TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-11-22, n. 202203294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-11-22, n. 202203294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203294
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 03294/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01166/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2022, proposto da
Ecoparking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castellammare del Golfo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Asmel Consortile S.C A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ermanno Vaglio in Milano, via Vittor Pisani, 20;

per l'annullamento

- del verbale del 03.06.2022 della Commissione della gara indetta dal Comune di Castellammare del Golfo per l'affidamento del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio – non custodite - a pagamento sul territorio comunale, con parcometri elettronici e servizio di ausiliari del traffico, compresa la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, l'integrazione con il servizio bus navetta estivo e le attività di gestione e controllo della ZTL estiva per la durata di anni sette, in cui è stata disposta l'esclusione della Ricorrente;

- del verbale del 10.06.2022 della seduta di gara in cui la Commissione ha aperto ed esaminato

l'offerta tecnica della società SIS;

- del verbale del 13.06.2022 della seduta di gara in cui la Commissione ha aperto l'offerta economica presentata da SIS e disposta l'aggiudicazione in suo favore;

- ove occorra e possa del verbale del 27.05.2022 nella parte in cui la Commissione di gara si è determinata a richiedere chiarimenti ed integrazioni alla Ricorrente in ordine al requisito di

capacità tecnico e professionale dichiarato;

- di ogni altro provvedimento collegato, connesso e consequenziale;

PER LA DECLARATORIA

- di inefficacia e/o annullamento del contratto di appalto/concessione, ove in ipotesi stipulato

con la società controinteressata;

E PER LA CONDANNA

- al risarcimento del danno in forma specifica mercé l'aggiudicazione dell'appalto in favore

dalla ricorrente e relativo subentro nel contratto, in ipotesi stipulato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata impresa S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l.;

Vista l’ordinanza n. 472/2022 di accoglimento della domanda cautelare;

Vista la memoria di parte ricorrente del 28/09/2022;

Vista la memoria della controinteressata del 30/09/2022;

Viste le memorie di replica delle parti rispettivamente del 5/10/2022 e del 6/10/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente Ecoparking s.r.l. impugna gli atti gara indetta dal Comune di Castellammare del Golfo per l’affidamento del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio;
gara indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui la medesima impresa ha partecipato.

Espone che nel disciplinare di gara, tra gli altri requisiti, al punto 7.3, sono stati fissati i requisiti di capacita tecnica e professionale tra cui, per quanto qui in rilievo, quello di: aver gestito nel triennio 2018-2019-2020 parcheggi a pagamento in almeno tre comuni, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, senza addebito alcuno, (denominazione ed indirizzo della sede legale del committente, pubblico o privato;
periodo di svolgimento (inizio e fine) della prestazione, ammontare complessivo del contratto al netto di I.V.A.). Per la comprova dei requisiti di capacita tecnica e professionale sono ritenuti ammissibili anche i servizi di fornitura e gestione dei parcometri purché gli stessi abbiano previsto lo scassettamento
.

Osserva altresì che nel capitolato speciale di appalto, segnatamente all’art. 9 (pag. 22) veniva previsto che “ La capacita tecnica dovrà essere provata mediante presentazione di un elenco dei principali se (per servizi analoghi si intende la gestione di parcheggi a pagamento) effettuati data di pubblicazione del presente bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e/o privati: - almeno un servizio di quelli in elenco dovrà essere riferito alla gestione di un numero di parcheggi non inferiore a quello della presente gara (750);
- almeno tre servizi nel triennio 2019-2020-2021 di quelli in elenco dovranno essere riferiti alla gestione dei parcheggi a pagamento in Comuni con abitanti superiori a 15.000 abitanti …
”.

Ciò posto, evidenzia:

-che alla stessa gara hanno partecipato due sole concorrenti, tra cui la stessa ricorrente;

-che in esito ad una seduta, la Commissione di gara comunicava la determinazione di voler attivare in favore dell’impresa l’istituto del soccorso istruttorio richiedendo alla Ecoparking l’integrazione documentale al fine della verifica del sopraindicato requisito di cui all’art.

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