TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 2016-03-11, n. 201600042
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N. 00042/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00205/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2015, proposto da:
Konvergence Srl, rappresentato e difeso dagli avv. L D F, P S, con domicilio eletto presso L D F in Pescara, piazza E.Troilo, 23;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
nei confronti di
Ge Capital S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. E O, A A, Marco Napoli, Patrizia Silvestri, con domicilio eletto presso Patrizia Silvestri in Pescara, Via G. Misticoni, 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 69946/CI prot. n. 899 del 04 marzo 2015 con il quale il Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese - Div. VIII del Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato le agevolazioni finanziarie concesse alla società ricorrente e disposto il recupero del contributo erogato;nonche degli atti conseguenti, tra cui la cartella di pagamento del 19 gennaio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ge Capital S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2016 il dott. M E e uditi per le parti i difensori l'avv. L D F e l'avv. Sara Bartolini su delega dell'avv.to P S per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato Domenico Pardi per l’Amministrazione resistente, l'avv. Alfonso Vasile su delega dell'avv. Patrizia Silvestri per la parte controinteressata;
Pur sussistendo dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia in esame, va rilevato per verso che tale questione pregiudiziale sarà a breve definita dal Giudice di appello e per altro verso che il danno lamentato appare allo stato grave ed irreparabile;
Ritiene, pertanto, il Collegio che l’istanza cautelare possa essere accolta fino alla prossima decisione del Consiglio di Stato sull’istanza di sospensione della sentenza di questa Sezione, declinatoria della giurisdizione di questo Tribunale;