TAR Bologna, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202300083
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00083/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2018, proposto da
A S, S B, R B, rappresentate e difese dagli avv.ti P B, E T e G G, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del terzo in Bologna, Via del Cane n. 8;
contro
Comune di Cento (Fe), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to S M, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Presidente Regione Emilia Romagna Commissario delegato alla ricostruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata nei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la sua sede in Bologna, Via Testoni n. 6;
Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale per la ricostruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministeri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sindaco del Comune di Cento, RUP del Comune di Cento, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
Unicredit Spa, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
- DELL’ORDINANZA SINDACALE 29/3/2018 N. 44, RECANTE LA REVOCA DEL CONTRIBUTO PER EVENTO SISMICO, CON ORDINE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE PARI A 361.248,42 €, OLTRE INTERESSI, PER L’IMMOBILE DI VIA MONSIGNORE DI SOTTO N. 21;
- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PREGRESSO E CONSEGUENTE, ANCORCHE’ SCONOSCIUTO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente Regione Emilia Romagna Commissario Delegato Ricostruzione e del Comune di Cento (Fe);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il Sig. B Romeo, all’epoca dei fatti, era proprietario a Cento, in Via Monsignore di Sotto n. 21, di un fabbricato ad uso agricolo, danneggiato dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. Con ordinanza sindacale n. 177 del 6/6/2012 è stato dichiarato inagibile (tra l’altro è parzialmente crollato).
B. Ha rappresentato in punto di fatto le vicende intercorse:
- con istanza del 16/6/2014 ha chiesto il contributo economico per il ripristino dell’immobile (con demo-ricostruzione);
- in sede istruttoria l’Ente locale ha potuto visionare la situazione ante sisma (all. 7 perizia Giovannini), e con ordinanza n. 36 del 18/2/2015 il Sindaco ha assegnato un contributo iniziale di 272.559,64 € con anticipo dell’80%; con atto 21/4/2015 la sovvenzione è stata elevata a 361.248,72 €;
- è stato quindi autorizzato il pagamento dei singoli SAL e del saldo finale.
C. Il Sindaco successivamente ha affermato l’avvenuto riscontro con ausili informatici di lesioni alla copertura del fabbricato antecedenti al sisma (anni 2008 e 2011) e non dichiarate nella pratica di contributo. Ha qualificato l’edificio come collabente ossia non utilizzabile già prima del terremoto per dissesti statici, fatiscenza, motivi igienico-sanitari o inesistenza di elementi strutturali o impiantistici. Ha sostenuto il mancato utilizzo dello stabile per l’uso dichiarato ossia agricolo (cfr. sopralluoghi del 13/2 e del 15/2/2017).
D. Con l’introdotto gravame si impugna l’ordinanza in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 1 commi 2 e 5 del D.L. 74/2012, incompetenza del Sindaco, eccesso di potere per difetto di istruttoria, lesione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, dato che:
- gli artt. 50 e 54 del T.U. non conferiscono al Sindaco poteri generali di natura discrezionale e a contenuto indeterminato, potendo il medesimo intervenire in via straordinaria per affrontare imprevedibili situazioni di urgenza in una cornice temporale delimitata;
- l’ordinanza impugnata non fronteggia una situazione di pericolo imprevedibile, e di natura non provvisoria (dalla fine lavori a saldo sono trascorsi 2 anni), né sussiste una norma che attribuisca al primo cittadino il potere di revocare del contributo erogato;
- l’art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 riconosce al Commissario la facoltà di farsi supportare dai Sindaci nella gestione dell’ iter di riconoscimento dei contributi, ma la sub-delega non può estendersi alla concessione e alla restituzione dei medesimi (devono limitarsi alle verifiche di correttezza della pratica e alla determinazione del quantum).
II) Inosservanza dell’art. 21- nonies della L. 241/90, lesione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza, dato che:
- affiora un onere motivazionale rinforzato per giustificare il sacrificio della posizione del privato che ha