TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-04, n. 202421835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-04, n. 202421835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202421835
Data del deposito : 4 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2024

N. 21835/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06824/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6824 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Biagio Andrea Algieri e Matteo Pallanch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del decreto del Ministro dell’Interno in data 9 ottobre 2018 – notificato il 06 novembre 2018 – prot. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 29 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno del 9 ottobre 2018 – prot. -OMISSIS- - con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 29 gennaio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; essendo emersi sul suo conto “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica” .

Avverso il diniego impugnato sono state proposte le seguenti doglianze:

I. Violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, dell’art. 10 bis della legge n. 91/92 ed eccesso di potere , fondandosi il provvedimento impugnato su di un presupposto legislativo errato, ovvero sul mero sospetto che il ricorrente rappresenti un possibile pericolo per l sicurezza della Repubblica.

II. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 , stente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.

III. Eccesso di potere per violazione del diritto al giusto processo ovvero del diritto alla verifica giudiziale mediante ostensione dei documenti classificati come riservati.

IV. Eccesso di potere per carenza di motivazione , essendo il ricorrente persona dalla condotta di vita specchiata, padre di famiglia, e lavoratore incensurato.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

A seguito di ordinanza collegiale istruttoria n. 3601 del 23 febbraio 2024, l’Amministrazione ha depositato in giudizio l’informativa degli organi di sicurezza sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato.

Con memoria depositata in data 11 ottobre 2024, il ricorrente ha depositato agli atti di causa la richiesta di archiviazione relativa al procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 270 del Codice penale.

All’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. ZI, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR ZI, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il

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