TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-06-11, n. 201205290
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Testo completo
N. 05290/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06124/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6124 del 2005, proposto da:
-OMISSIS- e Soc -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Francesco Innocenti in Roma, via del Circo Massimo, 9;;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PREMIO DI RINVENIMENTO AFFRESCO - RISARCIMENTO DANNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, il Sig. -OMISSIS- impugnano il provvedimento indicato in epigrafe con cui viene respinta l’istanza di concessione del premio di rinvenimento di un affresco raffigurante “M in trono con bambino tra i Santi Antonio Abate e Lorenzo” – ascrivibile ad artista di area viterbese e eseguito all’incirca a metà del 1400 - fortunosamente rinvenuto dai conduttori, durante lavori di ristruttazione, di un esercizio pubblico (Ristorante “-OMISSIS- un immobile del 1200 di proprietà del ricorrente. L’atto di diniego è motivato con riferimento al parere reso dell’Ufficio legale nel senso dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del premio e cioè il rinvenimento della cosa nel sottosuolo e l’acquisizione della stessa alla proprietà statale prescritti dell’art. 49 Legge 1089/39 e art. 89 TU 490/99.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Illogicità della motivazione. Contraddittorietà con precedenti atti. Eccesso di potere.
Il ricorrente invoca un precedente parere dell’Ufficio legislativo del Ministero resistente che in data 24.12.2001 s’era pronunciato a favore del riconoscimento del premio, determinando l’avvio del relativo procedimento, ingenerando in tal modo nel ricorrente il legittimo affidamento alla percezione delle relative somme; il provedimento finale impugnato avrebbe dovuto essere motivato accuratamente come prescritto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
2) Difetto ed illogicità della motivazione. Eccesso di potere.
L’atto impugnato richiama delle considerazioni del Comitato di settore che sono prive di qualunque nesso con la normativa.
3) Illogicità della motivazione. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 49 Legge 1089/39 e art. 89 TU 490/99. 4) Illogicità della motivazione. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 49 Legge 1089/39 e art. 89 TU 490/99. 5) Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Contraddittorietà con precedenti atti.
Con le ultime tre censure contesta l’interpretazione dell’art. 49 Legge 1089/39 e art. 89 TU 490/99 posta dalla resistente a fondamento dell’atto di diniego impugnato.
Si è costituito per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, depositando memoria scritta a difesa del proprio operato.
Con memoria di replica il ricorrente ha contro dedotto.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 24.1.2012.
DIRITTO
Si impugna un atto di diniego di riconoscimento del premio di rinvenimento di cui agli artt. 49 Legge 1089/39 e art. 89 TU 490/99 motivato con riferimento all’insussistenza dei presupposti da questi prescritti e cioè il rinvenimento della cosa nel sottosuolo e l’acquisizione della stessa alla proprietà statale.
Va innanzitutto respinto il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, che avrebbe illegittimamente mutato avviso sull’interpretazione della disciplina da applicarsi nella fattispecie senza rispettare le garanzie procedimentali sancite dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
Come meglio precisato nell’esame dei successivi mezzi di gravame, incentrati sulla questione interpretativa della normativa in materia di premi di rinvenimento,l’Amministrazione, con parere espresso dall’Ufficio legislativo in data 24.12.2001, aveva inizialmente aderito alla tesi minoritaria - secondo cui il premio in questione spetterebbe per qualunque bene di valore culturale, in qualunque luogo rinvenuto, a prescindere dalla circostanza che lo Stato possa acquisirne o meno la proprietà –– iniziando il relativo procedimento con l’avvio delle operazioni di stima del bene ed è successivamente invece ritornata all’interpretazione tradizionale, ritenendo che a tal fine fossero necessarie alcune condizioni per il riconoscimento del premio, non sussistenti nella fattispecie, ed ha quindi concluso il procedimento in parola con l’atto di diniego impugnato, giustificando il mutamento