TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-01-08, n. 201500198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-01-08, n. 201500198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500198
Data del deposito : 8 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06838/2014 REG.RIC.

N. 00198/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06838/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6838 del 2014, proposto da V C, rappresentato e difeso dagli avvocati R M e F C, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 8, presso lo studio dell’avvocato F C;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è ex lege domiciliato;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0005662 in data 21 gennaio 2014, notificato in data 3 marzo 2014, con il quale è stata sospesa la domanda del ricorrente per il transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze a causa della pendenza di procedimenti penali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto il ricorrente, già appuntato scelto in servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, riferisce che: A) all’esito della visita medica di controllo da parte della Commissione Medica presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, egli è stato giudicato, con verbale in data 11 settembre 2013, non idoneo permanentemente al servizio di Istituto della Guardia di Finanza e collocato in congedo assoluto, ma «idoneo al servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e Finanze (art. 14 Legge 266/99)»;
B) il Comandante del Gruppo di Ravenna della Guardia di Finanza con nota del 12 settembre 2013 lo ha invitato a presentare, entro 30 giorni, domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999;
C) quindi egli nella stessa data del 12 settembre 2013 ha presentato al proprio Comando la domanda di transito indirizzata al Ministero;
D) successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il provvedimento impugnato, ha comunicato che, a causa di due procedimenti penali pendenti a suo carico davanti all’Autorità Giudiziaria di Ravenna e Verona, non sussistevano, allo stato, le condizioni previste dalla legge n. 266/1999 e, quindi, la procedura di transito era sospesa in attesa della definizione di tali procedimenti penali.

2. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce un solo motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e degli articoli 1 e 2 del D.M. del 18 aprile 2002. In particolare il ricorrente sostiene che: A) il procedimento per il transito del personale militare della Guardia di finanza nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disciplinato dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 e dagli arti. 1 e 2 del D.M. del 18 aprile 2002;
B) in forza di tale disciplina i presupposti richiesti per il transito nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono costituite dalla idoneità al servizio civile, accertata dalla competente Commissione Medica, e dalla sussistenza in atto di un rapporto con l’Amministrazione Militare, e quindi, in presenza di tali presupposti, non residua, in capo all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, in ordine alla valutazione della posizione del soggetto che abbia richiesto il transito, se non limitatamente alle proprie esigenze organizzative in relazione alla scelta della sede di servizio ove collocare il dipendente;
C) in ragione di quanto precede, il provvedimento impugnato è illegittimo perché, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 luglio 2013, n. 6533), la pendenza di procedimenti penali o disciplinari a carico del richiedente non costituisce motivo ostativo al transito.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 10 giugno 2014 per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 3 luglio 2014 ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dello stesso, evidenziando che: A) la presente controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, perché rientra nella giurisdizione del giudice ordinario di cui all’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001;
B) premesso che, pur avendo il ricorrente impugnato una nota del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 21 gennaio 2014, verosimilmente l’impugnazione riguarda la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 10019 del 30 gennaio 2014, con la quale sono state indicate al Comando Generale della Guardia di Finanza le ragioni per le quali il procedimento di transito è stato sospeso, tale provvedimento di sospensione non è comunque immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, perché si configura come un atto endoprocedimentale, e quindi il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un atto non immediatamente impugnabile;
C) fermo restando quanto precede, il ricorso è comunque infondato in quanto, il ricorrente risulta sottoposto a due procedimenti penali per reati di gravità tale da comportare la destituzione di diritto ai sensi dell’art. 85 del T.U. n. 3/1957 e quindi l’Amministrazione - nell’esercizio del suo potere discrezionale «finalizzato a permettere l’instaurazione del rapporto di lavoro con candidati che per qualità morali e personali, nonché per habitus comportamentale, diano ragionevole affidamento di assicurare tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere il dipendente pubblico» - ha ritenuto di sospendere il procedimento di transito in attesa della definizione dei predetti procedimenti penali.

4. Questa Sezione con l’ordinanza 10 luglio 2014, n. 3161, ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al presente ricorso, richiamando in motivazione il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa stessa Sezione secondo il quale la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile non costituisce elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.

5. Il ricorrente con memoria depositata in data 23 ottobre 2014 ha replicato alle eccezioni di controparte ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio osserva che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Difesa erariale non può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni. L’art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 dispone che “il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”. Ebbene da una semplice lettura di tale articolo si desume che la richiesta di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze presuppone in capo al richiedente lo status di militare della Guardia di Finanza. Risulta quindi evidente che la presente controversia rientra nella giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, che mantiene ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del medesimo legislativo, ivi comprese quelle di cui è parte il personale militare e delle Forze di polizia di Stato.

2. Parimenti infondata risulta l’ulteriore eccezione processuale sollevata dalla Difesa erariale sul presupposto che il presente ricorso sia rivolto avverso un atto endoprocedimentale e, quindi, non immediatamente impugnabile. Infatti - premesso che il provvedimento impugnato è stato correttamente individuato dal ricorrente nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0005662 in data 21 gennaio 2014 (allegata al ricorso), notificata al ricorrente in data 3 marzo 2014, perché è proprio con tale nota che è stata espressa la volontà del predetto Ministero di sospendere la procedura di transito in attesa dei procedimenti penali pendenti nei confronti del ricorrente - il Collegio rileva che: A) secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2518), ogni determinazione amministrativa idonea a produrre un arresto procedimentale è impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto lesiva di situazioni giuridiche esterne, atteso che gli interessi pretensivi non potrebbero essere altrimenti tutelati se non azionando l’interesse strumentale all’eliminazione dell’atto o comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento;
B) nel caso in esame non si può dubitare del fatto che l’atto impugnato determini un significativo arresto procedimentale in quanto, se è vero che non determina la definitiva reiezione dell’istanza presentata dal ricorrente, è anche vero che rinvia sine die la conclusione della procedura di transito e, quindi, si configura come un provvedimento immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario.

3. Passando al merito, il Collegio osserva che non v’è ragione per discostarsi in questa sede dalle conclusioni alle quali questa Sezione è pervenuta nella sede cautelare. Occorre infatti ribadire che il già menzionato art. 14, comma 5, della legge n. 266/1999 prevede che il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transiti nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto interministeriale. Tale disposizione ha trovato piena attuazione con l’emanazione del decreto interministeriale in data 18 aprile 2002, pubblicato il 3 maggio 2002 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Tale disciplina, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4127), ha un connotato immediatamente precettivo, in quanto l’operatività della disposizione non è subordinata alla scelta discrezionale da parte dei responsabili dei dicasteri interessati, ma presuppone l’esistenza unicamente di un rapporto in atto con l’amministrazione militare e il previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della C.M.O. chiamata a valutare la idoneità fisica e psichica dell’interessato. Per tali motivi questa Sezione ha più volte affermato ( ex multis , T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 luglio 2013, n. 6533) che la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile non costituisce elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze. Infatti in presenza di giudizio positivo sulla idoneità fisica o psichica dell’interessato formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e della presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare, la discrezionalità dell’Amministrazione resistente è limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il richiedente.

4. Stante quanto precede il ricorso deve essere accolto. Infatti l’unico motivo posto a fondamento del provvedimento impugnato è costituito dalla pendenza a carico del ricorrente, di due procedimenti penali, sicché risulta palese che l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto ostativo alla concessione del beneficio richiesto un ulteriore presupposto - quale l’assenza di procedimenti penali - non desumibile dalla norma che lo disciplina.

5. Le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente.

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