TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202301020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202301020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301020
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 01020/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01201/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2021, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Severo, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) - Puglia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , cointeressata, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del provvedimento prot. n. 282/VI del 13 agosto 2021, prot. gen. di uscita n. 23106/2021 del 13 agosto 2021, reso dal Dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile – della Città di San Severo avente a oggetto la “ comunicazione conclusione procedimento in senso non favorevole ” sulla richiesta congiunta di autorizzazione ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 259/2003 e R.R. n. 14/2006 per la realizzazione di una Stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. su infrastruttura di proprietà Cellnex Italia S.p.A. – sito FG165 – foglio 29 p.lla 1947, notificato il 13 agosto 2021;

2) della nota prot. 271/VI – 2021 del 30 luglio 2021 resa dal Dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile – della Città di San Severo, avente a oggetto la “ comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della istanza ”;

3) ove occorra, e per quanto d’interesse, della nota del 25 agosto 2021, prot. 292/VI del 26 agosto 2021, resa dal Dirigente dell’Area VI – Ambiente e sviluppo sostenibile – della Città di San Severo;

4) ove occorra, e per la parte d’interesse, della deliberazione di C.C. n. 15 del 10 febbraio 2005, avente a oggetto “ Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”;

5) ove occorra, e per la parte d’interesse, della deliberazione di C.C. n. 136 del 16 dicembre 2005, avente ad oggetto “ Approvazione Piano di installazione comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobile nel territorio comu nale”;

6) ove occorra, e per la parte di interesse, dell’art. s8.5 e dell’art. p3 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.), approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 3 novembre 2014, e successivamente oggetto di adeguamento con deliberazione del C.C n. 26 del 05 aprile 2019;

7) ove occorra, e per la parte di interesse, del punto C del Regolamento regionale della Regione Puglia, n. 14 del 14 settembre 2006, per l’attuazione della L.R Puglia n. 5 del 2002, recante “ Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz ”;

8) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Wind Tre Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. S G;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Cellnex Italia S.p.A. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della determina dirigenziale prot. n. 282/VI del 13 agosto 2021, con cui il Comune di San Severo ha respinto la richiesta “ di autorizzazione ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. 259/2003 e Reg. Reg. n. 14/2006 per la realizzazione di una stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind

TRE

SpA su infrastruttura di proprietà Cellnex Italia SpA – Sito FG165 – F. 29 p.lla 1947
”.

2. In particolare, la parte ricorrente ha riferito che

- “Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno presentato alla Città di San Severo istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A”;

- con nota prot. n. 271/VI – 2021 del 30 luglio 2021, il Comune di San Severo ha comunicato alle società ricorrenti, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta congiunta per la realizzazione di una stazione radio base, riferendo che

1. L'intervento è in contrasto con il vigente PUG: l'area interessata è infatti perimetrata nei "contesti per insediamenti di nuovo impianto" disciplinati all'articolo s8.5 del PUG/s da sottoporre a strumento urbanistico preventivo. In detti contesti sono ammessi i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo p3 del PUG/p) come definiti all'articolo 3 del

DPR

380/2001 e s.m.i. Interventi per nuove installazioni di SRB nella zona sono difatti condizionanti per il futuro impianto urbanistico da definirsi attraverso PUE e in particolare per la previsione di insediamenti pubblici e privati con permanenza di persone e cosiddetti "sensibili" ai sensi della L. 36/2001 e della

LR

5/2002. In altri termini la presenza della infrastruttura comporta pregiudizio per l'uso delle aree e per i diritti di edificazione delle proprietà poste a confine.

Di conseguenza di quanto esposto al punto precedente la relazione per ARPA non può essere ritenuta congruente nella parte della descrizione dei luoghi e dei ricettori.

Mancano inoltre l'inserimento della SRB nel piano annuale di installazione, ai sensi del punto C. del Regolamento Regionale n. 14/2006 e, in alternativa, gli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2, della

LR

5/2002 (BURP e quotidiani). Nel Piano annuale agli atti del comune l'area non è univocamente definita e non appare inserita neanche negli ambiti oggetto di indagine.

L'intervento è comunque in contrasto con il vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 15 del 10.02.2005 e relativo PIC (Piano di Installazione Comunale) approvato con delibera di CC n. 136 del 16.12.2005 che dispone che le nuove localizzazioni siano poste preminentemente nei siti comunali individuati e solo in subordine su siti privati.

Manca il titolo di disponibilità dell'area.

Manca l'indicazione dei titoli edilizi di legittimazione attestanti la legittimità delle strutture, edifici e aree pertinenziali esistenti sulle quali l'infrastruttura dovrebbe essere collocata.

Manca la documentazione per il deposito/autorizzazione per le opere strutturali ai sensi degli articoli 65 e 94 del

DPR

380/01 e s.m.i.

Necessita il versamento dei diritti di istruttoria in misura di € 500,00 di cui alla delibera di

CC

20/2011
”;

- con pec del 6 agosto 2021, “Cellnex ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi”;

- con provvedimento prot. n. 282/VI del 13/08/2021, il Dirigente dell’Area VI - Ambiente e sviluppo sostenibile del Comune di San Severo ha rigettato la richiesta di autorizzazione congiunta ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, sulla scorta della seguente conclusiva motivazione:

Controdeduzioni al motivo ostativo n. 1 e n. 2 – non accoglibili per le seguenti ragioni: a. I manufatti in argomento sono stati progettati all’interno di una zona ricadente all’interno di area qualificata come “contesti per insediamenti di nuovo impianto”, disciplinata all’articolo s8.5 del PUG/s, realizzabili previa pianificazione esecutiva (P.U.E.). Più specificatamente, tali zone sono destinate, oltre alla edificazione, anche alla realizzazione di nuova viabilità e/o ampliamento di quella esistente nonché alla realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o di interesse pubblico che, in ragione della loro natura tipologica (opere di urbanizzazione primaria), si pongono in termini di pari importanza rispetto all’installazione delle reti di telefonia mobile. In altri termini, la zona di intervento è assoggettata a vincoli di natura conformativa, tra i quali vi sono anche quelli relativi al rispetto delle distanze, che interessano non solo le edificazioni ordinarie ma anche quelle assimilabili ad “opere di urbanizzazione primaria” quale quella in argomento. Per tale ragione per la realizzazione di tali opere rimane imprescindibile la definizione ed approvazione di una preventiva di Pianificazione Esecutiva (P.U.E.) che disciplini non solo tutte le opere di urbanizzazione primaria ma anche gli insediamenti pubblici e privati con permanenza di persone e cosiddetti “sensibili” ai sensi della L. 36/2001 e della

LR

5/2002. Controdeduzioni al motivo ostativo n. 3 – non accoglibili per le seguenti ragioni: a. Con riferimento al presente accapo, premesso che non risulta essere stato trasmesso a questo Ente il Piano Stralcio Regionale 2021 operato da W3 S.p.A., neppure mediante allegazione all’ultima nota di riscontro, la preventiva presentazione del piano degli interventi è finalizzata a verificare, in via preventiva, l’eventuale esposizione della popolazione in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già esistenti. Tale obbligo è prescrittivo per la successiva realizzazione. La formalità del “suggerimento” è riferita unicamente alle eventuali “modifiche” che dovessero rendersi necessarie alla localizzazione al fine di salvaguardare i valori soglia di inquinamento elettromagnetico. La pianificazione preventiva, sia a livello sovracomunale che comunale, rimane quindi elemento imprescindibile di valutazione del livello di esposizione elettromagnetica.

Anche in questo caso, dunque, persiste un obbligo conformativo al quale, sebbene venga dichiarato il contrario, non vi è evidenza fattuale. Controdeduzioni al motivo ostativo n. 4 – non accoglibili per le seguenti ragioni: a. Il vigente Regolamento Comunale individua una pianificazione di base che, privilegiando le aree pubbliche, non esclude quelle private ma mira unicamente a garantire una corretta copertura qualitativa del servizio nel rispetto delle diverse peculiarità territoriali. La legittimità di tale regolamentazione discende dal fatto che esso non vieta, in modo generalizzato, la localizzazione degli impianti di telefonia ma, al contrario, mira a disciplinarne, in maniera corretta, il relativo insediamento sul territorio comunale. Al riguardo peraltro non vi è alcuna evidenza che codesta Società abbia valutato, in modo comparato, diverse opzioni finalizzate a garantire la qualità della copertura del servizio rendendo presumibile che la scelta del sito sia stata fondata unicamente su valutazioni di tipo prettamente commerciali. Per quanto precede si ritiene che il Regolamento in approvato con delibera di CC n. 15 del 10.02.2005 ed il relativo Piano di Installazione Comunale, approvato con delibera di CC n. 136 del 16.12.2005, conservi ancora una piena efficacia dispositiva alla quale l’impianto in esame non sembra aver ottemperato. Controdeduzioni ai motivi ostativi n. 5 – 6 – 7 - non accoglibili per le seguenti ragioni: a. La documentazione richiesta con nota prot. n. 271/VI – 2021 – reg. gen. n. 22050 del 30/7/2021 - non determina alcun aggravamento del procedimento nella misura in cui tale richiesta è finalizzata a soddisfare specifiche esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. A tale proposito non può certamente considerarsi quale “aggravio di procedimento” la richiesta di documentazione prodromica all’autorizzazione sismica ai sensi del

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