TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2023-02-10, n. 202300161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2023-02-10, n. 202300161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300161
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 00086/2023 REG.RIC.

N. 00161/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00086/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati U F, V F e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n.1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione medica locale per le patenti di guida di Milano, presso l’

ASST

Fatebenefratelli - Sacco, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della patente di guida rilasciata dall’Ufficio centrale operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte in cui la sua validità è limitata ad un solo anno, dal 21 novembre 2022 al 19 novembre 2023;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso, ivi compresi gli atti endo-procedimentali eventualmente assunti dalla Prefettura, dalla Commissione medica locale per le patenti di guida e da ogni altro ente od organo amministrativo.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;


Il Collegio ritiene che le esigenze di tutela del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo.

La mancata decisione cautelare non consente di individuare un’effettiva soccombenza, per cui le spese della presente fase del giudizio devono essere compensate tra le parti.

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