TAR Catania, sez. II, sentenza 2011-10-06, n. 201102400
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N. 02400/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02369/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2011, proposto da L M e G M, rappresentati e difesi dagli avvocati S C e G R, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Catania, via O. Scammacca, 23/C;
contro
il Comune di Vittoria, in persona del Sdaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A B e C G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Trieste, 36;
nei confronti di
S D F, S C, F C, Luciano D'Amico, A L M;A M, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M in Catania, via Perugia n. 10;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni elettorali per il turno di ballottaggio relative alla consultazione elettorale svoltasi nelle date 29/30 maggio e 12/13 giugno 2011 per l’elezione del Sdaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Vittoria;
- delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 e n. 41 del 30/06/2011, recanti elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale;
nonché per la correzione
del risultato relativo alla consultazione elettorale, nella parte in cui risulta illegittimamente assegnato il c.d. premio di maggioranza, e la conseguente proclamazione alla carica di consigliere comunale dei signori S C, F C, Luciano D'Amico e A M.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria e di A M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, Melilli Luigi e Messina Gianluca, candidati alla carica di Consigliere Comunale del comune di Vittoria nella tornata elettorale del 29 e 30 maggio 2011 (seguita da ballottaggio per l’elezione del Sdaco il 12 e 13 giugno 2011), rispettivamente nella lista n. 18 – “Aiello Sdaco”, e n. 16 – “Forza del Sud”, impugnano il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 18 giugno 2011 con cui sono stati proclamati eletti i consiglieri comunali, previa attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato eletto Sdaco, nonché le deliberazioni del Consiglio comunale di Vittoria numero 40 e 41, con cui sono stati eletti Presidente e Vice Presidente del Consiglio stesso.
Nella prospettazione dei ricorrenti, l’Ufficio Elettorale Centrale, in sede di assegnazione del premio di maggioranza di cui all’art. 4, comma 6, della LR 35/97, nel determinare il numero complessivo dei “voti validi” avrebbe computato non soltanto i voti conseguiti dalle liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% (18.863), ma anche quelli (1.803) espressi esclusivamente per i candidati sindaco;se invece non avesse considerato tali ultimi 1.803 voti, la soglia del 50% prevista dal citato comma 6 si sarebbe attestata a 9.432 voti, e sarebbe stata superata dalle liste collegate al candidato non eletto Sdaco, che hanno ottenuto 10.053 voti;ciò avrebbe costituito circostanza ostativa alla attribuzione del premio di maggioranza.
Alla pubblica udienza del giorno 5 ottobre 2011 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente fonda le proprie difese sia facendo riferimento alla norma interpretativa del citato art. 4, comma 6, introdotta dall’art. 6 della LR 6/2011, sia richiamando la citata sentenza TAR Sicilia – Catania 4405/2010, con cui questo Tribunale avrebbe interpretato la locuzione “voti validi” di cui all’art. 4, comma 3-bis, della LR 35/97, come riferibile «…al totale dei voti validi espressi per le liste e non anche alla sommatoria tra detti voti e quelli espressi per i candidati sindaci…» .
Con riferimento al primo argomento, la citata disposizione di interpretazione autentica, secondo cui «Il comma 6 dell’articolo 4 ed il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si interpretano nel senso che ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza non sono computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 4 e del comma 4 bis dell’articolo 7, non sono ammesse all’assegnazione di seggi…» , non appare poter indurre ad interpretare il citato art. 4, comma 6, in relazione al tema di cui odiernamente si discute, in maniera diversa da quanto era stato ritenuto, con orientamento stabile, dalla giurisprudenza amministrativa siciliana (CGARS, 21 gennaio 2005, n. 14;CGARS, 1 agosto 2005, n. 514;CGARS, 23 settembre 2008, n. 781;TAR Sicilia – Catania, Sez. III, sentenze 4 giugno 2009, n. 1023 e 11 novembre 2010, n. 4405) e, con riferimento alla analoga disposizione di cui all’art. 73, comma 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da quella nazionale ( ex plurimis , Cons. Stato, 14 maggio 2010, sentenze 3021 e 3022).
Secondo tale orientamento, sul piano dell’esegesi letterale, «…Il dato letterale non limita in alcun modo l’ambito dei voti validi da prendere in considerazione, includendovi quindi anche quello recanti il voto solo per il candidato Sdaco…» (CGARS, sentenza 1 agosto 2005, n. 514);sotto il diverso profilo della interpretazione logico-sistematica, una volta ricondotta la ratio della norma alla «…esigenza di stabilità del governo locale…» (CGARS, ivi), ne consegue che si possa riconoscere «…un temperamento ed un correttivo nel solo caso-limite in cui lo squilibrio tra le forze in campo risulti a tal punto accentuato da comportare la formazione di una maggioranza consiliare in manifesta ed insanabile contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale: il che si verifica soltanto quando il numero dei suffragi complessivamente espressi per la lista non collegata al Sdaco eletto sia addirittura superiore alla metà più uno di tutti i voti validamente espressi nella competizione elettorale unitariamente considerata…» (CGARS, ivi).
La norma di interpretazione autentica provvede a chiarire che debbano essere eliminati dal computo dei voti validi i voti espressi a favore di liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento, nulla disponendo per i voti espressi direttamente a favore dei candidati Sdaco;sul piano dell’interpretazione letterale, dunque, non vi è motivo per escluderli dal computo dei voti validi.
Sotto altro profilo, proprio la circostanza che l’art. 6 della LR 6/11 si qualifichi come norma interpretativa, e quindi di chiarificazione di una norma precedente, spinge a limitare l’interpretazione dell’art. 4, comma 6, della LR 35/97, nel senso espresso dalla norma di interpretazione, senza allargarne ulteriormente l’ambito;deve infatti ritenersi che, se la norma interpretativa avesse voluto escludere anche i voti espressi a favore dei candidati sindaco, lo avrebbe previsto espressamente (analogamente, con riferimento ai voti di lista, in una fattispecie anteriore alla introduzione della citata norma interpretativa, si veda TAR Sicilia – Palermo, 27 ottobre 2010, n. 13715).
In tal senso depone anche la circostanza che sulla questione specifica relativa alla possibilità di ricomprendere fra i voti validi ai fini del premio di maggioranza quelli espressi in favore dei candidati sindaco «…senza alcuna indicazione di voto relativa all’elezione dei consiglieri…» (CGARS, 21 gennaio 2005, n. 14), la giurisprudenza amministrativa siciliana si era, con più pronunce concordanti, espressa in materia netta nel senso di ritenerli computabili (si vedano le pronunce supra citate);se la norma interpretativa avesse ritenuto di privilegiare un significato del citato art. 4, comma 6, diverso da quello ritenuto dall’orientamento stabile della giurisprudenza, l’avrebbe sicuramente affermato in maniera espressa.
Con riferimento al secondo argomento, è sufficiente riportare il passo della citata sentenza 4405/2010, da cui si evince che, con tale statuizione, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, questo Tribunale ha chiarito che, ai fini del premio di maggioranza, occorre tenere conto anche dei voti espressi esclusivamente per i candidati a sindaco: «…Nella diversa ipotesi contemplata dal sesto comma dell’art. 4 della l. reg. n. 35/97, è, sì, consentito operare la sommatoria tra i voti di lista e quelli conseguiti dal candidato sindaco collegato alla lista, come confermato nei riferimenti giurisprudenziali contenuti nel ricorso introduttivo, ma diversa è la ratio che sostiene il predetto sesto comma rispetto quella posta a base del comma 3 bis. Nell’attribuzione del premio di maggioranza si privilegia il principio della governabilità dell’Ente locale che si consegue garantendo alla lista o alle liste collegate al candidato sindaco eletto, un premio di maggioranza che va logicamente individuato prendendo a base di calcolo, per la sua attribuzione, non solo i voti di lista, ma anche quelli espressi a favore del sindaco eletto la cui governabilità va assicurata» .
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.