TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-15, n. 202302727
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 02727/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10192/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10192 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS---OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Pendibene, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana, 671;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Frigenti, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti
-OMISSIS- di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale e del procedimento di sgombero;
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n.-OMISSIS-dell’11 dicembre 2015;
- di ogni provvedimento presupposto e/o conseguenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale a Roma Capitale nonché alla -OMISSIS- di Roma, ritualmente depositato il 23.9.2016, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:
- del verbale e del procedimento di sgombero notificato il 28 luglio 2016;
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n.-OMISSIS-del 11 dicembre 2015 recante “Riacquisizione forzosa di immobili di proprietà capitolina, siti in -OMISSIS-, utilizzati dalla -OMISSIS- di Roma”;
- di ogni provvedimento presupposto e/o consequenziale.
2. I ricorrenti, in particolare, hanno rappresentato quanto segue:
- i medesimi sono residenti nell’immobile in questione, in quanto conduttori dell’appartamento assegnato dalla -OMISSIS- il 4.10.2000 ed in forza di contratto di locazione stipulato con la medesima -OMISSIS-, per il quale il canone viene regolarmente corrisposto;
- l’immobile è di proprietà di Roma Capitale ed assegnato alla -OMISSIS- fin dal 2000 per la concessione in uso ai propri iscritti;
- nonostante il regolare pagamento del canone, all’improvviso, senza alcun preavviso, il giorno 28 luglio 2016 agenti della Polizia Municipale di Roma ne chiedevano l’immediato sgombero dell’appartamento;
- a seguito dell’esercizio del diritto di accesso, i ricorrenti acquisivano conoscenza della gravata determinazione dirigenziale di Roma Capitale n.-OMISSIS-del 11 dicembre 2015 riportata in epigrafe.
3. Avverso i summenzionati atti e provvedimenti venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:
3.1 Violazione di legge – Art. 7 ss. L. 241/90 – Eccesso di potere e violazione di legge per omessa preventiva notifica di alcun atto amministrativo
Si contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 L.n.241/90.
3.2 Violazione di legge – artt. 657 e sgg. c.p.c.; artt. 3, 6 e 7 L. 431/1998. Carenza di potere
Si eccepisce l’insussistenza dei presupposti d legge per utilizzare il rimedio dell’autotutela cd. esecutiva (carenza di potere), in quanto- si afferma- l’immobile de quo rientra nel patrimonio disponibile di Roma Capitale.
3.3 Violazione di legge – art. 6 L. 431/98
Si censura la violazione dell’art.6 co.5 della L.n.431/98, che differisce di almeno 18 mesi il rilascio di immobili nei quali “il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi sia portatore di handicap o malato terminale”. Nella fattispecie, una delle ricorrenti che detiene l’immobile in locazione e vi risiede è stata riconosciuta invalida civile e portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92.
3.4 Esistenza di valido contratto di locazione e regolari pagamenti – Esistenza di concessione - Eccesso di potere per sviamento
Si contesta l’illegittimità degli atti in quanto i ricorrenti risiedono nell’immobile (concesso da Roma Capitale alla -OMISSIS- di Roma a beneficio dei propri iscritti) in virtù di regolare contratto di locazione, a fronte del quale hanno sempre corrisposto i canoni.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 6.10.2016, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni sviluppare nelle memorie difensiva versate in atti.
5. Con ordinanza n.6399/2016, pubblicata il 20.10.2016, questo Tribunale, adito in sede cautelare, fissava l’udienza per la trattazione nel merito al 22.3.2017.
6. Con successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo del servizio postale e depositati il 19.12.2016, i ricorrenti adivano nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 22.4.2016 emesso da Rema Capitale — Sovrintendenza ai Beni Culturali, di cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza a seguito del deposito nel presente giudizio da parte di Roma