TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202300779

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202300779
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300779
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 00779/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01589/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2018, proposto da
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, via Principe Amedeo n. 26;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo n. 97;



per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. 56121 del 26.09.2018 e della relativa nota di trasmissione prot. 58237 del 3.10.2018, notificati al Comune di Bari a mezzo posta con raccomandata A.R. pervenuta in data 11 ottobre 2018, con il quale il Comune di Bari è stato ammesso al rimborso delle spese sostenute in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 nella misura di € 919.012,83 quale importo massimo erogabile, a fronte del rendiconto presentato dallo stesso in data 29 giugno 2018 recante l'importo di € 978.806,23;

- di tutti gli atti allo stesso presupposti, ivi comprese, ove occorra, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 2/18 del 16.01.2018 e la circolare F.L. n. 16/2018 del 16 aprile 2018, la nota del Ministero dell'Interno Direzione Centrale F.L. prot. n. 29933 del 15 marzo 2018 non conosciuta e la nota della Prefettura di Bari prot. n. 16582/S.C.G.F. del 20.03.2018, nella parte ritenuta lesiva dell'interesse del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso delle spese rendicontate per lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali

nonché

per l'accertamento

del diritto del Comune di Bari ad ottenere l'integrale rimborso e liquidazione delle spese sostenute per l'espletamento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e formalmente rendicontate alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari dal Comune di Bari con nota prot. n. 175573 del 28.06.2018, per complessivi euro 978.806,23, e conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere al relativo pagamento;

ove occorra

perché venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'art. 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 1, comma 400, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione agli articoli 3, 5, 97 117, 118 e 119 Cost.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. A G A e udito l'avv. -OMISSIS-, per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 10.12.2018 e depositato in data 27.12.2018, il Comune di Bari adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponeva in fatto che, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2017 con

cui venivano sciolte le Camere e indette le elezioni politiche per il 4 marzo 2018, ex art. 14 d.lgs. n. 267/2000 il menzionato Comune aveva dovuto pianificare il servizio elettorale curando ogni adempimento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto ed impegnando la spesa necessaria per garantire il fabbisogno di personale, dei servizi e delle forniture occorrenti.

Nelle due consultazioni elettorali precedenti a quella in questione i fondi necessari per la copertura della spesa erano stati comunicati con la seguente tempistica:

- referendum del 17.04.2016: fondo comunicato dalla Prefettura di Bari in data 24.05.2016, oltre un mese dopo la consultazione, con nota prot. 24755/S.C.G.F., nella quale venivano assegnati complessivi € 886.281,61, a fronte di un importo delle spese rendicontate pari ad € 928.270,27, con un disavanzo di € 41.988,66;

- referendum del 4.12.2016: fondo comunicato in data 30.11.2016, pochi giorni prima della consultazione, con nota prot. 55877/S.C.G.F., nella quale venivano assegnati complessivi € 474.112,02, circa la metà di quanto stanziato per la precedente tornata elettorale, seppure di caratteristiche analoghe; somma successivamente integrata con ulteriori € 26.371,26 - comunicati con nota prot. n. 34845/S.C.G.F. del 27.06.2017, diversi mesi dopo la consultazione - ed € 237.341,27, comunicati con nota prot. n. 60555/S.C.G.F. del 30/11/2017, per complessivi € 737.824,55.

Tanto a fronte delle spese

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi