TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-11-13, n. 202300832

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-11-13, n. 202300832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300832
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 00832/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 324 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M G e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Brescia, via Francesco Crispi 28;

contro

l’Amministrazione dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

- del decreto Cat.A.12/2021/Immig/IISez/10BS013282 emesso dalla Questura di Brescia il 12 marzo 2021 e notificato il 24 marzo 2021, con cui veniva revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I00814199, rilasciato il 22 luglio 2009, e veniva disposto che il ricorrente, a pena espiata, fosse avviato alle procedure espulsive ai sensi dell'art. 13 D. L.vo 286/98.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

che il provvedimento 12 marzo 2021 di revoca del permesso per lungo-soggiornanti rilasciato il 22 luglio 2009, segue alla condanna penale, emessa nei confronti del -OMISSIS-, cittadino albanese nato nel 1994, a tre anni e due mesi con sentenza ex art. 444 c.p.p. per i fatti di reato, di cui agli artt. 582, 610 e 612 bis (minaccia, violenza privata, lesioni personali) per atti persecutori commessi tra il 2019 e il 2020 in danno di una donna con la quale egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale: il provvedimento impugnato riprende i capi d’imputazione, di tale sgradevolezza che, non essendo ciò necessario per la decisione, non si ritiene di dover qui riprodurre;

che, diversamente da quanto sostenuto nella prima parte del ricorso, l’Amministrazione ha qui correttamente disposto la revoca in forza del combinato disposto dei commi VII, lett. c), e IV dell’art. 9 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che la prevede per gli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico, tenendo anche conto delle condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice;

che va invero condivisa la motivazione, pur sintetica, espressa dal questore di Brescia per cui “lo straniero risulta persona socialmente pericolosa [poiché] i reati commessi destano il più elevato allarme sociale e sono la prova del mancato inserimento nel tessuto sociale e del totale disinteresse al rispetto delle norme dell'ordinamento: l'interessato con le sue condotte ha dimostrato di non avere assorbito le basilari norme di convivenza civile delineando una prognosi sfavorevole per il futuro”: affermare, come si legge in ricorso, che i reati commessi atterrebbero ad una sfera privata, significa non considerare l’inquietudine e l’insicurezza che essi generano nella collettività, sia per la possibile reiterazione verso altre donne da parte del responsabile, pur in forme meno violente ma non meno allarmanti, sia per i rischi di condotte imitative da parte di altri soggetti, mentre è qui irrilevante se il -OMISSIS- avvia avviato un “percorso di recupero”, giacché questo è successivo al provvedimento impugnato;

che, viceversa il ricorso si presenta fondato con riguardo ad un distinto profilo, ovvero alla violazione del citato art. 9, commi 9 e 10, d. l.vo 286/98, “per omesso rilascio di permesso di soggiorno di altro tipo in favore di soggetto, già titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, non passibile di espulsione”;

che, invero, a’ sensi del richiamato IX comma, allo straniero, “cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo”, e il seguente X comma stabilisce che l'espulsione può essere disposta “per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”: ebbene, ritiene il Collegio che tale prescritta gravità – anche considerato che il -OMISSIS- vive stabilmente in Italia sin dall’infanzia, e qui risiederebbero tuttora i suoi parenti più prossimi – non sia stata adeguatamente ponderata e espressa dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, il quale si limita ad affermare che “stante la gravità dei reati commessi e la pericolosità sociale emersa, non sussistono i requisiti per il mantenimento di alcun titolo di soggiorno”;

che, in conclusione, il ricorso va parzialmente accolto, e l’Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, ferma la revoca del permesso per lungo-soggiornanti, dovrà motivatamente rideterminarsi sul rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno ad altro titolo;

che le spese di giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi