TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-09-23, n. 202201231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-09-23, n. 202201231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201231
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2022

N. 01231/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00413/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cinetar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati E B, S V e S D G, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia, n. 88;

contro

Agenzia Regionale del Turismo (A.R.E.T.) Pugliapromozione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato F R Profeta, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, n. 25;

Regione Puglia, Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale del Turismo (A.R.E.T.), Pugliapromozione, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- con il ricorso introduttivo:

- della nota prot. IC01210261318 del 18 febbraio 2021, con la quale ARET ha comunicato gli esiti istruttori di inammissibilità dell’istanza prot. n. C1210261312 del 12 febbraio 2021, presentata da Cinetar per accedere alla sovvenzione di cui all’Avviso “ Custodiamo la Cultura in Puglia ”, nonché di ogni altro atto deliberativo ad essa sotteso e non conosciuto;

- della nota prot. 0005050-U-2021-2021-03-29, trasmessa in data 29 marzo 2021, a firma del R.U.P., di risposta all’istanza formulata dalla ricorrente con nota p.e.c. del 19 marzo 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale non noto;

- degli artt.

5.1 e 6.2 dell'Avviso ove interpretati, come meglio chiarito nella trattazione, nel senso preclusivo fatto proprio dall'Amministrazione;

- dell’art.

6.3 dell'Avviso, rubricato “Esiti istruttori”, nella parte in cui stabilisce che “ Nel caso di non ammissibilità (dell'istanza), entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il Soggetto proponente può, ove ricorrano i presupposti per la formulazione di argomentazioni, proporre a mezzo PEC indirizzata a pugliapromozione.oi@pec.it, istanza di riesame a cui

ARET

Pugliapromozione fornirà riscontro nei successivi 10 (dieci) giorni, adottando, se del caso, gli atti consequenziali
”;

- nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente monetario;

- con i motivi aggiunti presentati da Cinetar S.r.l. il 26 maggio 2021:

- della determinazione del Commissario Straordinario n. R.D. 1000/2021 del 24 aprile 2021 e trasmessa a Cinetar in data 29 aprile 2021, con la quale ARET ha deliberato l'inammissibilità dell'istanza prot. n. C1210261312 del 12 febbraio 2021 presentata da Cinetar per accedere alla sovvenzione di cui all'Avviso “ Custodiamo la Cultura in Puglia ” e di ogni altro atto deliberativo ad essa sotteso e non conosciuto;

- della nota prot. IC01210261318 del 18 febbraio 2021;

- della nota prot. 0005050-U-2021-2021-03-29, trasmessa in data 29 marzo 2021, a firma del R.U.P., di risposta all'istanza formulata dalla ricorrente con nota P.E.C. del 19 marzo 202;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale non noto;

- degli artt.

5.1 e 6.2 dell'Avviso ove interpretati, come meglio chiarito nella trattazione, nel senso preclusivo fatto proprio dall'Amministrazione;

- dell'art.

6.3 dell'Avviso, rubricato “Esiti istruttori”, nella parte in cui stabilisce che “ Nel caso di non ammissibilità (dell'istanza), entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il Soggetto proponente può, ove ricorrano i presupposti per la formulazione di argomentazioni, proporre a mezzo PEC indirizzata a pugliapromozione.oi@pec.it, istanza di riesame a cui

ARET

Pugliapromozione fornirà riscontro nei successivi 10 (dieci) giorni, adottando, se del caso, gli atti consequenziali
”;

- nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente monetario;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cinetar S.r.l. il 27 settembre 2021:

- per la declaratoria di nullità e/o inefficacia ex art. 114, comma 4, lett. c) Cod. Proc. Amm.:

- della determinazione del Commissario Straordinario del 3 agosto 2021 n. 1181/2021 del Registro delle determinazioni, con la quale si è approvato l’esito del procedimento istruttorio svolto dal Funzionario istruttore e fatto proprio dal R.U.P. dell’Avviso “ Custodiamo la Cultura in Puglia ”;

- della nota n. 0016494 – U – 2021 del 3 agosto 2021, a firma del Funzionario istruttore e approvata dal R.U.P., all’esito del riesame e della riapertura del procedimento disposto dall’ordinanza n. 218 del 26 giugno 2021 emessa dal T.A.R. Puglia - Bari;

- per ottenere l'esecuzione e l'ottemperanza mediante sostituzione e/o la nomina di un Commissario ad acta , dell'ordinanza n. 218 del 26 giugno 2021 emessa dal T.A.R. Puglia - Bari;

- nonché, in subordine, per l'annullamento:

- della determinazione del Commissario Straordinario n. 1181/2021 del Registro delle determinazioni del 3 agosto 2021, con la quale si è approvato l'esito del procedimento istruttorio svolto dal Funzionario istruttore e fatto proprio dal R.U.P. dell'Avviso “ Custodiamo la Cultura in Puglia ”;

- della nota n. 0016494 - U - 2021 del 3 agosto 2021, a firma del Funzionario istruttore e approvata dal R.U.P., all'esito del riesame e della riapertura del procedimento in ottemperanza alla ordinanza n. 218 del 26 giugno 2021 emessa dal T.A.R. Puglia - Bari;

- della determinazione del Commissario Straordinario n. R.D. 1000/2021 del 24 aprile 2021, trasmessa a Cinetar in data 29 aprile 2021, con la quale ARET ha deliberato l'inammissibilità dell'istanza prot. n. C1210261312 del 12 febbraio 2021 presentata da Cinetar per accedere alla sovvenzione di cui all'Avviso “ Custodiamo la Cultura in Puglia ” e di ogni altro atto deliberativo ad essa sotteso e non conosciuto;

- della nota prot. IC01210261318, del 18 febbraio 2021;

- della nota prot. 0005050-U-2021-2021-03-29, trasmessa in data 29 marzo 2021, a firma del R.U.P., di risposta all'istanza formulata dalla ricorrente con nota p.e.c. del 19 marzo 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale non noto;

- degli artt.

5.1 e 6.2 dell'Avviso ove interpretati, come meglio chiarito nella trattazione, nel senso preclusivo fatto proprio dall'Amministrazione;

- nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente monetario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) Pugliapromozione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Dagli atti di causa e dall’esposizione della Società ricorrente (di seguito, anche solo Cinetar) risulta, in particolare:

- che la Cinetar ha formulato domanda per la concessione di una sovvenzione rivolta alle P.M.I. pugliesi operanti nel settore della Cultura e della Creatività, indetta dalla Regione Puglia con la deliberazione di Giunta Regionale del 7 agosto 2020, n. 1359, avente ad oggetto “ POR Puglia 2014/2020. Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura. Convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo (Pugliapromozione) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Var.Bil. di prev. annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i .”, con istanze da istruire secondo l’ordine cronologico di ricevimento e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;

- che la misura di aiuto ha previsto l’erogazione di una sovvenzione diretta, definita nella sua entità in relazione al decremento di fatturato subito nel periodo 1° febbraio - 31 agosto 2020 rispetto al dato registrato nello stesso arco temporale dell’anno 2019, nonché in relazione al numero di U.L.A. (Unità Lavorative per Anno) presenti in azienda, e ha, quale finalità strategica, da un lato, la neutralizzazione - almeno in parte - degli effetti negativi prodotti in termini economici dal COVID-19, dall’altro, mira a favorire la capacità di “ripresa” delle P.M.I. della Cultura;

- che, per la gestione della misura in questione, la Regione Puglia ha proceduto alla designazione di

ARET

Pugliapromozione (di seguito, anche solo ARET) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013;

- che la misura prevede l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto parametrata in termini percentuali, fino ad un massimo del 90% e nei limiti dell’entità massima fissata dall’Avviso di indizione, su taluni costi fissi riferiti al periodo febbraio - agosto 2020, effettivamente e definitivamente sostenuti alla data di presentazione dell’istanza, relativamente alla/e sede/i di esercizio dell’attività d’impresa per cui si è soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione;
in particolare, l’art.

5.1 dell’Avviso ha stabilito i “contenuti minimi”, a pena di inammissibilità, dell’istanza di sovvenzione, e il successivo art.

6.2 ha previsto le ipotesi di inammissibilità dell’istanza;

- che in data 12 febbraio 2021 la Cinetar, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica dedicata, ha provveduto a trasmettere l’istanza di sovvenzione;

- che con p.e.c del 18 febbraio 2021, ARET ha comunicato alla Cinetar l’esito istruttorio di inammissibilità dell’istanza, dando atto della facoltà di inoltrare eventuale richiesta di riesame “entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla presente comunicazione di esito istruttorio”, “ai sensi dell’art.

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