TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-02-27, n. 202301253
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Pubblicato il 27/02/2023
N. 01253/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2021, proposto da
V P, A P, R P, M P, S P, G P, rappresentati e difesi dagli avvocati G I, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G I in Napoli, via Cimarosa,32;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 14896/2008 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, in data 08/05/2008, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto la condanna del Ministero della Salute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 14896/2008.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, allegando documentazione a riprova dell’avvenuto pagamento del dovuto nelle more del giudizio (cfr. produzione del Ministero in data 30.01.2023).
2. Da quanto precede discende l’obbligo per il Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere.
Il regolamento delle spese di lite deve operarsi sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale.