnazione di una procedura concorsuale non può che coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati, dato che la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva (CdS Sez V 29.12.2009 n. 8823, Tar Marche 23.11.2010 3388), con l’eccezione delle clausole e dei provvedimenti che comportano l’esclusione immediata dalla procedura concorsuale.