TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-06-03, n. 201405859

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-06-03, n. 201405859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201405859
Data del deposito : 3 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11317/2013 REG.RIC.

N. 05859/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11317/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11317 del 2013, proposto da:
Banca Nazionale del Lavoro Spa, Dexia Crediop Spa, Banca del Monte dei Paschi di Siena Spa, Unicredit Spa, Intesa San Paolo Spa, Banco di Sardegna Spa, Assicurazioni Generali Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. prof. F M, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mistero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Istituto per il Credito Sportivo, in persona dei Commissari Straordinari p.t., rappresentato e difeso dagli avv. prof. Renzo Costi e Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso lo Studio Bonura Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
- Banca D'Italia, Coni Servizi Spa, Cassa Depositi e Prestiti Spa;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri congiuntamente firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze contenente direttive all'Istituto per il Credito Sportivo, in affermata attuazione "dell'articolo 4, co. 14, della l. 350 del 2003, registrato in incognita data dalla Corte dei Conti, ed inviato per l'esecuzione in data altrettanto incognita all'Istituto per il Credito Sportivo, non soggetto a pubblicazione in quanto ritenuto atto interamministrativo, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto, nonchè, in particolare, degli atti allegati al provvedimento impugnato che ne fanno parte a tutti gli effetti e con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Mistero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonchè dell’Istituto per il Credito Sportivo, con le relative documentazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 marzo 2014 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, le società in epigrafe, nella qualità di partecipanti per quote diverse al capitale/fondo di dotazione dell’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), chiedevano l’annullamento del decreto, pure in epigrafe indicato, con il quale erano emanate direttive indirizzate al suddetto Istituto per una nuova formulazione del relativo Statuto, ai sensi dell’art. 4 l. n. 350/2003 dopo l’intervenuto annullamento del precedente Statuto, adottato nel 2005, ad opera di decreto interministeriale del 6 marzo 2013, oggetto di separato gravame.

Sostenendo che, in realtà, il decreto impugnato nella presente sede non era identificabile come direttiva ma come analitica disciplina dell’Istituto stesso di cui il deliberando Statuto non poteva che conformarsi, secondo il testo che era riportato, le ricorrenti, in sintesi, lamentavano quanto segue.

I. Vizi attinenti all’intero provvedimento.

1. Illegittimità derivata dalla illegittimità del provvedimento interministeriale di annullamento d’ufficio 6 marzo 2013 della direttiva emessa dagli stessi Ministri 14 dicembre 2004. Eccesso di potere per difetto di presupposto e per contraddittorietà”

I ricorrenti evidenziavano che, richiamando il provvedimento impugnato, a suo presupposto, il su ricordato decreto interministeriale già oggetto di ricorso avanti a questo Tribunale n.r.g. 4030/13, l’annullamento in via giurisdizionale di tale decreto avrebbe comportato di conseguenza l’annullamento di quello impugnato nella presente sede.

2. Illegittimità per violazione degli artt. 14 e 151 TUB. Eccesso di potere per sviamento.”

I ricorrenti evidenziavano che per esercitare un’impresa bancaria è necessaria la forma giuridica della società per azioni o quella di società cooperativa per azioni, ai sensi dell’art. 14 TUB, né poteva richiamarsi l’art. 151 del medesimo Testo Unico perché norma transitoria relativa all’organizzazione e funzionamento delle “banche pubbliche residue” disciplinante la fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi prevista dalla l. n. 218/1990 e dal d.l. n. 356/1990 non ancora completamente realizzatasi per tutti tali enti al momento di entrata in vigore del TUB. Così pure non era individuabile come norma derogatoria l’art. 4, comma 14, l. n. 350/2003 a favore del solo I.C.S., che si limitava ad aggiungere, fra le finalità dell’Istituto, le attività culturali allo sport, a risolvere un problema di compatibilità comunitaria per la concessione di contributi, a prevedere una rappresentanza regionale negli organi amministrativi ed a rinviare ad una modifica statutaria la sola determinazione dei criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dei partecipanti al fondo stesso.

Non individuandosi norme che legittimavano la sopravvivenza di una banca “ente pubblico”, per i ricorrenti la Banca d’Italia, cui era notificato il ricorso, avrebbe dovuto provvedere alla revoca dell’autorizzazione bancaria e l’impugnato decreto, perseguendo il fine opposto, si contraddistingueva anche per sviamento di potere.

3. Violazione di legge per violazione dell’art. 151 TUB. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento”.

Pur ritenendo in via subordinata, che i Ministri firmatari del decreto impugnato potevano ancora operare “transitoriamente” avvalendosi della norma del 2003 in attesa della trasformazione dell’I.C.S. in società per azioni, le ricorrenti ritenevano comunque violata l’autonomia statutaria riconosciuta dall’art. 151 TUB per le “banche pubbliche residue” che non poteva essere intaccata da alcuna direttiva interministeriale, potendo intervenire gli organi di controllo solo sulla sindacabilità in punto di legittimità statutaria o, se nel merito, con la richiesta di riesame secondo una procedura tipica del controllo “di merito” come codificata dalla Costituzione.

Nel caso di specie la direttiva impugnata determinava invece il contenuto stesso dello Statuto, come si evinceva anche dall’esame dell’Allegato n. 1 alla medesima che conteneva disposizioni analitiche da recepire integralmente.

4. Violazione di legge per violazione dell’art. 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Incompetenza con riferimento al contenuto e all’oggetto della direttiva. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente comportamento.”

Come già accennato nel secondo motivo di ricorso, l’art. 14, comma 4 , l. cit. si limitava ad indicazioni specifiche che non potevano fondare il contenuto, come adottato, della direttiva in questione e ogni altro aspetto contenutistico non trovava fondamento in tale norma né in altre, tenendo conto che l’annullamento del precedente Statuto, con il decreto interministeriale 6 marzo 2013, era fondato a sua volta proprio sull’annullamento della precedente direttiva del 14 dicembre 2004 che avrebbe “traboccato” il disposto dell’art. 4, comma 14, cit., con evidente contraddittorietà che oggi si palesava.

5. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 4, commi 14 e 191, l. 2003 n. 350. Violazione del principio generale dell’esaurimento degli effetti di una legge provvedimento. Eccesso di potere per irragionevolezza”

Sotto un profilo “formale”, le ricorrenti evidenziavano che l’art. 4, comma 14, cit., quale “legge-provvedimento” conteneva la descrizione di un provvedimento da emanare entro un determinato termine: una volta esercitato tale potere, il medesimo non poteva essere riesercitato a distanza di dieci anni, essendo comunque legato ad una situazione transitoria di cui alla legge finanziaria del 2004.

II. Vizi in parte qua.

1.Violazione di legge per violazione del comma 14 dell’art. 4 L. n. 350/2003 per quanto si riferisce alla “conversione” in capitale del fondo di garanzia CONI e del fondo di garanzia ex lege n. 50/83. Eccesso di potere per travisamento dei fatti: la legge n. 350 non si riferisce ad un nuovo capitale, ma a quello esistente nel 2003 rispetto al quale esercitare il diritto di recesso” .

La direttiva impugnata tendeva alla trasformazione in capitale/fondo di dotazione di due fondi attualmente gestiti dall’Istituto, tra cui, quello ex l. n. 50/83 con disposizione retroattiva che non trovava alcun fondamento nella l. n. 350/03 che si riferiva al fondo di dotazione esistente nel 2003 e non a quello che la direttiva voleva ora modificare.

2.1 Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed incompetenza sulla disponibilità del fondo di garanzia CONI. Violazione di legge per violazione della legge n. 1295/57 ed eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedimento e travisamento dei fatti.” .

In relazione al fondo di garanzia conferito dal CONI, le ricorrenti evidenziavano che lo stesso era di proprietà di tale ente e solo quest’ultimo era legittimato a revocare ed eventualmente investire in capitale il fondo messo a disposizione come garanzia, mentre i Ministri firmatari della direttiva impugnata avevano invece disposto su beni altrui alterando anche il “quantum” del capitale conferito e la quota di partecipazione, con conseguente legittimazione delle ricorrenti alla censura in esame.

Inoltre, le ricorrenti rilevavano contraddittorietà nella direttiva, laddove affermava che tale fondo sarebbe espressamente qualificato dalla legge n. 1295/57 come elemento costitutivo del patrimonio dell’Istituto, evidenziando così che quella di “patrimonio” non è nozione equivalente a quella di “capitale” per cui non era possibile passare “per direttiva” dal patrimonio al capitale un fondo espressamente destinato a garanzia.

2.2. Conversione fondo di garanzia CONI: violazione di legge per violazione dell’art. 2437 ter cod. civ. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente comportamento: la determinazione del valore della partecipazione CONI in ICS. Violazione di legge ed eccesso di potere per uso incongruo di una legge provvedimento”

La conversione del fondo di garanzia in capitale, secondo la direttiva impugnata, non teneva conto dei diritti precedemente acquisiti se operava nella misura in cui si trovava, contraddittoriamente con precedente comportamento in relazione alla società

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