TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2017-06-21, n. 201707246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2017-06-21, n. 201707246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201707246
Data del deposito : 21 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2017

N. 07246/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04009/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2017, proposto da:
K E K, rappresentato e difeso dagli avvocati F V C.F. VNNFNC67T02H501B, F I C.F. SRNFNC86B65H860X, con domicilio eletto presso F V in Roma, via Varrone, 9;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R R C.F. RCCRLD56H55A040V, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Municipio I Centro Storico non costituito in giudizio;

nei confronti di

Carlo Comparino non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego in ordine all’istanza di richiesta di rilascio di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico presentata dal ricorrente al protocollo del Municipio di Roma Centro Storico in data 22 marzo 2017, prot. n. 49677, avente ad oggetto la richiesta di inserimento per il 2017 nell’elenco dei pittori che posso esercitare a Piazza Navona, in attesa dell’emanazione del nuovo bando.

Di ogni altro atto precedente e successivo, o comunque connesso con i provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttori ai fini della decisione sulla causa nel merito con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, artista che esercita da decenni la propria attività di pittore di strada in piazza Navona, a Roma, espone di essere regolarmente iscritto al relativo Albo istituito nel Municipio I e titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico della durata di due anni (19 settembre 2002 - 18 settembre 2004), conseguita dopo aver vinto l’avviso pubblico per la stessa indetto nel 2002;
con la Determinazione dirigenziale n. 2406 del 16 settembre 2002 il Comune di Roma, Municipio I Centro Storico, in conformità con quanto previsto dalla D.D. n. 2353 del 13 settembre 2002, aveva infatti concesso al ricorrente l’occupazione di una parte del demanio comunale sita in Piazza Navona per un’entità di 2 metri quadrati (cavalletto – sedia) e per la durata di due anni (19 settembre 2002 - 18 settembre 2004).

Alla scadenza della concessione, Roma Capitale non emanava una disciplina organica per l’attività in Piazza Navona, né emanava un nuovo regolamento o bando;
con la Determinazione Dirigenziale n. 236 dell’ 11/02/2005 si prevedeva che “ ..nelle more delle procedure previste dalla Deliberazione del Consiglio del Municipio I n. 14 del 27 Marzo 2002, per l’ assegnazione dei posteggi per il successivo biennio ( 2004/2006 ) i pittori e ritrattisti/caricaturisti validamente iscritti all’ Albo del Municipio I debbono corrispondere all’ Amministrazione un’ indennità commisurata al periodo di occupazione intercorso sino al rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico e determinata in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Il pagamento di detta indennità non attribuisce titolo alcuno ai fini dell’ assegnazione dei posteggi, né concorre a determinare anzianità o altri requisiti preferenziali per l’ assegnazione medesima, ma costituisce, ai sensi delle disposizioni vigenti, condizione per il rilascio di eventuali nuove concessioni ”.

Nonostante l’odierno ricorrente si fosse adeguato al disposto della predetta deliberazione, riceveva molteplici sanzioni per asserita occupazione del suolo pubblico, costringendolo a proporre altrettanti ricorsi di fronte al giudice amministrativo;
con altri colleghi si risolveva a notificare a Roma Capitale un atto di significazione, invito e diffida per ottenere una nuova regolamentazione dell’area. Tale istanza veniva respinta con provvedimento che il ricorrente impugnava di fronte a questo TAR con ricorso nr. 12163/2014.

Con numerose sentenze, intanto, l’Amministrazione veniva sollecitata dal TAR all’adozione del nuovo regolamento per le attività nell’area (vedasi sentenze 19 dicembre 2014, n. 12973;
8 maggio 2015 n. 1975) ed in particolare, in ottemperanza alla sentenza nr. 6762 dell’11 maggio 2015 l’Amministrazione emanava le Determinazioni Dirigenziali nr. 2006 del 7.7.2015 e D.D. n. 3850 del 10.11.2015, con la quale veniva disposta la pubblicazione di un bando per l’assegnazione provvisoria di posteggi e rilasciata la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico a 20 artisti dai quali il ricorrente, che aveva partecipato al bando, veniva escluso.

Con nota di data 11 ottobre 2016 prot. n. 164393 il ricorrente ha chiesto che l’Amministrazione potesse prendere visione dei pagamenti COSAP originali, presentati dallo stesso ricorrente, allo scopo di fornire un quadro certo e chiaro dei versamenti effettuati. Istanza poi reiterata ed integrata con nota del 27 ottobre 2016.

In data 7/17 febbraio 2017, il signor Kabbara presentava all’Ufficio Commercio su aree pubbliche del Comune di Roma, la nota CA/21065 per il rilascio temporaneo di una concessione per caricaturista in Piazza Navona, in attesa dell’emanazione del nuovo bando e della conseguente graduatoria definitiva, allegando di avere effettuato i pagamenti di occupazione di suolo pubblico relativi all’arco temporale che va dal 2005 al 2015, di avere effettuato per la seconda volta il pagamento di OSP relativo all’anno 2009, in considerazione del mancato ritrovamento dell’originaria ricevuta, di avere effettuato il pagamento del canone OSP anche in relazione al 2016.

L’Amministrazione comunale con nota del 22 marzo 2017, prot. CA/49677 comunicava il diniego alla richiesta di rilascio sulla scorta della mancata (asserita) situazione di irregolarità del ricorrente in ordine al terzo requisito previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2006 del 2015.

Nella specie l’irregolarità lamentata consisteva nel mancato ritrovamento della ricevuta per l’anno 2009.

Avverso il provvedimento impugnato, la parte ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento di fatto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento COSAP, approvato con deliberazione cc n. 39 del 23 luglio 2014 – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione della riserva di legge ex art 23 della Costituzione – violazione art 3, 4, 97 della Costituzione.

Secondo parte ricorrente, la motivazione del diniego che Roma Capitale ha opposto all’istanza di concessione di una OSP temporanea costituita dalla mancanza di regolarità nel pagamento dei canoni OSP per il periodo dal 2005 al 2015 sarebbe illegittima in quanto (I) il requisito così posto dalla

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