TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-09-03, n. 202102723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-09-03, n. 202102723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102723
Data del deposito : 3 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2021

N. 02723/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00916/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 916 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- del provvedimento del Questore di -OMISSIS-, notificato allo straniero il 25 giugno 2020, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, ed è stato emesso invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti :

- del provvedimento Cat. A 12/2021 emesso dal Questore di -OMISSIS- il 5.3.2021 - a seguito di riesame - disposto con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- pubblicata il 3.03.2021 nell’ambito del ricorso iscritto al n. -OMISSIS- di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente;

Visti il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura -OMISSIS-;

Vista l’Ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Vista l’Ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;

Vista l’Ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 (svolta ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”) il dott. Emanuele Caminiti;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 6 luglio 2020 e depositato il 7 luglio 2020, l’odierno ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe CAT A/12 n. 69, con il quale la Questura di -OMISSIS- respingeva la domanda di permesso di soggiorno in quanto “dal controllo delle certificazioni acquisite agli atti, il richiedente non risulta aver prodotto copie dei versamenti previdenziali riferite all’anno 2018 e 2019 ovvero le relative buste paga, valide ad accertare la reale sussistenza di un reddito lecito e peraltro, neanche dal sistema INPS risultano registrati”, per i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione artt. 4 – 5 – 22 d.lvo n. 268/98 - eccesso di potere per travisamento dei fatti – difetto istruttorio - erroneità dei presupposti - contraddittorietà – illogicità – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità ex art. 97 cost.

Con atto del 9 settembre 2020, si costituiva formalmente in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Con l’Ordinanza cautelare n. -OMISSIS- veniva accolta l’istanza cautelare sulla considerazione per cui il ricorso risultava “assistito da sufficiente fumus boni iuris quanto alla questione della sopravvenienza di ulteriori elementi (v. rapporto di lavoro in atto) ”, nonché da periculum in mora “quanto all’obbligo di lasciare il territorio nazionale” , di talché veniva disposto il riesame del provvedimento impugnato.

Successivamente, con Ordinanza n. 691 del 2021, il Collegio – “(…) ritenendo necessario, al fine del decidere, acquisire dalla Questura di -OMISSIS- documentati chiarimenti in ordine all’esito dell’esercizio del potere di riesame disposto con l’ordinanza cautelare (…)” – onerava l’Amministrazione ad adempiere all’onere istruttorio impartito (ivi compresa copia del permesso di soggiorno eventualmente rilasciato).

In ottemperanza a tale Ordinanza, la Questura di -OMISSIS- rappresentava, con nota prot. A12/2021 dell’8.3.2021, “di aver riscontrato, dalla documentazione inviata dal legale di fiducia dello straniero, soltanto una promessa di assunzione e la dichiarazione del datore di lavoro, -OMISSIS-, ma dagli accertamenti esperiti tramite il sistema telematico Punto Fisco non risultava registrato alcun contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del CCNL settore domestico. Inoltre, da un’interrogazione telematica dell’estratto conto integrato-casellario degli “attivi INPS”, dal rapporto contribuzioni l’ultimo periodo lavorativo regolarmente registrato a nome di -OMISSIS- risulta un rapporto quale collaboratore familiare alle dipendenze di -OMISSIS- dall’1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018. Pertanto, dalla disamina della suddetta documentazione non sono emersi nuovi elementi utili a consentire il rilascio all’interessato del permesso di soggiorno per lavoro subordinato” .

Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva con atto del 12 aprile 2021 ricorso per motivi aggiunti per i seguenti motivi di diritto: violazione ex art. 3 - 97 cost. – artt.

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