TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-11-15, n. 202202535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-11-15, n. 202202535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202535
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 02535/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00928/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gelsia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C V, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Solaro, Brianza Energia Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati P F, E R, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;

nei confronti

Servizi Comunali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Bea Gestioni S.p.A., Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

1) quanto al ricorso principale:

della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Solaro n. 23 del 26 marzo 2021, pubblicata sull’Albo pretorio per 15 giorni dal 6 aprile 2021, avente ad oggetto la revisione del modulo gestorio di

BEA

Gestioni e il nuovo assetto societario nonché l’affidamento alla medesima per dieci anni “del servizio dei rifiuti urbani consistente nelle seguenti prestazioni: recupero e/o smaltimento delle frazioni provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;
recupero energetico della frazione secca residuale;
gestione dei contributi CONAI;
trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento, subordinando l’efficacia dell’affidamento al buon esito della procedura di riorganizzazione societaria descritta nei punti precedenti […]”, compresi i relativi allegati, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, susseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la deliberazione dell’assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 15.12.2020 e gli atti attuativi della stessa;

nonché per la declaratoria dell’inefficacia

del contratto di servizio eventualmente stipulato fra il Comune di Solaro e

BEA

Gestioni S.p.A.;

2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da Gelsia Ambiente S.r.l. in data 3 agosto 2021:

degli atti antecedenti, presupposti e/o comunque connessi alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Solaro n. 23 del 26 marzo 2021, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio quali “atti attuativi della deliberazione dell’assemblea dei Soci di BEA S.p.A. del 15.12.2020”, e segnatamente della lettera invito del 18 dicembre 2020 e relativi allegati e del verbale n. 1 del 25 gennaio 2021, depositati in giudizio dalle controparti in data 21 giugno 2021, nonché degli atti tutti della relativa gara, ancorché non conosciuti, e degli atti tutti che prevedono, approvano e avallano l’operazione societaria e l’affidamento del servizio censurati con il ricorso introduttivo;

nonché per la declaratoria dell’inefficacia

del contratto di servizio eventualmente stipulato fra il Comune di Solaro e

BEA

Gestioni S.p.A..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Solaro e di Brianza Energia Ambiente S.p.A. e di Servizi Comunali S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso principale, Gelsia Ambiente srl impugna il provvedimento n. 23, in data 26 marzo 2021, con il quale del Comune di Solaro ha approvato la ridefinizione del modulo gestorio di Bea Gestioni S.p.A., transitando dal modello della società mista pubblico-privata a quello della gestione in house.

Il modello in house viene realizzato mediante l’integrazione di Bea Gestioni spa “con Servizi Comunali S.P.A., proposta aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica bandita da BEA S.p.A. e controllante interamente Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A., a socio unico”.

Viene approvato anche il nuovo assetto societario di Bea Gestioni spa, funzionale alla sua trasformazione da società mista a organismo in house.

Nel contempo, la deliberazione dispone l’affidamento alla società ora indicata e per la durata di dieci anni “del servizio dei rifiuti urbani consistente nelle seguenti prestazioni: recupero e/o smaltimento delle frazioni provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;
recupero energetico della frazione secca residuale;
gestione dei contributi CONAI;
trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento, subordinando l’efficacia dell’affidamento al buon esito della procedura di riorganizzazione societaria descritta nei punti precedenti”.

Con il ricorso per motivi aggiunti, Gelsia Ambiente srl impugna, oltre ai provvedimenti già oggetto del ricorso principale, anche la lettera di invito del 18 dicembre 2020 e gli altri atti della procedura ad evidenza pubblica sottesa all’operazione societaria e all’affidamento del servizio censurati con il ricorso introduttivo.

Si richiede, infine, la dichiarazione di inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato fra il Comune di Solaro e Bea Gestioni S.p.A..

2) La trattazione della controversia postula, per la particolare complessità fattuale e giuridica che la caratterizza, la ricognizione della complessa operazione societaria sottesa all’affidamento in house, muovendo dall’analisi della posizione dei diversi soggetti coinvolti, come emergente dagli atti depositati in giudizio e dalle deduzioni delle parti.

Va premesso che la ricorrente, Gelsia Ambiente S.r.l. - società che appartiene al Gruppo AEB, partecipato da A2A S.p.A. - gestisce i servizi di igiene ambientale in 26 comuni del territorio della Brianza.

L’operazione societaria contestata coinvolge, oltre al Comune di Solaro, quattro società: 1) Brianza Energia Ambiente s.p.a. (d’ora in poi anche BEA);
2) Bea Gestioni s.p.a. (d’ora in avanti anche Bea Gestioni);
3) Servizi Comunali s.p.a.;
4) Servizi Comunali Milano Monza Brianza s.p.a. (d’ora in poi anche SCMMB).

Va osservato che:

- il Comune di Solaro è socio di BEA, con una percentuale del 3,65% ed è altresì socio, con una percentuale del 0,258%, di Servizi Comunali spa, cui in passato ha affidato il servizio di igiene urbana;

- BEA è una società a totale capitale pubblico, partecipata da enti pubblici territoriali, quali: la Provincia di Monza Brianza 20%, il Comune di Desio 12,03%, il Comune di Cesano Maderno 11,25%, il Comune di Limbiate 11,25%, il Comune di Meda 7,34%, il Comune di Nova Milanese 7,28%, il Comune di Muggiò 7,2%, il Comune di Seveso 6,22%, il Comune di Lentate sul Seveso 5%, il Comune di Varedo 4,55%, il Comune di Bovisio Masciago 4,23%, il Comune di Solaro 3,65%;

- in base allo statuto BEA si occupa delle attività di progettazione, di costruzione e di gestione di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa;
e ancora, del servizio di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti e delle attività diverse di igiene urbana ed ambientale;
della progettazione, realizzazione e gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia termica e dei relativi impianti strumentali, nonché della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

- BEA gestisce il trattamento di RSU in 84 comuni e, pertanto, in favore anche di Enti diversi da quelli da cui è partecipata;
tali servizi sono gestiti tramite la controllata Bea Gestioni;

- Bea Gestioni è stata costituita da BEA nel 2013, mediante una gara a doppio oggetto, all’esito della quale è stata individuata, con il ruolo di socio operativo, la società Comef srl, cui Bea ha ceduto il 10% del capitale sociale;

- BEA ha, quindi, affittato a Bea Gestioni il ramo di azienda costituito dal complesso tecnologico composto dall’impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani con produzione di energia elettrica ed erogazione del servizio di teleriscaldamento, oltre agli immobili ad esso strumentali e le ha affidato l’attività di smaltimento dei rifiuti per suo conto;

- Servizi Comunali è una società che ha sede nel Comune di Sarnico ed è partecipata da oltre 100 Comuni e svolge attività afferenti al settore della gestione dei rifiuti e, in particolare, servizi di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti;

- Servizi Comunali si presenta come una società in house, poiché lo Statuto prevede che i soci esercitino il controllo analogo nei confronti della società stessa;

- Servizi Comunali Milano Monza Brianza S.p.A. è stata costituita nel mese di gennaio 2021 da Servizi Comunali, che ne detiene il 100% del capitale sociale;
la società ha un oggetto statutario corrispondente a quello di Servizi Comunali e si presenta anch’essa come un operatore in house.

L’operazione prende le mosse dalla scelta di BEA di trasformare Bea Gestioni in una società in house.

A tale fine, BEA ha pubblicato, in data 4 novembre 2020, un avviso rivolto a soggetti pubblici per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti territoriali e Società a partecipazione pubblica totalitaria, al fine di verificare la “sussistenza dei presupposti per la possibile strutturazione di un modello di gestione c.d. in house providing dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, attraverso l’acquisizione di un nuovo socio pubblico, al quale cedere la partecipazione in Bea Gestioni già detenuta da Comef S.r.l..

La procedura ha condotto ad individuare come aggiudicataria l’unico soggetto partecipante alla procedura, ossia la società Servizi Comunali, di cui si è già detto.

Il provvedimento impugnato precisa che l’individuazione di Servizi Comunali quale aggiudicataria comporta:

- la vendita da parte di BEA del 10% delle azioni della società

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