TAR Perugia, sez. I, decreto decisorio 2017-06-29, n. 201700245
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Pubblicato il 29/06/2017
N. 00245/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00347/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2010, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio eletto presso lo studio T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Perugia CAT. A/12/2010/99/RIF/IMM./OD di respingere la "Dichiarazione di Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato" dell'extracomunitario Mihramane Miloud..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt 35, co.2, l’art. 82, co. 1 ed 85 del cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 agosto 2010;
Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art.82, co. 1 cod.proc.amm. in data 19 aprile 2016 e che lo stesso è stato ricevuto in pari data.
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve intendersi perento;