TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-26, n. 202303801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-26, n. 202303801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303801
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 03801/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00739/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 739 del 2020, proposto da
R L, rappresentato e difeso dall'avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) Dell’ordinanza Reg. Gen. 196 del 09.12.2019, prot. n 86552/USCITA registrata il 10.12.2019, notificata il 16.12.2019, avente ad oggetto “Ingiunzione di Demolizione Art. 31 del

DPR

380/01 per opere abusive realizzate alla Via Cigliano Alt. Civ. 55” con la quale s’ingiunge di provvedere alla demolizione a propria cura e spese e nel rispetto delle leggi vigenti, delle opere abusive e di qualsiasi altra opera abusivamente realizzata in Via Cigliano n. 50, nel termine di 90 giorni dalla notifica della presente ingiunzione;

B) Dell’avviso che, in caso di accertata inottemperanza, si procederà alla acquisizione delle opere realizzate e dell’area di sedime, al patrimonio del Comune e si procederà all’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal

DPR

380/01, art. 31 ed alla irrogazione della sanzione pecuniaria pari a euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 27

DPR

380/2001 essendo opere abusive su aree di cui al comma 2 dell’art. 27

DPR

380/01 e di una sanzione pecuniaria pari a euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 27

DPR

380/2001 essendo opere abusive su aree di cui al comma 2 dell’art. 27

DPR

380/01;

C) Di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e in ogni modo collegato, comprese le relazioni tecniche redatte dal personale del Comando VV.UU. del Comune di Pozzuoli, poste a fondamento della stessa ordinanza impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 maggio 2023, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a., la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’ordinanza Reg. Gen. 196 del 09.12.2019, notificata il 16.12.2019, il Comune di Pozzuoli ingiungeva al ricorrente la demolizione delle seguenti opere edilizie, eseguite abusivamente alla Via Cigliano n. 50, in zona dichiarata, con D.M. del 12.09.1957, di notevole interesse pubblico:

A) Un muro di contenimento realizzato con blocchi di lapil cemento a ridosso di un terrapieno, le cui dimensioni risultano di mt. 14,00 circa x mt. 2,00 di altezza;

B) Un manufatto di mq. 70 circa, completo in ogni opera, arredato e abitato. Tale manufatto risulta sequestrato in data 12.02.2010 e dissequestrato in data 26.07.2016;

C) Antistante al manufatto risulta realizzato un terrazzino di circa 60,00 mq., pavimentato in parte in piastrelle e la restante parte in cls;

D) L’area viene delimitata in parte con un piccolo muretto in tufo di mt. 7,00 circa.

Il ricorrente ha impugnato la suindicata ordinanza deducendo che il comodo rurale era stato costruito, allorquando non era prevista alcuna autorizzazione edilizia, soprattutto per le opere destinate a servizio di un fondo agricolo, posto lontano dal centro urbano;
il ricorrente si era limitato alla conservazione del vecchio manufatto rurale, nel rispetto assoluto dello stato dei luoghi e senza realizzare alcuna trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio. Il provvedimento gravato era anche viziato da difetto di motivazione, in quanto il Comune non aveva in alcun modo appurato la compatibilità delle opere sanzionate con i valori paesaggistici da tutelare né la possibilità d’eventuale sanatoria. Le opere contestate, in ogni caso, non arrecavano alcun danno, né aggravavano il carico urbanistico, erano conformi allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Pozzuoli e al P.T.P.;
erano, inoltre, preesistenti all’anno 1967 e ancora oggi si presentavano con le stesse dimensioni e prospetti di allora. Il muro di contenimento, in particolare, era previsto e regolato dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, di cui all’allegato “A” punto A 13: “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno ... che non interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, ...” ed eseguibile con una semplice SCIA. Il Comune intimato, ancora, avrebbe dovuto sospendere il provvedimento di ripristino delle opere in questione, in pendenza dell’istanza di accertamento ex art. 36

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