TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-06, n. 201300159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300159
Data del deposito : 6 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00452/2006 REG.RIC.

N. 00159/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da M D, D’Addario Vincenzo, C E, D B C, R D, D L A, S C, rappresentati e difesi dall’avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi, 184;

contro

Comune di Biccari, rappresentato e difeso dall’avv. E F, con domicilio eletto presso l’avv. F. Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento

- delle delibere di Giunta Comunale n. 27 del 18.2.2000 e n. 146 del 3.10.2002 con le quali è stato approvato rispettivamente il progetto definitivo ed esecutivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, delle opere di infrastrutturazione primaria dell’area industriale insula “D4”;

- nonché di ogni ulteriore atto a queste connesso e conseguente;

e per la declaratoria, accertata la carenza di potere ablativo in capo all’Amministrazione comunale di Biccari, del carattere senza titolo dell’occupazione degli immobili di proprietà dei ricorrenti;

e per la condanna del Comune di Biccari alla restituzione in favore degli attori degli immobili occupati, previa riduzione in pristino, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti a seguito dello spossessamento per il periodo in cui questo si è protratto;

in via meramente subordinata, qualora a seguito degli accertamenti istruttori risultasse l’eccesiva onerosità della restituzione, da valutarsi ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., per la condanna del Comune di Biccari al pagamento, in favore di ciascun avente diritto, del risarcimento dei danni commisurati all’intero controvalore dei beni irreversibilmente occupati, danneggiati o demoliti, salvo l’ulteriore risarcimento connesso allo spossessamento per il periodo in cui questo si è protratto, il tutto da quantificarsi in corso di causa e da maggiorare di interessi legali e svalutazione monetaria;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2012, per la declaratoria della illegittimità, per scadenza dei termini di legge, dell’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, perpetrata dal Comune di Biccari sulle aree di proprietà dei ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti G C e Debora Poli Cappelli, su delega dell’avv. E F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con le gravate delibere di Giunta comunale n. 27 del 18.2.2000 (progetto definitivo) e n. 146 del 3.10.2002 (progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere) il Comune di Biccari approvava gli interventi consistenti in opere di infrastrutturazione primaria dell’area industriale insula “D4”.

In data 1-2 febbraio 2005 gli immobili di proprietà degli odierni ricorrenti venivano occupati dal Comune in esecuzione del decreto di occupazione n. 7465 del 21.12.2004.

Gli immobili occupati subivano, pertanto, radicali alterazioni.

Gli istanti impugnavano con l’atto introduttivo le citate delibere di Giunta comunale n. 27/2000 e n. 146/2002, formulando altresì domanda restitutoria e risarcitoria.

Deducevano motivi così sinteticamente riassumibili:

1) violazione di legge (art. 13 legge n. 2359/1865): nessuna delle due delibere gravate avrebbe fissato i quattro termini previsti dall’art. 13 legge n. 2359/1865 (inizio e compimento dei lavori;
inizio e compimento delle espropriazioni);
nonostante la nota dei ricorrenti del 4.7.2005, il Comune ha ritenuto di andare ulteriormente avanti con i lavori;
tale situazione ( i.e. omessa indicazione dei termini ex art. 13 legge n. 2359/1865) determinerebbe un’insanabile condizione di carenza di potere dell’Amministrazione nell’adozione della dichiarazione di pubblica utilità e quindi la nullità dell’atto, configurandosi come usurpativa l’occupazione perpetrata dal Comune di Biccari;

2) violazione di legge (art. 7 legge n. 241/1990): non vi sarebbe stata la doverosa comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità.

Con motivi aggiunti gli interessati evidenziavano che nelle more del presente giudizio sono venuti a scadere tutti i termini entro cui il Comune di Biccari avrebbe dovuto completare le procedure di esproprio;
che è, altresì, scaduto il termine quinquennale di efficacia dell’occupazione temporanea d’urgenza disposta con il menzionato decreto dirigenziale n. 7465/2004.

I ricorrenti invocavano, altresì, che fosse disposta verificazione dello stato dei luoghi, anche ai fini della determinazione delle modalità e degli oneri per il ripristino dello status quo ante , ovvero, in alternativa, dell’ammontare del risarcimento del danno da commisurare secondo i parametri previsti dall’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001.

Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto.

Invero, parte ricorrente impugna tardivamente (con atto notificato solo in data 3 marzo 2006) deliberazioni giuntali risalenti al 2000 ed al 2002.

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2012, n. 2993, “Quando il provvedimento amministrativo incide in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui è titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti, nulla innovando, sul punto, l’obbligo di consentire agli interessati l’accesso alla documentazione, al cui ritardato adempimento l’ordinamento soccorre con la possibilità, accordata all’interessato, di proporre motivi aggiunti e, con gli stessi, anche d’introdurre l’impugnazione di atti e provvedimenti ulteriori rispetto a quelli originariamente impugnati con il ricorso principale.”.

Nel caso di specie dai verbali dell’1-2 febbraio 2005, prodotti dalla difesa dell’Amministrazione comunale, relativi allo stato di consistenza ed immissione in possesso sui fondi di proprietà dei ricorrenti risulta che la “Ditta proprietaria” era presente alle operazioni, avendo sottoscritto i suddetti verbali.

Pertanto, si deve ritenere che a partire da tale data (1-2 febbraio 2005) i proprietari dei fondi in esame (incisi negativamente dalle gravate deliberazioni n. 27/2000 e n. 146/2002 e dal decreto di occupazione d’urgenza n. 7465/2004, quest’ultimo espressamente richiamato nei citati verbali) hanno avuto piena e concreta percezione della lesività e dei contenuti essenziali dei menzionati provvedimenti.

Va, altresì, rimarcato che la precedente comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 era avvenuta con atto del 15.6.2004 (il quale richiama espressamente la censurata delibera n. 146/2002).

Era, quindi, onere degli odierni istanti attivarsi al fine di conoscere il contenuto di tale deliberazione e di verificarne la legittimità.

Peraltro, il decreto di occupazione d’urgenza n. 7465/2004 non risulta essere stato impugnato.

Parimenti non è stata gravata, neanche con motivi aggiunti, la deliberazione giuntale n. 99 del 23.12.2004 avente ad oggetto l’apposizione, alla precedente deliberazione n. 146/2002, dei termini di inizio lavori ed espropriazione e di fine lavori ed espropriazione.

Quanto alla domanda risarcitoria, va rimarcato quanto segue.

Indubbiamente gli atti gravati con il ricorso introduttivo sono illegittimi per omessa indicazione dei termini ex art. 13 legge n. 2359/1865.

Cionondimeno, gli stessi non possono essere annullati, stante la tardività nella proposizione del ricorso introduttivo.

Ne consegue che la domanda risarcitoria deve essere disattesa poiché parte ricorrente avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 30, comma 3 cod. proc. amm., elidere totalmente il pregiudizio lamentato con l’ordinaria diligenza ( i.e. senza un sacrificio eccessivo e, perciò, inesigibile) e cioè se avesse attivato per tempo il rimedio ripristinatorio messo a disposizione dall’ordinamento.

Come sottolineato da Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556, “Dagli artt. 30 e ss. c.p.a. emerge che il legislatore delegato non ha condiviso né la tesi della pregiudizialità amministrativa, né quella della totale autonomia dei due rimedi, impugnatorio e risarcitorio, optando viceversa per una soluzione intermedia, che valuta l’omessa tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento del provvedimento lesivo non come fatto preclusivo dell’istanza risarcitoria, ma solo come condotta che, nell’ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento, o a ridurne l’importo, ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento dell’atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest’ultimo derivanti.”.

Nella presente fattispecie si può fondatamente sostenere - secondo un giudizio basato sulla c.d. causalità ipotetica - che la tempestiva proposizione degli “strumenti di tutela previsti” (ricorso giurisdizionale per l’annullamento degli atti lesivi, eventualmente con richiesta di misura cautelare) avrebbe evitato del tutto i danni lamentati, poiché non vi sarebbe mai stata l’immissione nel possesso dei fondi da parte della Amministrazione e, conseguentemente, l’irreversibile trasformazione degli stessi.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di irricevibilità della domanda impugnatoria e la reiezione della domanda risarcitoria.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

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