TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-07-13, n. 202300670
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 00670/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
del decreto, emesso il 9 dicembre 2020 e comunicato il 21 maggio 2021, nell'ambito del procedimento R.G. n. -OMISSIS-, in forza del quale il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso ex art. 35- bis , D. Lgs. 25/2008, proposto dal ricorrente contro il Ministero dell'Interno accertava e dichiarava il suo diritto alla protezione umanitaria ordinando alla Questura, territorialmente competente, di provvedere al rilascio del relativo titolo di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. A R C e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Premesso che:
– il sig. -ricorrente- ha impugnato ex art. 35- bis , D. Lgs. 25/2008 il provvedimento sfavorevole della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino che negò in data 9 novembre 2018 l’invocata protezione non ritenendo nemmeno sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 5, c. 6, T.U. Immigrazione;
– l’adito Tribunale ordinario di Torino, con decreto emanato il 9 dicembre 2020, ha statuito, in accoglimento parziale della domanda di dichiarare “ la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del ricorrente -ricorrente- (alias -ricorrente-, nato a Tendrara (Marocco) il -OMISSIS-, e per gli effetti dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ”;il Tribunale ha disposto contestualmente la trasmissione dell’ordinanza al Questore territorialmente competente per il provvedimento di sua competenza;
– nonostante l’acquiescenza al provvedimento, che aveva acquisito medio tempore carattere irrevocabile, la Questura di Torino non ha ottemperato alla statuizione giudiziale, rappresentando da ultimo la sospensione dell’ iter per la verifica dei precedenti penali a carico dello straniero;
Osservato in linea di diritto che:
– il decreto irrevocabile di cui si domanda l’ottemperanza rientra tra quelli di cui all’art. 112, co. 2, lett. c) cod. proc. amm. in quanto provvedimento equiparato alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario;
– consta, ad oggi, l’inadempimento della Questura di Torino all’obbligo di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, non potendo qualificare altrimenti la condotta soprassessoria serbata per l’approfondimento delle risultanze del casellario giudiziale;
– a mente della giurisprudenza nomofilattica dell’Adunanza plenaria “ l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile, con la conseguenza che la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà — fattuale o giuridica — tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante (come esplicitato dai risalenti brocardi factum infectum fieri nequit e ad impossibilia nemo tenetur ) che semmai, ove ne ricorrano le condizioni, può integrare il presupposto esplicito della previsione del risarcimento del danno, per impossibile esecuzione del giudicato, sancita dall'art. 112, comma 3, c.p.a. ” (v. Ad. Pl. n. 11 del 2016);
– non constano in atti sopravvenienze ostative all’esecuzione del giudicato in parola, sia per l’inosservanza dell’Amministrazione dell’ordinanza istruttoria, sia per la mancata specifica contestazione delle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente da parte dell’Amministrazione comunque ritualmente costituita nel giudizio;
Ritenuto, pertanto:
– di dover ordinare alla Questura di Torino l’ottemperanza al decreto irrevocabile del 9 dicembre 2020 del Tribunale di Torino mediante il rilascio ora per allora del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5, co. 6 d.lgs. 286/1998, ferme restando le future determinazioni dell’Amministrazione in relazione alla perduranza o meno dei requisiti normativamente previsti;
– di nominare sin d’ora quale Commissario ad acta , ove perduri l’inerzia della Questura oltre i 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Prefetto di Torino, con facoltà di subdelega, che provvederà a rilasciare il titolo di soggiorno al ricorrente ora per allora in luogo degli uffici questorili;
– di porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione resistente secondo soccombenza nella misura liquidata dal dispositivo.