TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2017-06-21, n. 201707246
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2017
N. 07246/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04009/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2017, proposto da:
K E K, rappresentato e difeso dagli avvocati F V C.F. VNNFNC67T02H501B, F I C.F. SRNFNC86B65H860X, con domicilio eletto presso F V in Roma, via Varrone, 9;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R R C.F. RCCRLD56H55A040V, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Municipio I Centro Storico non costituito in giudizio;
nei confronti di
Carlo Comparino non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego in ordine all’istanza di richiesta di rilascio di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico presentata dal ricorrente al protocollo del Municipio di Roma Centro Storico in data 22 marzo 2017, prot. n. 49677, avente ad oggetto la richiesta di inserimento per il 2017 nell’elenco dei pittori che posso esercitare a Piazza Navona, in attesa dell’emanazione del nuovo bando.
Di ogni altro atto precedente e successivo, o comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttori ai fini della decisione sulla causa nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, artista che esercita da decenni la propria attività di pittore di strada in piazza Navona, a Roma, espone di essere regolarmente iscritto al relativo Albo istituito nel Municipio I e titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico della durata di due anni (19 settembre 2002 - 18 settembre 2004), conseguita dopo aver vinto l’avviso pubblico per la stessa indetto nel 2002; con la Determinazione dirigenziale n. 2406 del 16 settembre 2002 il Comune di Roma, Municipio I Centro Storico, in conformità con quanto previsto dalla D.D. n. 2353 del 13 settembre 2002, aveva infatti concesso al ricorrente l’occupazione di una parte del demanio comunale sita in Piazza Navona per un’entità di 2 metri quadrati (cavalletto – sedia) e per la durata di due anni (19 settembre 2002 - 18 settembre 2004).
Alla scadenza della concessione, Roma Capitale non emanava una disciplina organica per l’attività in Piazza Navona, né emanava un nuovo regolamento o bando; con la Determinazione Dirigenziale n. 236 dell’ 11/02/2005 si prevedeva che “ ..nelle more delle procedure previste dalla Deliberazione del Consiglio del Municipio I n. 14 del 27 Marzo 2002, per l’ assegnazione dei posteggi per il successivo biennio ( 2004/2006 ) i pittori e ritrattisti/caricaturisti validamente iscritti all’ Albo del Municipio I debbono corrispondere all’ Amministrazione un’ indennità commisurata al periodo di occupazione intercorso sino al rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico e determinata in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Il pagamento di detta indennità non attribuisce titolo alcuno ai fini dell’ assegnazione dei posteggi, né concorre a determinare anzianità o altri requisiti preferenziali per l’ assegnazione medesima, ma costituisce, ai sensi delle disposizioni vigenti, condizione per il rilascio di eventuali nuove concessioni ”.
Nonostante l’odierno ricorrente si fosse adeguato al disposto della predetta deliberazione, riceveva molteplici sanzioni per asserita occupazione del suolo pubblico, costringendolo a proporre altrettanti ricorsi di fronte al giudice amministrativo; con altri colleghi si risolveva a notificare a Roma Capitale un atto di significazione, invito e diffida per ottenere una nuova regolamentazione dell’area. Tale istanza veniva respinta con provvedimento che il ricorrente impugnava di fronte a questo TAR con ricorso nr. 12163/2014.
Con numerose sentenze, intanto, l’Amministrazione veniva sollecitata dal TAR all’adozione del nuovo regolamento per le attività nell’area (vedasi sentenze 19 dicembre 2014, n. 12973; 8 maggio 2015 n. 1975) ed in particolare, in ottemperanza alla sentenza nr. 6762 dell’11 maggio 2015 l’Amministrazione emanava le Determinazioni Dirigenziali nr. 2006 del 7.7.2015 e D.D. n. 3850 del 10.11.2015, con la quale veniva disposta la pubblicazione di un bando per l’assegnazione provvisoria di posteggi e rilasciata la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico a 20 artisti dai quali il ricorrente, che aveva partecipato al bando, veniva escluso.