TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-07-11, n. 202304148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-07-11, n. 202304148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304148
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2023

N. 04148/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01723/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ge.Se.T. Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9671686FC2, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale di Committenza Tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, non costituito in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Giovanni D'Avino, V M, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Ministero dell'Interno, Utg Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

avverso e per l'annullamento - previa sospensiva

a)del Bando/Disciplinare di gara dell'1.3.23 (pubblicato in data 8/3/23 sul portale della Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida nonché sulla G.U. Contratti Pubblici n.28) per l'affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, del servizio di tesoreria del Comune di Villaricca (NA) per la durata di anni cinque CIG 9671686FC2;

b)del capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, della Relazione Tecnica, dello Schema di Convenzione e del Quadro Economico, pubblicati sempre l'8.3.23;

c)di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa la Determina a contrarre R.G. n. 86 del 21.2.23 di indizione della gara.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ge.Se.T. Italia S.p.A. il 5/5/2023:

avverso e per l'annullamento previa sospensiva

a)la Determinazione n. 184/23 di aggiudicazione definitiva della gara alla GE.TE.T. spa;

b)i verbali di gara nn. 1, 2 e 3 (doc. all. 6, 7 e 8):

c) il diniego parziale di accesso all'offerta tecnica della GE.TE.T. spa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di intervento ad opponenudum in giudizio del Ministero dell’Interno e ad adiuvandum di Mele Valeria e Giovanni D’Avino;

Data per letta nell'udienza pubblica del 6 luglio 2023 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Ge.Se.T. Italia s.r.l. ha impugnato innanzi a questo Tribunale, proponendo contestuale domanda cautelare, il Bando/Disciplinare del 1° marzo 2023 della procedura aperta indetta per l’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria del Comune di Villaricca da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; oggetto di impugnazione è stato anche il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la relazione tecnica, lo Schema di Convenzione e del Quadro Economico, nonchè la determinazione a contrarre.

Espone la società ricorrente di essere stata affidataria del servizio di tesoreria per il Comune di Villaricca fin dal 2002, giusta contratto rep. N. 18/2002 e per successivi periodi in regime di proroga, essendo sempre andate deserte le ulteriori gare per l’affidamento nel 2019, 2021 e 2022.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce che l’affidamento del servizio di Tesoreria (art. III.1 del Bando/Disciplinare) sarebbe avvenuto in base ad una carente stima dei costi ed in assenza di utile. Più in particolare, Ge.Se.T. Italia s.r.l. rileva che da “Calcolo degli importi del servizio di Tesoreria” (Quadro Economico) e dalla “Relazione 6 Tecnico-illustrativa del servizio di Tesoreria” sarebbe stato previsto un “corrispettivo forfettario” di €65.000,00 per ogni anno del contratto (per un totale di €325.000,00), avuto riguardo ai “costi” del servizio; ancora, sarebbe stato stabilito che «oltre al corrispettivo forfettario, verranno remunerate al Tesoriere le seguenti attività, in base alle effettive richieste ed ai prezzi unitari di cui all’offerta presentata in sede di gara: eventuali interessi passivi sulla richiesta di anticipazione di tesoreria». Pertanto, opina parte ricorrente, l’utile resterebbe ancorato alla corresponsione di interessi passivi previe richieste di anticipazione di tesoreria che si configurano come meramente eventuali; ne discenderebbe che, in mancanza, l’affidatario assicurerebbe il servizio solo al fine di coprire i costi di gestione.

Ancora, evidenzia parte ricorrente che il compenso forfettario annuo di Euro 65.000,00 sarebbe stato concepito in base alle seguenti voci: Canoni locazione sportello Euro 8.250,00; Personale Euro 25.000,00; Software Euro 8.250,00; Spese bancarie Euro 7.333,33; Utenze Euro 4.250,00; Consumi Euro 2.291,67; Ammortamenti Euro 2.291,67; Spese varie Euro 7.333,33. Al riguardo, sarebbe mancata l’esplicitazione dei criteri di calcolo delle varie voci di costi, in modo da non comprendere ed apprezzarne la congruità; esemplificativamente, il modo approssimativo di tale calcolo si evincerebbe anche dal fatto che «per diverse voci è indicata “curiosamente” la stessa cifra: Euro 2.291,67 per Consumi e Ammortamenti, Euro 8.250.00 per Software e Canoni locazione, Euro 7.333,33 per spese varie e spese bancarie». Ge.Se.T. Italia s.r.l. deduce che l’incongruenza dei costi stimati sarebbe percepibile anche dalla progressiva riduzione dei costi del servizio valutati nell’ambito delle precedenti gare per l’affidamento per gli anni 2019,2021 e 2022, tanto è vero che le predette procedure sono tutte andate deserte.

Ulteriore dimostrazione dell’insostenibilità dell’offerta sarebbe rappresentata dalla previsione dell’articolo 10 del Capitolato Speciale, secondo cui «il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle Istituzioni eventualmente costituite dall’Ente nonché in caso di dissesto anche all’Organismo Straordinario della Liquidazione. In tale ipotesi il servizio di tesoreria per l’Organismo Straordinario di Liquidazione sarà svolto dal Tesoriere a titolo gratuito».

Con il secondo motivo di ricorso Ge.Se.T Italia s.r.l. lamenta l’insufficienza dei costi stimati per la voce “Personale” nella “lex specialis” quantificata forfettariamente in €25.000,00 annui. In particolare, parte ricorrente evidenzia in primo luogo che illegittimamente nella lex specialis non sarebbe stato previsto l’obbligo di passaggio alle dipendenze del nuovo tesoriere delle n. 2 unità lavorative già in forza al precedente gestore, ai sensi dell’art. 63, quarto comma del D.Lgs. n. 112/99 espressamente applicabile in casi di trasferimento del servizio di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali, come prescritto dell’art. 52, comma 61 della L. n. 448/01.

Ulteriore conseguenza della violazione di tale obbligo sarebbe l’insufficienza del costo annuo del personale quantificato forfettariamente dal Comune di Villaricca in €25.000,00; al riguardo, si evidenzia che il costo annuo delle due unità lavorative attualmente assegnate al Servizio di Tesoreria comunale è pari a €39.518,05 per la signora V M, impiegata 2 Area liv. 1 del 14 CCNL di categoria e pari a €55.212,63 per il signor Giovanni D’Avino impiegato 3 Area liv. 1 del CCNL di categoria, per entrambi al netto dei benefici della “Decontribuzione Sud”, allo stato prorogati solo fino al 31 dicembre 2023.

Si è costituito in giudizio il Comune di Villaricca.

Hanno spiegato intervento ad opponendum il Ministero dell’Interno ed intervento ad adiuvandum il signor Giovanni D’Avino e la signora V M.

Con atto di motivi aggiunti, notificati in data 4 maggio 2023 e depositati il giorno successivo, Ge.Se.T Italia s.r.l., nel proporre contestuale domanda cautelare, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 184/23 avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società GE.TE.T. spa, i verbali della predetta nn. 1, 2 e 3, nonché il diniego parziale di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Con il primo motivo aggiunto deduce che la determinazione n. 184/23 sarebbe illegittima essendo stata la gara aggiudicata a Ge.Te.T. s.p.a., unico concorrente, nonostante nella lex specialis non fosse stata prevista una clausola di riserva in tal senso.

Con il secondo motivo aggiunto, con riferimento alla offerta economica, si lamenta che, in violazione di un’espressa previsione ivi contenuta, il modello “Informazioni riepilogative dell’offerta economica” messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilato dalla GE.TE.T. s.p.a. sarebbe stato privo di sottoscrizione con firma digitale.

Sempre con riferimento alla offerta economica, Ge.Te.T. s.p.a., sebbene l’art. VIII.4 del Bando/Disciplinare avesse imposto di indicare la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 co. 10 D.Lgs. 50/16. Ebbene, avrebbe reso una dichiarazione

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