TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-11-07, n. 202202966
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 02966/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2019, proposto dalla società Giaguaro spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti E M M, G M M, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 15;
contro
Comune di Sarno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi, n. 103;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 1703 del 6.11.2018 con cui l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno ha richiesto il versamento della somma di € 411.924,01, ivi inclusa, quale conguaglio relativo al corrispettivo dell’assegnazione, in favore della società ricorrente, giusta convenzione prot. n. 2561 del 9.10.2006, dei lotti n. 5, 6, 7, 21, 28 e 61 di cui al P.I.P. del Comune di Sarno, località via Ingegno;
e, quindi, per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di corrispondere siffatto importo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno e dell’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28.12.2018 e depositato in data 15.01.2019, la società ricorrente, quale assegnataria, giusta convenzione prot. n. 2561 del 9.10.2006, dei lotti n. 5, 6, 7, 21, 28 e 61 di cui al P.I.P. del Comune di Sarno, località via Ingegno, approvato, ex art. 4 D.L. n. 180/98 (giusta delibera C.C. di Sarno n. 52 del 11.07.1998, e successivo decreto della Provincia di Salerno n. 34706 del 22.09.1998), mediante la formale proposizione di una domanda di annullamento, ha sostanzialmente chiesto l’accertamento giurisdizionale dell’inesistenza, a suo carico, dell’obbligo di pagare, in favore del Comune di Sarno, la complessiva somma di € 411.924,01, IVA inclusa, richiesta dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (di seguito Agenzia), con nota prot. n. 1703 del 6.11.2018, a titolo di conguaglio del corrispettivo relativo all’assegnazione dei lotti in parola.
2. In particolare, l’Agenzia, dopo evidenziato la persistente morosità in ordine al pagamento del corrispettivo dell’assegnazione, pari ad € 1.593363,16, in parte già conguagliato (ingiunto con il decreto n. 680/2018, la cui opposizione è stata rigettata da questo Tribunale che, con sentenza n. 2265 del 28.10.2021, ne ha ridotto l’importo, previa compensazione con il credito risarcitorio, per inadempimento, riconosciuto in favore della ricorrente), ha richiesto alla società istante l’ulteriore somma di € 411.924,01, ivi inclusa, derivante dall’aggiornamento del Quadro Economico Generale concernente l'attuazione del P.I.P., elaborato a valle dalla definizione complessiva di tutti i principali fattori di costo dell’intera operazione, avuto specifico riguardo alla definizione dei contenziosi ivi elencati, relativi alla determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione ed alle spese sostenute nell’ambito dei giudizi in parola.
A seguito del nuovo quadro economico generale dell’operazione, quindi, l’Agenzia ha richiesto alla società istante il complessivo conguaglio dei costi (€ 411.924,01, ivi inclusa), così di seguito aggiornato:
- da € 64,69 passa ad € 68/mq. dei terreni identificati al catasto del Comune di Sarno, relativamente alle particelle del foglio 18 nn. 2105 e 2107 non di proprietà, con riferimento al bando del 19.06.2001;
- da € 36,71 passa ad € 42,36 / mq. dei terreni identificati al catasto del Comune di Sarno relativamente alle particelle del foglio 18 nn. 2109-2111-893-2066-891-623-2099-145-313-137-138 e 142, già di proprietà della Giaguaro srl che rappresentano i costi di urbanizzazione;
- da € 65,00 passa ad € 70 / mq. dei terreni identificati al catasto del Comune di Sarno relativamente alle particelle del foglio 18 nn. 890-1111-888-889-1110-887-269-1112-789-129-128-578 e 1108 che costituiscono il lotto n. 5 assegnato a seguito del bando del 09 marzo 2006.
3. La società ricorrente ha, dunque, contestato di essere tenuta al pagamento delle somme richieste, all’uopo proponendo i motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “1. ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CONVENZIONE LIMITATAMENTE ALLA MANCANZA DI PREDETERMINAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DELLA SOCIETÀ. NULLITÀ PER LA TERMINAZIONE DEL PREZZO RIMESSA ALL’ARBITRIO INCONTROLLABILE DELLA CONTROPARTE. VIOLAZIONE ARTT. 11 L. 241/90 1173 SS C.C.”;
Le previsioni di cui alla convenzione le quali ricollegano il corrispettivo della concessione dei lotti, in proprietà, a voci di costo “presunte”, salvo conguaglio, legato ad accadimenti futuri ed incerti, sarebbero nulle in quanto prive della necessaria determinatezza dell’oggetto della prestazione, risolvendosi nella possibilità, per il creditore, di chiedere qualsiasi cifra al debitore. Ciò viepiù in ragione del mancato completamento delle opere pubbliche di cui al P.I.P.
Siffatte clausole trasformerebbero la convenzione intercorrente tra le parti in un contratto aleatorio, in spregio ai principi di buona fede e correttezza ed in violazione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente, trattandosi della richiesta di pagamento somme incontrollate e derivanti alla cattiva gestione del Piano. Tale mala gestio avrebbe fatto lievitare il costo dell’assegnazione da € 20,00 ad € 80,00 al mq.
Non sarebbero, quindi, dovuti gli importi correlati a sentenze di condanna della p.a. per mancata osservanza di norme di diritto, ovvero relativi a transazioni mai approvate dalla ricorrente, al pari delle spese legali e notarili sostenute dalla p.a. in conseguenza dei giudizi in parola.
La ricorrente sarebbe, quindi, tenuta esclusivamente al pagamento del corrispettivo fissato in convenzione ovvero alla maggior somma indicata dal Giudicante.
- “ 2. VIOLAZIONE ART. 1372 C.C.. ART. 11 L. 241/90. INCOMPETENZA.”;
Il quadro economico sulla scorta del quale è stato richiesto il conguaglio è stato approvato da un soggetto incompetente, ovvero l’Amministratore unico della ex Agroinvest spa, oggi Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, e non anche dall’amministrazione comunale, per come previsto in convenzione.
- “3. VIOLAZIONE ART. 241/90 IN PARTICOLARE ARTT. 2, 3, 7. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO.”;
La richiesta di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta dalla necessaria partecipazione del privato.
- “4. ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1460 C.C..”;
Le somme richieste non sarebbero dovute stante il precedente, grave e reiterato inadempimento dell’Agenzia rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
4. La società di trasformazione urbana, Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, già Agroinvest, ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
5. Il Comune di Sarno, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva avendo espressamente delegato alla società di trasformazione urbana, Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., ex art. 120 T.U.E.L., la realizzazione e l’ultimazione dell’area P.I.P., ivi inclusa la contabilizzazione del corrispettivo dell’assegnazione dei lotti ed il relativo conguaglio. Quest’ultimo, peraltro, sarebbe stato approvato, nelle more del giudizio, dalla Giunta Comunale, giusta delibera n. 34 del 6.03.2019, consolidatasi per mancata impugnazione da parte della ricorrente. Da ciò discenderebbe l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’amministrazione ha, in ogni caso, contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
6. In occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022, in vista della quale ciascuna delle parti ha insistito nelle proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Innanzitutto deve essere respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Sarno, il quale, in forza delle convenzioni rep. n. 4219 del 24.10.2002, n. 4963 del 2007 e n. 5365 del 13.07.2017, ha affidato all’ex Agro Invest spa, ovvi Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, il compito di attuare il P.I.P. in località Ingegno, compresa la realizzazione delle opere pubbliche necessarie, delegandola altresì all’esproprio, ovvero, se possibile, alla acquisizione bonaria dei suoli individuati, nonché all’assegnazione dei lotti industriali in favore delle imprese interessate.
Tanto premesso, l’ente locale non può dirsi estraneo all’odierna res controversa .
8. Ciò tanto più se si considera che, per come dedotto e documentato dal Comune di Sarno, quest’ultimo, nelle more del presente giudizio, giusta delibera di G.C. n. 34 del 6.03.2019, ha approvato quell’aggiornamento del Quadro Economico Generale di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’allora Agro Invest spa del 5.06.2013 (ora Agenzia), successivamente confermata dall’Amministrazione unico dell’Agenzia, con atto prot. n. 722 del 14.05.2018, le cui risultanze hanno determinato la richiesta di conguaglio di cui alla nota prot. n. 1703 del 6.11.2018, oggetto di causa.
9. A tale ultimo proposito, ritiene, il Collegio che la sopravvenuta adozione di siffatta delibera di Giunta, a differenza di quanto ulteriormente eccepito dal Comune, non comporti l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò tenuto conto della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente.
Ed invero, premessa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di questioni attinenti l’esecuzione di una convenzione di assegnazione lotti P.I.P. – convenzione n. 2561 del 9.10.2006, pacificamente rientrante nel novero degli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi (vedi artt. 11 L. n. 241/90 e 133, comma 1. lett. a n. 2 c.p.a.), cui ha fatto seguito la stipula dell’atto di trasferimento, in proprietà, dei lotti in parola, giusto rogito rep. n. 53.563 del 22.01.2008 - con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente, mediante la formale impugnazione di una “nota” redatta dall’Amministratore Unico dell’Agenzia, ha sostanzialmente chiesto l’accertamento giurisdizionale dell’inesistenza del diritto di credito vantato dall’Agenza, in forza degli atti convenzionali/traslativi summenzionati.
La natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio dalla società ricorrente, parte sia della convenzione n. 2561 del 9.10.2006 che dell’atto di trasferimento rep. n. 53.563 del 22.01.2008, avente ad oggetto i lotti alla stessa assegnati (6, 7, 21, 28 e 61), è, quindi, qualificabile non già in termini di interesse legittimo, bensì, di “obbligo di pagamento” di somme di danaro.
La res controversa , in altri termini, ha ad oggetto l’accertamento giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive di natura paritetica – diritto di credito/obbligo di pagamento – con conseguente infondatezza di tutte le censure che presuppongono, viceversa, l’esercizio di un potere amministrativo di natura autoritativa, nella specie inesistente, tra cui la dedotta “incompetenza” dell’Amministratore Unico dell’Agenzia (motivo di gravame sub 2) oltre che il dedotto deficit di contraddittorio endo-procedimentale, di istruttoria e di motivazione (motivo di gravame sub. 3) della nota formalmente impugnata.
10. Ritiene, dunque, il Collegio che la sopravvenuta approvazione da parte del Comune, giusta delibera di Giunta n. 34 del 6.03.2019, di quell’aggiornamento del Quadro Economico Generale di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’ex Agro Invest spa del 5.06.2013 (successivamente confermata dall’Amministrazione unico dell’Agenzia, con atto prot. n. 722 del 14.05.2018), che ha determinato la richiesta di pagamento di cui alla nota “impugnata”, mantenga integra la materia del contendere, coincidente con l’accertamento del diritto dell’Agenzia ad ottenere il preteso conguaglio.
11. Tanto premesso, e ribadita l’infondatezza di tutti i motivi di gravame articolati sul presupposto che, con la nota di cui sopra (n. 1703 del 6.11.2018), l’Agenzia abbia esercitato un potere amministrativo di natura autoritativa (motivi sub 2 e 3), restano da scrutinare quelle censure secondo cui la pretesa di pagamento in contestazione sarebbe infondata in quanto basata su clausole convenzionali/contrattuali nulle, per genericità della prestazione patrimoniale, di fatto rimessa, a detta della ricorrente, al libero arbitrio del soggetto attuatore del P.I.P. il quale farebbe, così ricadere, sulla società istante i “costi” della cattiva gestione del Piano.
Tale cattiva gestione si tradurrebbe in un preteso inadempimento delle obbligazioni assunte dal Comune di Sarno e dall’Agenzia in merito all’attuazione del P.I.P. - inadempimento accertato nelle more del giudizio da questo Tribunale con la sentenza n. 22658/2021 - a fronte del quale la ricorrente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., ha dichiarato di rifiutare l’adempimento della sua prestazione patrimoniale, ove fosse ritenuta dovuta.
12. Così sintetizzati, i motivi di ricorso sono infondati e, come tali, devono essere rigettati.
Ciò se solo si considera quanto appresso.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 della convenzione n. 2561 del 5.10.2006, di cui è parte la società istante, è stato espressamente pattuito, in linea con le previsioni di cui alla sopra convenzione rep n. 4219 del 24.10.2002, intercorrente tra il Comune di Sarno e l’ex Agroinvest, che la società istante, a fronte dell’assegnazione dei lotti n. 6, 7, 21, 28 e 61, avrebbe dovuto corrispondere l’importo complessivo pari ad € 2.114.461,30 equivalente ai costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l’acquisizione dei suoli ad esse pertinenti relativamente a tutti i lotti assegnati. Ciò previo scomputo del corrispettivo “presunto” (€ 164.463,25) della cessione volontaria in favore del Comune (prot. n. 2560 del 9.10.2006) di taluni terreni di proprietà della ricorrente, insistenti nel P.I.P. ed oggetto di esproprio, per una superficie complessiva di mq. 8.692.
Tale corrispettivo è stato computato in via presuntiva, sulla base della sommatoria dei prezzi appresso indicati (art. 4 comma 3):
a) prezzo presunto dell'indennità relativa alla occupazione temporanea d'urgenza e dell'indennità definitiva di esproprio, o dell'acquisizione ad altro titolo del lotto fondiario assegnato;
b) prezzo presunto, con incidenza percentuale calcolata per ciascun metro quadro della superficie del lotto assegnato, dell'occupazione temporanea d'urgenza e dell'indennità definitiva di esproprio, o dell'acquisizione ad altro titolo della quota parte delle aree destinate alle urbanizzazioni, come verranno individuate nel progetto esecutivo che Agro Invest spa predisporrà ai sensi dell'art.4 della convenzione in essere tra essa ed il Comune di Sarno, di cui in premessa;
e) costo presunto, con incidenza percentuale calcolata per ciascun metro quadro della superficie del lotto assegnato, della quota parte dei costi relativi sia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, così come verranno previste nel progetto esecutivo che Agro Invest spa predisporrà ai sensi dell'art. 4 della convenzione e sia dei costi relativi a tutte le attività previste dagli articoli n. 7, n .8 e n. 9 della suddetta convenzione in essere tra Agro Invest ed il Comune di Sarno, indicata in premessa.
12.1 A fronte del carattere “presuntivo” di siffatta stima dei costi, determinanti il corrispettivo, per così dire, “provvisorio” posto a carico dell’assegnatario dei lotti, la ricorrente ha espressamente accettato che “ l'importo finale del corrispettivo convenzionalmente definito ai sensi dei precedenti artt.