TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-02, n. 202301427
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 01427/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A di R A & C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e S L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R M D S L in Catania, via Nicola Coviello n. 4;
contro
il Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Catania;
nei confronti
Cuomo D n.q. di Curatrice Fallimento della "Tre Monti Residence" S.r.l., non costituita in giudizio;
con riguardo al ricorso introduttivo:
per l'adempimento
della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Messina in data 28 luglio 2009;
con riguardo ai motivi aggiunti:
per la risoluzione per inadempimento della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Messina in data 28 luglio 2009;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo ritualmente notificato e depositato in data 14 settembre 2016, la società ricorrente, chiedendo anche il risarcimento dei danni, ha agito per l’adempimento della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Messina in data 28 luglio 2009.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con delibera del Consiglio Comunale di Messina n. 40/C in data 24 luglio 2006 è stato approvato il piano di lottizzazione presentato dalla ricorrente, relativo ad un’area di metri quadri 34.039 ricadente nella zona territoriale omogenea “C1e” (zona di espansione) del Piano Regolatore Generale; b) in data 28 luglio 2009 è stata stipulata la convenzione di lottizzazione, la quale richiamava l’atto d’obbligo in data 20 luglio 2005 con cui la ricorrente si era impegnata a realizzare e a cedere all’Amministrazione un tratto di strada, esterno alla lottizzazione, al fine di collegare la lottizzazione medesima - contraddistinta con il n. 192 - alla strada pubblica, innestando tale strada nella viabilità pubblica realizzata nella vicina lottizzazione n. 10; c) poiché, dunque, le due lottizzazioni non sono confinanti, la ricorrente si è impegnata a realizzare il tratto di strada che congiunge il proprio terreno con la viabilità pubblica della lottizzazione n. 10; d) con atto unilaterale d’obbligo in data 20 luglio 2005 la ricorrente si era, invero, obbligata a realizzare il nuovo tracciato della viabilità di Piano Regolatore Generale, oltre che nel tratto ricadente all’interno della propria lottizzazione, anche nel tratto ricadente sulle particelle 1728, 2196, 2197 2198 del foglio di mappa 100, sino all’innesto con la strada pubblica del piano di lottizzazione n. 10; e) a tal fine la ricorrente ha acquisito dalla Fasano Costruzioni s.r.l. e dalla Tre Monti Residence S.r.l. le aree necessarie alla realizzazione della detta strada di collegamento; f) il tracciato della strada in questione coincideva con quello di una strada prevista dal Piano Regolatore Generale, salvo un lieve scostamento debitamente autorizzato dal Comune; g) da quanto esposto risulta, quindi, che: - il piano di lottizzazione n. 10 è a diretto contatto con la strada comunale; - tra il piano di lottizzazione n. 10 e l’area sulla quale ricade la lottizzazione n. 192 si frappone un appezzamento di terreno; - la ricorrente si è impegnata a realizzare la strada che collega la lottizzazione n. 192 alla viabilità pubblica della lottizzazione n. 10, la quale sbocca, a sua volta, nella strada comunale; h) con provvedimento n. 48 in data 9 febbraio 2010 la ricorrente è stata autorizzata a lottizzare e al riguardo deve precisarsi che, con deliberazione consiliare n. 27/C in data 26 febbraio 2004, con cui è stato approvato il Piano Quadro di cui all’art. 20 delle Norme di Attuazione, il Comune di Messina ha stabilito che la viabilità prevista dal menzionato Piano Quadro fosse realizzata prima dell’avvio degli interventi nei singoli ambiti; i) con istanza n. 2/3342 in data 30 dicembre 2009 la ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al piano di lottizzazione e in data 23 aprile 2010 ha trasmesso il relativo progetto esecutivo; l) il Dipartimento Urbanizzazioni del Comune con nota del 5 agosto 2010 prot. n. 202473 - rilevato il mancato collaudo delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione n.10 (nella cui viabilità avrebbe dovuto innestarsi la strada che la ricorrente si era obbligata a realizzare) - subordinava il rilascio del parere sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione presentato dalla ricorrente all’acquisizione di una serie di documenti da parte sia della ricorrente stessa che di altri Settori del Comune; m) in data 16 maggio 2011 la ricorrente trasmetteva quanto di propria competenza; n) con nota dell’8 luglio 2011 sollecitava il Dipartimento Urbanizzazioni al rilascio del necessario parere, ma questo ancora una volta con nota n. 202143 del 22 luglio 2011 ne subordinava il rilascio all’acquisizione di ulteriori pareri da parte dei Settori competenti in ordine alle problematiche di viabilità e alla mancata acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria relative al piano di lottizzazione n. 10 della ditta Tre Monti Residence e Fasano Costruzioni; o) detti pareri non sono mai stati rilasciati; p) in sintesi, poiché il tratto di viabilità pubblica della lottizzazione n. 10 non è mai stato collaudato e non è mai entrato a far parte del demanio comunale, l’Amministrazione non ha rilasciato alla ricorrente la concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, sicché la società non può intraprendere l’edificazione nei singoli lotti; q) l’impedimento non è imputabile alla ricorrente e a nulla sono valsi i vari atti stragiudiziali inviati al Comune di Messina, né gli innumerevoli accessi agli uffici amministrativi del Comune o i solleciti verbali; r) occorre precisare che, se il Comune non avesse impedito nell’anno 2010 la realizzazione delle opere di urbanizzazione, le stesse sarebbero state ultimate entro l’anno 2011, sicché la società, nell’anno 2012, avrebbe potuto intraprendere l’edificazione nei singoli lotti, consegnando prevedibilmente non meno del 30-35% degli appartamenti previsti agli inizi dell’anno 2013; s) risulta, quindi, indispensabile che l’Amministrazione venga condannata ad adempiere esattamente gli obblighi assunti con la convenzione di lottizzazione del 28 luglio 2009 e a rilasciare il permesso di costruire, nonché a porre in essere ogni adempimento a ciò propedeutico, inclusi il collaudo e l’acquisizione al demanio stradale comunale della viabilità della lottizzazione n. 10; t) l’Amministrazione va anche condannata al risarcimento del danno, dovendosi osservare al riguardo che l’attuale crisi economica ha gravemente depresso i prezzi degli appartamenti, mentre gli oneri concessori sono aumentati, così come il costo della manodopera e dei materiali di costruzione; u) a ciò deve aggiungersi che uno dei comproprietari del terreno sul quale ricade il piano di lottizzazione ha convenuto in giudizio la società per ottenere il pagamento del saldo del prezzo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; v) occorre, infine, precisare che, con atto di permuta in data 29 maggio 2006, la ricorrente ha acquistato un piccolo spezzone di terreno del progetto di lottizzazione ed è diventata l’unica titolare del piano.
2. Con i motivi aggiunti notificati e depositati in data 1 agosto 2022, la società ricorrente, rappresentando in sostanza di non avere più interesse ad eseguire la lottizzazione, ha agito per la risoluzione per inadempimento della relativa convenzione ai sensi dell’art. 1453, comma secondo, c.c., ed insistito nella domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento, quantificati in complessivi € 4.107.568,72 (cioè l’utile netto di impresa che la società avrebbe incassato se avesse potuto realizzare il programma, inclusi rivalutazione ed interessi dal 30 giugno 2016). In subordine ha chiesto il ristoro, quantomeno, del danno emergente costituito dalle spese affrontate per la lottizzazione (spese per acquisto di terreni, spese per prestazioni di professionisti, fideiussioni, oneri fiscali), quantificato in complessivi € 876.767,60. Deve precisarsi che la ricorrente ha anche depositato consulenza tecnica di parte avente ad oggetto la quantificazione del danno subito ed ha, comunque, chiesto l’esperimento di una consulenza tecnico-contabile al fine di detta quantificazione.
Dopo aver ribadito in fatto quanto già ampiamente esposto in seno al ricorso introduttivo, la ricorrente ha rappresentato in diritto quanto segue: a) il rilascio da parte del Comune delle concessioni edilizie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce un preciso obbligo contrattuale per l’Amministrazione, scaturente dalla convenzione di lottizzazione, ma più in generale dagli artt. 1175 c.c., 1176 c.c., 1374 c.c. e 1375 c.c.; b) il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dei fabbricati nei lotti era subordinato, ai sensi dell’art. 7 della convenzione, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; c) nel caso di specie il Comune si è reso inadempiente considerato che le ragioni del mancato rilascio dipendono esclusivamente da irrisolte “problematiche” inerenti il piano di