TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-01-20, n. 201600034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-01-20, n. 201600034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201600034
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01063/2015 REG.RIC.

N. 00034/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01063/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2015, proposto da:
L Ychting Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. P G, S M S, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Torri del Benaco, rappresentato e difeso dagli avv. C C, A Rbello, con domicilio eletto presso C C in Stra’, piazza Marconi, 51;

per l’ottemperanza

della sentenza del TAR Veneto n. 487/14 di data 8.4.2014, con la quale l’Amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno.


Visti il ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Torri del Benaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 112, comma 2, lettera b), del c.p.a. ritualmente notificato, L Ychting Service s.r.l. ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 487/2014 dell’8 aprile 2014 resa da questo T.A.R., con la quale il Comune di Torri del Benaco è stato condannato al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. “per avere immotivatamente receduto dalla procedura” di project financing per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione zona litorale lacuale prospiciente area castello e riqualificazione parcheggio area castello”.

1.1. La ricorrente deduce che, “attesa l’inerzia dell’Amministrazione”, in data 19 novembre 2014 ha inviato al Comune di Torri del Benaco “circostanziata e documentata richiesta di risarcimento del danno” e che, ciò nonostante, il Comune avrebbe riscontrato tale richiesta in modo del tutto “incongruo ed elusivo”, asserendo di ritenere non sussistenti le condizioni per formulare alcuna proposta rispetto ad una “questione” da ritenersi “tuttora sub iudice ”.

1.2. La ricorrente avrebbe allora inviato formale “intimazione e diffida” in data 31 marzo 2015, evidenziando, fra l’altro, l’irrilevanza dell’appello interposto al Consiglio di Stato “oltretutto senza istanza di sospensione”.

1.3. Ciò nondimeno, il Comune avrebbe “pervicacemente” proseguito “nel proprio comportamento abusivo, inerte, elusivo e vessatorio”, oltre che “illegittimo e gravemente pregiudizievole”, confermando da ultimo in data 21 aprile 2015 la propria “intenzione di non volere dare esecuzione alla sentenza”.

2. Pertanto, considerato che il contegno tenuto dal Comune di Torri del Benaco di non voler proporre alcuna somma per il risarcimento del danno in questione, malgrado la “documentata richiesta risarcitoria” avanzata da L Ychting Service s.r.l., costituirebbe una manifesta violazione della citata sentenza di primo grado, tuttora esecutiva, L Ychting Service s.r.l. ha chiesto di:

a) “ordinare al Comune di Torri del Benaco l’ottemperanza della sentenza n. 487/2014, sulla base delle modalità esecutive indicate dallo stesso giudice ed entro il termine più breve possibile”;

b) “dichiarare inefficace ogni atto presupposto e/o preordinato alla violazione o elusione della sentenza del TAR Venezia”;

c) “nominare fin d’ora un commissario ad acta , che in caso di persistente inottemperanza, provveda in via sostitutiva agli adempimenti entro il termine più breve possibile che si richiede venga assegnato in considerazione delle obiettive ragioni d’urgenza”;

d) “fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Torri del Benaco eccependo l’infondatezza del ricorso, atteso che Lepanto non avrebbe “minimamente assolto all’onere probatorio” concernente la prova rigorosa del danno subito nei limiti dell’interesse negativo ossia del “lucro cessante conseguente alla perdita di altre occasioni lavorative..” così come richiesto dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Da un lato, infatti, tra le voci risarcibili non sarebbero comprese “le spese sostenute per la partecipazione alla procedura” e, comunque, in via subordinata, la documentazione prodotta non sarebbe idonea a provarne l’entità;
dall’atro, mancherebbe la dimostrazione della data certa e della stessa riferibilità alla società ricorrente sia del “progetto di massima di un intervento a Monfalcone” sia del “piano finanziario” datato giugno 2008.

4. Con memoria di replica depositata il 20 novembre 2015, in vista della camera di consiglio fissata per la discussione della causa, la parte ricorrente ha in particolare “insistito” nel chiedere il ristoro sia delle “spese inutilmente sostenute” per la partecipazione alla procedura di gara per un totale di € 197.806,90;
sia delle “perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali”, atteso che l’investimento effettuato dalla società nel progetto denominato “Riqualificazione zona litorale lacuale prospiciente area castello e riqualificazione parcheggio area castello” avrebbe “di fatto bloccato ogni altra iniziativa imprenditoriale e di investimento della società ricorrente e del suo amministratore”, come “ampiamente e dettagliatamente allegato agli atti del presente giudizio” e, in precedenza, segnalato allo stesso Comune resistente.

5. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..

6. Preliminarmente, occorre individuare il perimetro del danno risarcibile delineato dalla sentenza n. 487/2014 di questo TAR e le concrete modalità della relativa liquidazione in essa specificate.

6.1. Nella sentenza in oggetto è chiaramente affermato che la dimostrazione del danno per responsabilità precontrattuale subito « spetta alla parte lesa (in linea con l’inquadramento di tale responsabilità nell’ambito della responsabilità aquiliana) », e che esso « riguarda il solo interesse negativo, ossia le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del procedimento e le perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, mentre non sono risarcibili il mancato utile correlato all’eventuale aggiudicazione ed il danno curriculare, in quanto assolutamente ipotetici (si era, infatti, nemmeno conclusa la prima fase della procedura con la declaratoria, del tutto eventuale, di rispondenza al pubblico interesse di una delle proposte presentate) ».

6.2. È stata quindi espressamente esclusa la possibilità di provvedere alla « liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., che presuppone l’impossibilità di dimostrare l’ammontare del pregiudizio subito », facendo invece « applicazione del disposto di cui all’art. 34, IV comma del c.p.a. che consente al giudice, in caso di condanna pecuniaria, di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine ».

6.3. In particolare le “regole d’azione che l’Amministrazione” avrebbe dovuto seguire “nel prosieguo” per procedere al risarcimento del danno in questione sono le seguenti:

«a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o dalla notificazione, ove anteriore) il Comune di Torri del Benaco provvederà a proporre alla ricorrente il pagamento di una somma a corrispettivo del danno, danno relativamente al quale parte ricorrente dovrà fornire in maniera rigorosa ogni utile elemento per la sua determinazione, escludendosi - come si è detto - una liquidazione equitativa: in particolare, il lucro cessante conseguente alla “perdita di altre occasioni lavorative” potrà essere risarcito se e in quanto l’impresa documenterà di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri lavori (qualora tale dimostrazione non possa essere offerta è da ritenere, infatti, che l’impresa abbia ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altre attività: va da sé, invero, che l’imprenditore, in quanto soggetto che esercita professionalmente una attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili). In sede di quantificazione del danno, pertanto, spetterà all’impresa dimostrare, anche mediante l’esibizione all’Amministrazione di libri contabili e di proposte di contratto, di non aver eseguito, nel periodo che l’avrebbe vista impegnata nella redazione del progetto, altre attività lucrative incompatibili con quella per la cui mancata prosecuzione chiede il risarcimento del danno (cfr., in termini, CdS, IV, 7.9.2010 n. 6485;
VI, 21.9.2010 n. 7004;
TAR Veneto, I, 5.3.2014 n. 303;

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