TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2021-12-27, n. 202100852
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 00852/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2014 REG.RIC.
N. 00576/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2014, proposto da:
OR DI Soc Coop Cons di Garanzia DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 37;
contro
Regione Autonoma della SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Serra e Andrea Secchi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69;
nei confronti
Consorzio DI Fin SA Sc, Coop di Garanzia degli Artigiani e Pmi, Cofinsarda Soc Coop, Cgf Artigiani Sc, Artigianfidi Soc Coop, DA Soc Coop, RT Soc Coop, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2015, proposto da:
OR DI SO NS, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Franceschi, con domicilio eletto presso lo studio Piero Franceschi in Cagliari, via Sonnino n. 37;
contro
Regione Autonoma della SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Serra, con domicilio eletto presso lo studio Legale dell’Ente, in viale Trento n. 69;
nei confronti
Consorzio DI Fin SA Sc, Coop. di Garanzia degli Artigiani e Pmi, Cofinsarda Soc Coop, Cgf Artigiani Sc, Artigianfidi Soc Coop, DA Soc Coop, RT Soc Coop, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso n. 1310 del 2014:
- della determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n. 1105 del 9.10.2014 (prot. n. 9856), con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto in data 7.7.14, avente a oggetto: “L.r. 19.10.1993, n. 51, art. 12, cc. 3bis e 3ter, e successi-ve modifiche e integrazioni introdotte con L.r. 3/2008, art. 7, commi 47 e 48, e L.r. 37/2013. Contributo ai Consorzi DI per l’integrazione del fondo rischi finalizzati a agevolare l’accesso al credito delle PMI artigiane. Ricorso gerarchico proposto dalla OR DI Soc. Coop.” e della relativa notifica in pari data (prot. n. 9858);
- nonché degli atti impugnati col predetto ricorso gerarchico e in particolare della determinazione n. 624, del 25.6.2014, con la quale il Servizio sostegno alle imprese ha autorizzato l’impegno a favore dei beneficiari in essa indicati escludendo dal contributo la OR DI Soc. Coop.;
e con il ricorso n. 576 del 2015:
- della determinazione del Direttore Generale dell’Ass.to Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio n° 313, del 16.04.2015 (prot. n° 4331), con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto in data 29.1.2015, avente a oggetto: “L.r. 19.10.1993, n. 51, art. 12, cc. 3bis e 3ter, e ss.mm. e ii. introdotte con L.r. 3/2008, art. 7, commi 47 e 48, e L.r. 37/2013. Contributo ai Consorzi DI per l’integrazione del fondo rischi finalizzati a agevolare l’accesso al credito delle PMI artigiane. Ricorso gerarchico proposto dalla OR DI Soc. Coop. avverso la determinazione n. 1625 del 23.12.2014 RIGETTO”, comunicato in pari data con nota prot. n. 4332, ricevuta il 20.4.2015;
- nonché degli atti impugnati col predetto ricorso gerarchico e in particolare della determinazione n. 1625, del 23.12.2014, con la quale il Servizio sostegno alle imprese ha autorizzato l’impegno a favore dei beneficiari in essa indicati escludendo dal contributo la OR DI Soc. Coop.
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della SA.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente OR DI SO NS di ST (da qui in poi soltanto “OR DI”) è stata esclusa dai contributi regionali, per gli anni 2012 e 2013, in favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi, avendo la Regione SA ritenuto che la richiedente non avesse adeguatamente dimostrato l’avvenuta costituzione di un Fondo rischi dell’importo minimo di euro 500.000, richiesto dalle Direttive di attuazione della legge Regione SA 19 ottobre 1993, n. 51 ( “Provvidenze a favore dell'artigianato sardo” ), allegate alla deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 17/15.
Nello specifico, all’esito di apposito supplemento di istruttoria, con determinazione dirigenziale 25 giugno 2014, n. 624, il Servizio Sostegno alle Imprese della Regione SA ha escluso OR DI dal contributo sopra descritto in relazione all’anno 2012, evidenziando, tra l’altro, che “il fondo rischi costituisce una specifica voce di bilancio risultante nel passivo dello stato patrimoniale…dal bilancio 2012 presentato dalla soc. coop. OR DI il fondo rischi risulta costituito per importo pari a € 209.716,00 pertanto inferiore dalle disposizioni sopra richiamate…le argomentazioni addotte dalla Soc. OR DI esplicano l’impiego delle voci passive del bilancio ma non dimostrano la consistenza finanziaria del fondo rischi…la mancanza del requisito di ammissione previsto dalla normativa sopra citata, che comporta per il ricorrente l’esclusione dal contributo” .
Il conseguente ricorso gerarchico proposto dall’interessata è stato, poi, respinto con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio 9 ottobre 2014, n. 1105.
Stessa sorte, con analoghe motivazioni, ha avuto la richiesta avanzata da OR DI in relazione all’anno 2013, respinta, dapprima, con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio 23 dicembre 2014, n. 1625, e poi con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio 16 aprile 2015, n. 313, di rigetto del relativo ricorso gerarchico.
Avverso tali provvedimenti sono stati proposti i due ricorsi in epigrafe descritti, il primo relativo all’annualità 2012 e il secondo relativo all’annualità 2013.
La Regione si è costituita in giudizio, opponendosi all’accoglimento di entrambi i gravami.
Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.
Con ordinanze di questa Sezione 9 febbraio 2021, n. 51 e n. 53, è stata approfondita l’istruttoria dibattimentale, chiedendo alle parti di produrre memorie e documenti a maggior chiarimento delle rispettive tesi.
All’esito delle relative produzioni, con ordinanza 23 aprile 2021, n. 287, questa Sezione ha ritenuto entrambe le cause non ancora mature per la decisione, osservando quanto segue: “La ricorrente assume di avere adeguatamente dimostrato l’avvenuta costituzione del Fondo rischi nell’importo richiesto di euro 500.000, esattamente per euro 505.069,10 (risultante a bilancio) ovvero euro 509.690,12 (sulla base delle certificazioni bancarie), e ritiene che ciò trovi fondamento probatorio nella documentazione portata all’attenzione della Regione già nel corso dell’istruttoria procedimentale; evidenzia, in particolare, che la sufficiente consistenza delle garanzie offerte mediante depositi vincolati presso le banche convenzionate si evinca dalle voci 21 e 51 dell’attivo di bilancio (denominate rispettivamente “Crediti verso enti creditizi indisponibili” e “Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili” (per i relativi importi di euro 261.282,00 + euro 239.902,00) e a conforto di tali assunti produce la consulenza tecnica di parte redatta da un dottore commercialista. La difesa regionale contesta tali assunti, ritenendo che la ricorrente abbia dimostrato la costituzione del Fondo rischi solo