TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-03-31, n. 202200585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-03-31, n. 202200585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202200585
Data del deposito : 31 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2022

N. 00585/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2019, proposto da
Vecchia Tonnara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Pizzo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

- del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 3920 del 27.3.2019;
degli atti presupposti, connessi e conseguenziali e, in particolare, della nota regionale prot. 26321 del 23.1.2019 di comunicazione dell'avvio del procedimento, della nota interlocutoria regionale del 15.3.2019, della nota di convocazione prot. n. 41884 del 7.12.2018 per la seduta del 18.12.2018, del verbale della seduta di Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2018, del verbale della seduta di Conferenza dei servizi del 21 maggio 2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. Domenico Gaglioti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso notificato alla Regione Calabria il 31.5.2019 e al Comune di Pizzo il 3.6.2019 e depositato il 7.6.2019 la Vecchia Tonnara s.r.l. ha esposto:

-) di aver partecipato all’avviso pubblico, approvato dalla Regione Calabria con decreto n. 13579 del 22.9.2010, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale sociale da concedere in locazione o in godimento ai soggetti di cui al D.P.C.M. 16.7.2009 (c.d. Piano casa) con una proposta senza richiesta di cofinanziamento per un intervento ubicato nella zona nord del Comune di Pizzo, prevedendo un totale di 84 alloggi, di cui 9 da cedere gratuitamente al predetto Comune;

- che, avviata la conferenza di servizi da parte della Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità della Regione Calabria, nel corso della seduta del 21.5.2018 la Regione ha richiesto al Comune di Pizzo di esprimersi, in primo luogo, sulla disponibilità a farsi carico della manutenzione della strada, in secondo luogo, sulla capacità dell’impianto del depuratore pubblico di smaltire gli scarichi provenienti dal nuovo intervento e, in terzo luogo, sul rispetto delle misure di salvaguardia del QTRP e ha chiesto alla ricorrente la produzione di uno studio idraulico per il “ calcolo della portata della vasca di laminazione ”, onde dimostrare “ che la zona sud rispetto a quella oggetto d’intervento varrà salvaguardata in caso di eventuali piogge. In particolare, è stato chiesto di verificare il sistema di smaltimento delle acque nella ipotesi più cautelativa, ovvero che i due tombini, oggetto di rilievo, siano completamente occlusi e che si verifichi un evento alluvionale con un tempo di ritorno di 200 anni” ;

-) con nota prot. n. 41884 del 7.12.2018 è stata convocata la seduta della Conferenza di servizi per il 18.12.2018, alla quale il Comune di Pizzo non ha partecipato, chiedendo il differimento della seduta e trasmettendo parte di quanto richiesto dalla Regione riservandosi di produrre successivamente quanto mancante, ragion per cui la ricorrente, ritenendo che la seduta sarebbe stata rinviata, ha omesso di presenziarvi;

-) nella suddetta seduta la Regione Calabria, ha rilevato che la documentazione richiesta all’Amministrazione comunale ed alla società Vecchia Tonnara costituiscono atto presupposto e vincolante rispetto alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi e rispetto al consequenziale provvedimento finale da adottarsi, concludendo che, allo stato degli atti, non apparissero sussistere i presupposti e le condizioni per il prosieguo della Conferenza di Servizi, nonché per l’approvazione del progetto;

-) con successiva nota prot. 26321 del 23.1.2019, la Regione ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca, assegnando al ricorrente termine di 10 giorni per controdedurre;

-) in data 2.2.2019 parte ricorrente ha allegato la versione preliminare dello “ Studio di compatibilità idraulica ”, chiedendo di sospendere il procedimento finalizzato alla revoca e di riconvocare per una nuova data la Conferenza dei servizi;

-) con nota interlocutoria del 15.3.2019 la Regione, in riscontro alla nota prodotta dalla ditta, ha comunicato l’intenzione di non sospendere il procedimento di revoca dell’intervento;

-) con decreto dirigenziale n. 3920 del 27.3.2019 (comunicato via pec il 3.4.2019), è stata disposta la revoca.

2- Ritenendo illegittimo il suddetto decreto e gli atti presupposti, se ne chiede l’annullamento per il seguente articolato motivo di diritto: Violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Violazione dell’interesse pubblico. Violazione delle regole indicate nell’avviso pubblico. Sviamento di potere.

3- Con atto depositato il 13.6.2019 si è costituita la Regione Calabria per resistere al ricorso, eccependo inammissibilità dello stesso e, nel merito, la sua infondatezza.

4- Alla camera di consiglio del 3.7.2019, con ordinanza n. 377/2019, pubblicata l’8.7.2019, è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- E’ seguita la produzione di memorie ex art. 73 c.p.a.

6- All’udienza pubblica del 2.3.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

7- Si prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dall’Amministrazione regionale, essendo il ricorso infondato nel merito.

8- Con l’unico motivo di doglianze, parte ricorrente ha censurato l’operato dell’Amministrazione regionale che ha ritenuto essenziale e inderogabile il termine stabilito nella seduta della conferenza di servizi del 21.5.2018 e, una volta rilevato l’inadempimento del Comune e della ditta, ha disposto l’impugnata revoca nonostante la volontà e l’impegno degli stessi a concludere al più presto l’ iter , ritenendo le determinazioni contrastanti con i principi dell’azione amministrativa, basati su canoni di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, funzionalizzazione all’interesse pubblico e con i criteri di efficienza e concretezza prevalenti su aspetti formali sfocianti in reciproci pregiudizi, atteso che senza oneri a carico pubblico l’Amministrazione pubblica si avvantaggerebbe di un intervento finalizzato all’edilizia residenziale sociale e della cessione di n. 9 alloggi, da destinare all’edilizia sociale.

Deduce, in particolare, la ricorrente la disfunzionalità ed irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, collegato ad un mero aspetto formale per non risultare la chiusura del procedimento necessaria o indispensabile né potendosi ritenere termine essenziale quello indicato nella seduta del 21.5.2018, tenuto conto:

- per un verso che, non recando né il bando né la legge alcun termine per la conclusione del procedimento, mancherebbe alcun inderogabile vincolo per imporre la chiusura procedimentale;

- per altro verso l’assenza di alcuna impossibilità giuridica o di fatto, originaria o sopravvenuta, alla realizzazione dell’intervento, per essere stati ottenuti tutti i permessi e le autorizzazioni necessari e per essere in corso di definizione – e senza alcun riscontro negativo – gli ultimi approfondimenti richiesti dalla Regione (aspetto, quest’ultimo, implicitamente riconosciuto dalla precisazione, contenuta negli atti impugnati, per cui gli adempimenti manchino “ Allo stato attuale ”, ossia non in assoluto).

Inoltre, delle due prescrizioni ancora mancanti, la prima – la verifica del rispetto delle misure di salvaguardia del QTRP – sarebbe da intendersi già acquisita per essersi sul punto già pronunciata favorevolmente la Regione Calabria con la nota prot. n. 22110 del 27.1.2016 e la seconda – ossia il deposito, dalla parte privata, di uno studio idraulico – risulterebbe comunque avviata su basi concrete, essendo già in atti lo “ Studio di compatibilità idraulica ” che pone basi concrete sulla piena fattibilità dell’intervento.

Ancora, con la comunicazione inviata via pec alla Regione prima dell’ultima seduta, il Comune di Pizzo aveva ribadito il pieno interesse alla procedura, producendo due delle tre integrazioni richieste dalla Regione e impegnandosi a produrre quanto mancante a breve

9- Le censure non sono fondate.

10- Si premette che l'intervento oggetto dell’impugnata revoca rientrava nel “Programma regionale di edilizia residenziale sociale” approvato dalla Regione Calabria con deliberazione di G.R. n. 204 del 20.5.2011 - in esito all’avviso pubblico, a sua volta approvato con D.D.G. n. 13579 del 22.09.2010 e finalizzato ad acquisire le relative manifestazioni di interesse – con cui sono state individuate le proposte da inserire nella programmazione per l’attuazione del “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa” approvato con D.P.C.M. 16.7.2009 volto ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per le categorie di cui all'art. 11, comma 2, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2008, n. 133.

In particolare, l’intervento oggetto di controversia è rientrato tra quelli rispondenti all’art. 12 dell’allegato al D.P.C.M. 16.7.2009 ossia tra le proposte senza richiesta di finanziamento, per le quali era necessario procedere in accordo con i Comuni ove ricadono gli interventi.

Il suddetto programma regionale è stato quindi cristallizzato nell’Accordo di Programma stipulato il 28.6.2012 tra il Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti e la Regione Calabria ai sensi dell’art. 4 dell’allegato al suddetto D.P.C.M. 16.7.2009 nell’ambito del quale:

-l’art. 2, comma 2 prevede che, per i n°16 interventi compresi nel summenzionato programma, per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura, è compito della Regione Calabria attivare in sede locale, qualora necessario, con i soggetti direttamente interessati, le procedure di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo D.P.C.M. ai fini della definizione o variazione degli atti di pianificazione territoriale;

- l’art. 11 prevede l’attivazione dei poteri sostitutivi a livello ministeriale in caso di ritardi nell’attuazione del programma coordinato di interventi.

Da ultimo, si osserva che il succitato art. 8, comma 3 del D.P.C.M. 16.7.2009 stabilisce che “ Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle proposte di intervento, sia necessaria la contestuale definizione o variazione di piu' atti di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse, il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio di atti di assenso comunque denominati. Il proponente richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

11- Così inquadrato il contesto generale in cui germina la controversia, è opportuno ricostruire nel dettaglio la cronistoria degli eventi, per quanto di pertinente in questa sede, alla luce della produzione delle parti.

I) in data 20.10.2015 (nota n. 309267) il Settore Lavori Pubblici del dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità –quale Autorità procedente- aveva trasmesso al Dipartimento Ambiente e Territorio il progetto relativo all'intervento de quo per la prescritta procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

II) Con nota prot. n. 85636 del 15.03.2016 il medesimo Dipartimento Ambiente e Territorio trasmetteva il decreto dirigenziale n. 2376 del 10.3.2016, con il quale, nel disporre l’esclusione dell’intervento dalla procedura di V.A.S., venivano stabilite delle prescrizioni, tra le quali, per quanto di pertinente in questa sede, la verifica del rispetto delle previsioni del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (Q.T.R.P.).

III) Con nota prot. n. 1751151 del 31.05.2016 l’Autorità Procedente indiceva la Conferenza di Servizi di cui all'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 4.09.2001 e ss.mm.ii., per l'approvazione del progetto de quo convocando la prima seduta per il giorno 21.6.2016.

IV) nella suddetta seduta del 21.6.2016:

a) preliminarmente è stato chiarito che l’iter procedurale era quello previsto per gli accordi di programma, dagli artt. 15 e 16 della l.r. n. 19 del 201 nonché dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000;

b ) si è quindi preso atto dell’esclusione dell’intervento dalla V.A.S.;

c) è stato acquisito il parere della di compatibilità dell’intervento previsto con le condizioni geomorfologiche della zona in esame;

d) si è preso atto che l’A.S.P. di Vibo Valentia aveva dichiarato di non aver potuto esaminare l’istanza di che trattasi;

e) il Settore Urbanistica della Regione Calabria ha quindi richiesto alla società ricorrente specifica documentazione tecnico--amministrativa in relazione alla quale il progettista della stessa, presente alla seduta, ha fornito dei chiarimenti;

f) si è quindi deciso di aggiornare la conferenza dei servizi a successiva data.

V) Con nota prot. 66933 del 23.2.2018 l’Autorità procedente, tenuto conto del tempo trascorso dalla prima seduta nonché del mancato deposito, da parte dell’odierna ricorrente, della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dal Settore Urbanistica e rilevata l’urgenza di verificare la sussistenza delle condizioni generali per l’attuazione dell’intervento di edilizia abitativa e del permanere della volontà del soggetto attuatore di finalizzare le iniziative proposte, ha convocato un incontro al fine di aggiornare la seconda seduta della Conferenza di servizi.

VI) In data 12.3.2018 si è tenuto l’incontro in questione tra l’Autorità procedente, la società ricorrente e il Comune di Pizzo, nel corso del quale:

-) il Comune di Pizzo, pur affermando l’assenza di ostacoli alla realizzazione dell’intervento, ha manifestato la necessità di riesaminare il progetto;

-) è stata convenuta la necessità di apportare modifiche allo stesso;

-) a richiesta della Regione la Ditta si è impegnata a rimodulare lo stesso per rispettare i vincoli imposti in materia di assetto idrogeologico e di erosione costiera, nonché per i rischi alluvionali;

-) il Comune di Pizzo, oltre alle richieste formulate dalla Regione, si è riservato di revisionare il progetto chiedendo alla Ditta di verificare la possibilità di realizzare un accesso con collegamento della

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