TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-02, n. 202402943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-02, n. 202402943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402943
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 02943/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00774/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G B e D G, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G T in Catania, via Ventimiglia n. 145;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Catania, Via Napoli n. 116;

per l'annullamento

- del provvedimento n. prot. 1800/2020 del 24 gennaio 2020 del Comune di -OMISSIS-, comunicato a mezzo del servizio postale in data 30/01/2020, con il quale è stata rigettata l’istanza di condono edilizio n. 13715/85 relativa al fabbricato sito in Contrada -OMISSIS-, via dell'Oca, distinto nel catasto fabbricati al foglio 26 particella 251;

- dell’ordinanza di demolizione n. 446 del 21 aprile 2020 del Comune di -OMISSIS-, successivamente comunicata;

- di tutti gli altri atti, anche endoprocedimentali, presupposti, connessi e consequenziali relativi al procedimento amministrativo, ivi compresi la nota del 6 novembre 2019, il preavviso di rigetto del 18 settembre 2019, la relazione istruttoria del 16 settembre 2019, la nota dell'8 giugno 2017 n. 9779.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 17 giugno 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 22 maggio 2020 e depositato in data 15 giugno 2020 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.

I ricorrenti, con atto del 30 dicembre 1985, hanno acquistato dal sig. -OMISSIS- la piena proprietà di un immobile per civile abitazione, con annesso terreno a verde in c.da -OMISSIS- del Comune resistente, con la specifica indicazione che per lo stesso era già stata presentata domanda di sanatoria ex lege n. 47 del 1985, contraddistinta dal n. 13715 e che erano già state pagate le prime due ratei della oblazione.

L'immobile, sia pur realizzato in assenza di concessione edilizia, risultava conforme ai parametri stabiliti, per la zona omogenea “C4” della fascia costiera, dello strumento urbanistico generale del Comune resistente, approvato con decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente del 26 aprile 1972 n. 98.

A distanza di circa trent'anni, l'Amministrazione comunale resistente, con nota del settembre 2016 ha comunicato ai ricorrenti che era nelle more di concludere il procedimento iniziato nel 1985, nota a cui i deducenti hanno risposto con missiva del 14 novembre 2016 di indicazione del nuovo tecnico incaricato.

Con nota del 29 novembre 2016 il Comune resistente ha richiesto il deposito di ulteriore documentazione e ha rilevato che l'immobile ricadeva nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia.

Poiché gli odierni ricorrenti avevano acquistato l'immobile già in pendenza del procedimento di sanatoria, con nota del 6 febbraio 2017 hanno chiesto, per poter procedere alla chiesta integrazione documentale, ivi compreso il nulla osta della Soprintendenza, copia degli atti depositati nel 1985. Con nota dell'8 giugno 2017, l'Amministrazione comunale resistente ha rilevato che, nonostante avesse precedentemente richiesto il nulla osta alla Soprintendenza, il nulla osta non poteva essere richiesto perché l'immobile ricadeva nella fascia di inedificabilità assoluta.

Con preavviso di rigetto del 18 settembre 2019, l'amministrazione comunale resistente ha rilevato, sulla scorta della relazione del 16 settembre 2019, che: il fabbricato ricadeva nella fascia di inedificabilità assoluta;
la costruzione era successiva al 31 dicembre 1976 e ricadeva entro il 150 metri dalla battigia sia in relazione alle planimetrie allegate al PdF del 1972 che in relazione a quelle allegate al PRG del 2005, e non insisteva su ZTO A o B;
quindi non rientrava nelle ipotesi di sanatoria ex legge reg. n. 37 del 1985.

Con nota del 1° ottobre 2019 i ricorrenti hanno rilevato che l'Amministrazione aveva effettuato misurazioni senza alcun contraddittorio e che da informazioni assunte era emerso il Comune aveva in corso la procedura di revisione del PRG, ragione per la quale chiedeva che tipo di disciplina fosse ivi prevista per l'area sulla quale insisteva il fabbricato per cui è causa.

Con nota del 6 novembre 2019, l'Amministrazione ha rigettato le controdeduzioni dei ricorrenti, ritenendo che non potessero superare le conclusioni raggiunte;
con nota del 21 novembre 2019 il ricorrenti rilevavano che l'Amministrazione aveva omesso di considerare che dall'esame degli atti di programmazione urbanistica generale in itinere emergeva che per la zona dove insisteva il loro immobile, l'art. 30 delle norme di attuazione, classificata FM, era previsto il mantenimento delle edificazioni entro i 150 metri dalla battigia, quali agglomerati urbani saturi.

Con provvedimento di rigetto, che non contiene alcuna motivazione circa le specifiche controdeduzioni introdotte dai ricorrenti, a distanza di ben 35 anni, l'Amministrazione resistente ha chiuso negativamente il procedimento iniziato nel 1985;
nelle more e nella piena pendenza dei termini per impugnare il predetto diniego, nonostante la sospensione dei termini (sia processuali che procedimentali amministrativi) stabilita dalla normativa antiCovid-19, l'Amministrazione comunale resistente ha emanato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.



1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.



1.2. La parte ricorrente, in vista di celebrazione dell’udienza di discussione, ha depositato documenti e memoria.



1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 17 giugno 2024, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio ha dato atto del deposito, da parte del difensore del Comune resistente della richiesta di passaggio in decisione ai sensi dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a. e lo ha considerato presente a ogni effetto in udienza.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di ius postulandi del difensore del Comune resistente frapposta dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 17 maggio 2024.

Per gli esponenti, dalla documentazione versata in atti (in data 7 maggio 2024), emerge che il difensore del Comune resistente è iscritto all’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici dell’albo degli avvocati di Ragusa quale avvocato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e non del Comune resistente (risultando dipendente del Libero Consorzio Comunale);
inoltre l’incarico al predetto difensore è stato conferito in forza di una convenzione intercorrente tra il Libero Consorzio e il Comune resistente, avente ad oggetto la creazione di un Ufficio Unico Avvocatura, ma per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale “ufficio unitario di avvocatura” non può consistere nella mera messa a disposizione unidirezionale dell’Ufficio legale di un Ente già esistente anche ad altri enti territoriali;
infine, sempre per la parte ricorrente, determinante per l’instaurazione del rapporto di patrocino con avvocato non del libero foro da parte di ente pubblico è il rapporto di lavoro dipendente intercorrente tra Ente e l’avvocato iscritto all’elenco speciale, l’assenza del quale determina la mancanza di legittimazione a compiere atti processuali.



1.1. Il Collegio ritiene di non dover assumere decisione alcuna sulla frapposta eccezione, dovendosi al contempo precisare che nell’esaminare il ricorso si prescinderà - in via radicale - dalle argomentazioni difensive e dalle eccezioni articolate dal Comune resistente.

Il Collegio, dunque, assume la decisione racchiusa nella presente sentenza esclusivamente sulla base del ricorso, degli scritti difensivi e dei documenti depositati in atti dalla parte ricorrente.

Ne consegue che anche a voler ipotizzare che il Comune di -OMISSIS- si sia avvalso di un difensore privo di ius postulandi ciò non ha in nessun modo condizionato (né tantomeno inficiato) l’esito del presente giudizio, non risultando la presente decisione basata su domande, eccezioni, allegazioni o prove del Comune resistente (arg. ex Cass. civ., sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1051).



2. Sempre in via preliminare il Collegio dà atto di ben conoscere l’ordinanza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 13 maggio 2024, n. 348 (nonché le successive in materia) richiamata dalla parte ricorrente con memoria depositata in data 17 maggio 2024;
con la predetta ordinanza è stata dichiarata:

- “ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 – quanto alle parole “devono intendersi” (anziché “sono”);
e, comunque, nella parte in cui detto comma 3 estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da esso dettata, ossia impone la retroazione del precetto di diretta e immediata efficacia anche nei confronti dei privati delle “disposizioni di cui all’art. 15, prima comma, lett. a, … della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78” sin dalla data di entrata in vigore di detta legge regionale n. 78 del 1976, anziché dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 15 del 1991 – per travalicamento dei limiti connaturati alla retroattività delle leggi e per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 97, comma 2, della Costituzione, oltre che per gli ulteriori profili indicati in parte motiva (e ivi, specificamente, al § 12)
”;

- in via subordinata, “ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32-33, comma 11 (già 10), ultima proposizione, introdotto in Sicilia dall’articolo 23 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3, comma 1, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione e per gli ulteriori profili ivi indicati ”.

Nondimeno, il Collegio non dispone la sospensione dell’odierno giudizio.

Ed invero, sulla fattispecie della c.d. sospensione impropria sussistono contrasti nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e amministrativa (cfr. Corte Cost. 23 novembre 2021, n. 218;
Cass. civ., sez. trib., 7 marzo 2024, n. 6121;
Cons. Stato, Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4).

Nel rilevato contrasto, il Collegio ritiene di seguire la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, posto che - come è stato chiarito - deve escludersi la sussistenza di una discrezionale facoltà del giudice di sospendere il processo fuori dei casi tassativi di sospensione necessaria, e per mere ragioni di opportunità e, al contempo, va stigmatizzata la prassi della c.d. sospensione impropria (che si esprime nell’adozione di un provvedimento di sospensione “difforme da univoche indicazioni normative”), che priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di non condividere il sopra richiamato dubbio di legittimità costituzionale;
ed invero, la consolidata interpretazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha chiarito che:

- il comma 10 dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, che recepisce la legge n. 47/1985, dispone espressamente che « restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. »;

- l’art. 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 non ha carattere innovativo, ma interpretativo e, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa opera ex tunc (cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 10 ottobre 2022, n. 1017);

- il vincolo di inedificabilità nei 150 metri dalla battigia opera direttamente anche nei confronti dei privati in sede di edificazione, e non solo per i Comuni in sede di pianificazione, sin dalla data di entrata in vigore della legge regionale del 1978 (cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 maggio 2022, n. 250);

- il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri dalla battigia, sancito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78/1976, non è mai stato un mero indirizzo di pianificazione urbanistica, ma ab initio un vincolo di inedificabilità assoluta stabilito dalla legge, direttamente e immediatamente applicabile anche ai privati (cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 6 maggio 2021, n. 396);

- di conseguenza è infondata la tesi secondo cui il vincolo opererebbe per i privati solo dal 1991.

Il superiore indirizzo interpretativo, condiviso dal Collegio, nel caso in esame rende le opere in questione insuscettibili di sanatoria sia straordinaria (condono) sia ordinaria (accertamento di conformità).

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