TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2024-09-11, n. 202400973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza breve 2024-09-11, n. 202400973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400973
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00973/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 903 del 2024, proposto da Delli Carri Valeria, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e V D M, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei difensori in Foggia, via Ricciardi, n. 42;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S M, L P, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) la deliberazione n. 459 assunta dal Direttore Generale del Policlinico in data 04.06.2024, non notificata, nella parte in cui si disponeva la revoca del conferimento di incarico dirigenziale della Struttura Semplice a valenza dipartimentale di Microbiologia e Virologia a direzione ospedaliera, deliberando la revoca dell’avviso interno indetto con DDG n. 588 del 7.11.2023, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli innanzi indicati, il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo;
2) il provvedimento del Policlinico Riuniti di Foggia del 1.7.2024 prot. n. 000015371/2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente di accesso agli atti del 20.06.2024, ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241 del 1990, nonché per estrarne copia non autentica, per la seguente documentazione relativa all’avviso interno indetto con DDG n. 588 del 7.11.2023: a) copia conforme dei verbali di chiusura termini del bando con indicazione delle domande pervenute;
b) copia conforme dei verbali di valutazione dei titoli e curricula dei partecipanti ritenuti idonei;
c) copia conforme del verbale contenente la proposta motivata del vincitore a firma del direttore sanitario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori l'avv. V D M, per la ricorrente, e l'avv. S M, per l'azienda resistente;

Dato avviso ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente - la quale ha partecipato alla procedura indetta dal Policlinico di Foggia, con avviso interno, per il conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura semplice dipartimentale “ Microbiologia e Virologia ” a direzione ospedaliera - ha impugnato gli atti, di cui in epigrafe.

Ha chiesto, altresì (pagine 10 e 11 del ricorso), ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, di dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere, ordinandone al Policlinico Riuniti di Foggia l’esibizione, dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi: a) copia conforme dei verbali di chiusura termini del bando con indicazione delle domande pervenute;
b) copia conforme dei verbali di valutazione dei titoli e curricula dei partecipanti ritenuti idonei;
c) copia conforme della proposta motivata a firma del direttore sanitario di nomina del vincitore;
per l’effetto, di ordinare all’Amministrazione resistente di pubblicare la graduatoria definitiva di merito di cui al bando indetto con deliberazione D.G. Policlinico Foggia n. 588 del 7 novembre 2023, pubblicato sul sito aziendale in data 8 novembre 2023, relativo all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di “ Microbiologia e Virologia ” a direzione ospedaliera, della durata di anni cinque.

A sostegno dell’impugnazione interposta, ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

- Violazione degli artt. 22 e ss. della legge 241/1990. L’istanza di accesso agli atti della ricorrente del 20.06.2024 e il diniego da parte del Policlinico Riuniti di Foggia;

- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di ragionevolezza ed imparzialità.

1.1 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata. Ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale e ha contestato le avverse pretese.

1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 4 settembre 2024, sussistendone i presupposti e datone avviso ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione.

3. - Invero, è stato in linea generale condivisibilmente osservato che, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle relative all’assunzione al lavoro e al conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;
ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali priva di natura concorsuale, in difetto della previsione di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia di punteggi riferita ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito. Invero, in tale fattispecie, la valutazione comparativa dei candidati è di carattere latamente discrezionale e avviene in un contesto che, non essendo governato da procedura di evidenza pubblica, permane esclusivamente di diritto privato (cfr.: Cass. civile, Sezioni Unite, ordinanza 5 aprile 2017, n. 8799).

E ancora, in riferimento al settore sanitario: « i provvedimenti adottati dalle Aziende sanitarie locali sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato - con conseguente giurisdizione del giudice ordinario - … in coerenza con il carattere imprenditoriale delle ASL” (pag. 6 decisione). In questa stessa direzione si veda anche la decisione del Consiglio di Stato, sez. III, 8 gennaio 2018, n. 79, secondo cui “la Cassazione afferma ormai da tempo che non soltanto gli atti delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie previste dall’art.

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