TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-10-05, n. 202212624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-10-05, n. 202212624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212624
Data del deposito : 5 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2022

N. 12624/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11745/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11745 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salumificio San Michele s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Chiari e Alberto Nevola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della comunicazione prot. n. 78071 del 13/10/2021, rif. RT4281 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, recante ad oggetto: “Comunicazione del diniego di attribuzione del Rating di legalità, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020”;

nonché di ogni provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso, tra cui la comunicazione prot. n. 69831 dell'8/09/2021 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, recante ad oggetto: “Comunicazione ex art. 5, comma 8, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361del 28 luglio 2020”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salumificio San Michele s.p.a. il 15/2/2022:

della comunicazione prot. n. 13495 del 19/01/2022, rif. RT4281 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, recante ad oggetto: “Riesame della richiesta di attribuzione del Rating di legalità”, con cui l'Autorità, dopo aver riesaminato, in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza cautelare n. 7324 del 16/12/2021, la domanda di attribuzione del rating di legalità formulata dalla Società Salumificio San Michele s.p.a., l'ha nuovamente rigettata, confermando anche l'applicazione delle previsioni dell'art. 7 comma 3 del Regolamento rating, che prevedono il divieto per l'odierna ricorrente di presentare una nuova domanda prima del decorso di un anno dalla cessazione del motivo ostativo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società Salumificio San Michele ha impugnato il provvedimento del 13 ottobre 2021, con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato le ha comunicato il diniego di attribuzione del rating di legalità, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento adottato dalla stessa Autorità.

La ricorrente ha esposto di avere richiesto in data 28 giugno 2021 il rinnovo del rating di legalità, e di avere ricevuto l’8 settembre 2021 la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

L’CM aveva evidenziato che dalle verifiche effettuate era risultata a carico di un consigliere di amministrazione una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Parma in data 11.6.2020, e impugnata in Corte d’Appello, per il reato di cui all’art. 648 c.p. (ricettazione) e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) del Regolamento Rating, tale sentenza, emessa nei confronti di una carica rilevante per il rating, per un reato previsti dall’art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001, costituiva causa ostativa all’attribuzione dell’attestazione richiesta.

L’CM aveva rappresentato, altresì, che nel caso di specie avrebbe trovato applicazione l’art. 7, comma 3, del Regolamento rating ai sensi del quale: “la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo, come stabilita dallo stesso Regolamento”.

La ricorrente aveva presentato le proprie memorie difensive segnalando che la condanna per ricettazione riguardava l’acquisto su un sito internet straniero di una modesta quantità di medicinali anti-obesità commercializzabili in Italia solo tramite rivenditori autorizzati, e che il richiamo operato dall’art. 2, comma 2, lettera b), del Regolamento ai reati ostativi di cui al d.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti) doveva essere inteso come limitato alle sole condanne riportate dai soggetti dell’impresa dotati di poteri di

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