TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-06-11, n. 202001322
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Testo completo
Pubblicato il 11/06/2020
N. 01322/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2014, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e M M, con domicilio eletto presso lo studio De Luca Donato in Catania, via Lago di Nicito,14;
contro
Irsap - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T E, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Pietro Mascagni, 110;
Irsap - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive-Ufficio Periferico Irsap di Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle note prot. n. 2083 del 24/04/2013 e n. 2321 del 08/05/2014 dell’ufficio periferico di Ragusa dell’IRSAP, nella parte in cui subordinavano al pagamento di somme ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 il rilascio di concessioni per l’attraversamento, non in superficie, di zone situate all’interno dell’area di sviluppo industriale di Ragusa in favore di Enel Distribuzione s.p.a., mediante la posa di cavi funzionali all’implementazione della rete elettrica ivi esistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irsap - Istituto Regionale per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 10 giugno 2020 il dott. G G R C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con note prot. n. 2083 del 24/04/2013 e n. 2321 del 08/05/2014 del proprio ufficio periferico di Ragusa, l’IRSAP subordinava - nel primo caso in termini più generali; e nel secondo con specifico riguardo alla posa di cavi con attraversamento sotterraneo “ nella strada all’interno dell’agglomerato industriale di Ragusa 3^ fase di attuazione ” - al pagamento di somme ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 il rilascio di concessioni per l’attraversamento, non in superficie, di zone situate all’interno dell’area di sviluppo industriale di Ragusa in favore di Enel Distribuzione s.p.a., mediante la posa di cavi funzionali all’implementazione della rete elettrica ivi esistente. Enel Distribuzione s.p.a., non ritenendosi tenuta al pagamento di tali somme – neppure nella misura minima forfettaria prevista dall’’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 -, rappresentava ciò all’ ufficio periferico di Ragusa dell’IRSAP, il quale però non recedeva dalla posizione assunta con l’adozione degli atti menzionati in precedenza. Accadeva così che Enel Distribuzione s.p.a. agisse per chiedere il loro annullamento al competente organo della G.A.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con una memoria, al cui interno veniva innanzitutto contestata la legittimazione processuale passiva dell’ente intimato, e poi il venire