TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-12-27, n. 201801250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-12-27, n. 201801250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201801250
Data del deposito : 27 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2018

N. 01250/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITAIANA

IN NOME DEL POPOLO ITAIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2016, proposto da
TAF DI DENISI AESSANDRO &
C. SNC, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONAE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, rappresentato e difeso dagli avv. P M e F C, con domicilio in Brescia, via Cefalonia 50;

per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile della sede INAIL di Cremona del 15 gennaio 2016, con il quale è stato negato il finanziamento relativo al piano di incentivi per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- del preavviso di diniego di data 1 dicembre 2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente TAF di Denisi Alessandro &
C. snc ha presentato all’INAIL in data 22 aprile 2015 una domanda di finanziamento riferita all’Avviso Pubblico Quadro 2014 ( Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ). La finalità dei suddetti incentivi consiste nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alla situazione preesistente. Il miglioramento deve essere documentato, e risultare coerente con la valutazione dei rischi aziendali (v. art. 1 dell’Avviso Pubblico). Il contributo pubblico è pari al 65% della spesa ammessa, calcolata al netto dell’IVA (v. art. 6 e 7 dell’Avviso Pubblico).

2. Nella fase di verifica del progetto (v. art. 17 dell’Avviso Pubblico) il responsabile della sede INAIL di Cremona, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente, escludendola dal finanziamento.

3. La ragione dell’esclusione, esposta in dettaglio nel preavviso di data 1 dicembre 2015, consiste nel fatto che il progetto della ricorrente (sostituzione di un macchinario per la tempra a induzione del 1999 con un modello più recente) sarebbe sostanzialmente irrilevante ai fini della riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC).

4. Contro i suddetti provvedimenti la ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando il fraintendimento dell’Avviso Pubblico da parte dell’INAIL. Viene esposto che il nuovo macchinario rappresenta l’evoluzione tecnica di quello preesistente, ed è quindi in grado di effettuare le stesse lavorazioni, ma con un numero inferiore di movimentazioni manuali. Più in dettaglio, con il macchinario preesistente i lavoratori dovevano movimentare manualmente i pezzi metallici attorno alla fonte di calore, per assicurare una tempra uniforme. Al contrario, nel nuovo macchinario lo spostamento dei pezzi metallici attorno alla fonte di calore viene gestito dall’operatore con un joystick , e dunque le uniche operazioni comportanti un rischio da MMC sono quelle di carico e scarico. Questo si traduce in minori sollecitazioni della colonna nella zona dorso-lombare, con la conseguente riduzione della probabilità di patologie da sovraccarico biomeccanico.

5. L’INAIL si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. In sintesi, l’argomento dell’INAIL è che la perizia asseverata prodotta dalla ricorrente in allegato alla domanda e il documento di valutazione dei rischi (DVR) richiamato nella stessa evidenzierebbero un rischio attuale da MMC basso o molto basso, come tale sostanzialmente accettabile. Sarebbe quindi inutile finanziare investimenti che riducono ulteriormente un simile rischio. Il nuovo macchinario migliorerebbe solo la produttività, non le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte anticipate in sede cautelare (v. ordinanza n. 373 del 23 maggio 2016).

Sull’ammissibilità del ricorso

7. Preliminarmente, occorre precisare che non era necessaria la notifica del ricorso ad altri soggetti interessati al finanziamento. Come chiarito nella memoria depositata dall’INAIL il 6 maggio 2016, i fondi non utilizzati per il bando di finanziamento oggetto del presente ricorso sono messi a disposizione dei bandi successivi, senza alcuno scorrimento della graduatoria. La ricorrente non si pone quindi in conflitto con la posizione assunta dalle altre imprese nella graduatoria, e neppure con i finanziamenti concessi a queste ultime.

8. In conseguenza del meccanismo di traslazione dei fondi sui bandi successivi, l’accoglimento del ricorso comporterà la necessità di finanziare il progetto della ricorrente in primo luogo attingendo ai fondi stanziati per i bandi futuri, rispetto ai quali non si possono individuare in anticipo soggetti controinteressati.

9. Mancando qualsiasi interferenza con i soggetti che hanno già presentato domanda di finanziamento, e non essendo conoscibili i soggetti che in futuro potrebbero subire una riduzione del finanziamento a causa di una sentenza favorevole alla ricorrente, il ricorso deve essere considerato ammissibile, anche se notificato alla sola amministrazione.

Sulla riduzione del rischio da MMC

10. Nel merito, non si ritiene condivisibile il metodo seguito dall’INAIL, che distingue tra un rischio da MMC basso o molto basso, intrinsecamente accettabile, e un rischio da MMC alto, non accettabile e quindi destinatario esclusivo dei miglioramenti tecnologici finanziabili. Non spetta all’amministrazione stabilire il livello di rischio che i lavoratori devono necessariamente sopportare. La definizione normativa del rischio da MMC contenuta nell’art. 167 del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 (ripresa poi nell’allegato XXXIII) fa riferimento a qualsiasi movimentazione a cui siano associate patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, senza margini per introdurre in sede amministrativa una categoria di rischi non rilevanti. Di conseguenza, il livello di rischio da MMC può essere utilizzato dall’amministrazione solo in via indiretta, per graduare i finanziamenti nel caso di scarsità delle risorse disponibili, ma non per escludere dal finanziamento una parte degli interventi migliorativi pur in presenza di fondi adeguati.

11. Questa impostazione non è contraddetta dall’Avviso Pubblico che costituisce il bando del finanziamento in esame. In base all’art. 1 dell’Avviso Pubblico, per conseguire il finanziamento è sufficiente che vi sia un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, e che tale miglioramento sia coerente con il documento di valutazione dei rischi (DVR). Non è fissato un livello minimo di miglioramento, né una soglia minima di rilevanza del rischio da MMC, e dunque possono essere ammesse al finanziamento anche le imprese che presentano una situazione di partenza già buona ma ancora migliorabile.

12. Nel DVR richiamato nella perizia asseverata la ricorrente evidenzia (pag. 44-45) che nella situazione attuale esistono alcuni rischi non trascurabili nel reparto produzione. Tali rischi hanno un grado variabile da medio (ad esempio, contatto con elementi meccanici in movimento) a basso (ad esempio, affaticamento visivo e fisico), a molto basso (ad esempio, movimentazione manuale di carichi rilevanti).

13. È vero che il DVR prevede per i rischi di grado basso e molto basso delle semplici azioni di verifica, per mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate, ma questo non significa che interventi più complessi, come la sostituzione dei macchinari, siano inutili. In realtà, il DVR affronta la questione in una prospettiva di equilibrio economico, e dunque si preoccupa di non costringere l’impresa a spese che renderebbero non più sostenibile l’attività produttiva. Quando però la spesa della sostituzione dei macchinari sia finanziata con fondi pubblici, le indicazioni del DVR valgono per l’individuazione dei rischi (in effetti esistenti), ma non per le misure di prevenzione (calibrate in origine sulla capacità economica dell’impresa).

14. Nello specifico, è dimostrato che il nuovo macchinario riduce il rischio da MMC, determinando allo stesso tempo un miglioramento anche per quanto riguarda le altre tipologie di rischio. In particolare, la perizia asseverata evidenzia che vi sono attualmente attività manuali comportanti sforzi fisici per l’intero ciclo di lavorazione (dai 20 ai 30 minuti). Con il nuovo macchinario il ciclo di lavorazione si attesta invece sui 4-5 minuti. Di questi, solo 1 minuto necessiterà di interventi manuali degli operatori con movimentazione di carichi. Risulta quindi evidente che il nuovo macchinario avrà un impatto positivo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Conclusioni

15. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

16. L’effetto conformativo della pronuncia vincola l’INAIL a considerare ammissibile la domanda della ricorrente, e a finanziarla secondo il punteggio attribuito, recuperando la relativa provvista dai fondi stanziati per i bandi successivi a quello in esame. Qualora tali fondi non fossero ancora disponibili, l’INAIL provvederà con risorse proprie, senza coinvolgere la posizione di altri soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento. Per questi adempimenti è fissato il termine ragionevole di 60 giorni dal deposito della presente sentenza.

17. La particolarità della controversia e la complessità delle valutazioni relative al rischio da MMC giustificano la compensazione delle spese di lite.

18. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6- bis .1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

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