TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-04-06, n. 202100220
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Pubblicato il 06/04/2021
N. 00220/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2020, proposto dalla signora -O-, in qualità di amministratrice di sostegno del signor -O-, rappresentata e difesa dall’avvocato P F, con domicilio eletto nel suo studio in Amelia, via delle Rimembranze n. 17, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliato, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni n. -O-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Davide De Grazia nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del decreto legge n. 183/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza n. -O-, il Tribunale di Terni ha condannato il Ministero dell’Interno
- al riconoscimento del ricorrente sig. -O- quale vittima del dovere ex art. 1, c. 563, lettera a) , della legge n. 266/2005 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- all’inserimento del ricorrente nell’elenco ex art. 3, c. 3, D.P.R. n. 243/2006 tenuto dal Ministero dell’Interno ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, all’art. 1, cc. 563 e 564, della legge n. 266/2005 ed all’art. 1904 del d.lgs. n. 66/2010;
- al pagamento della speciale elargizione ex art. 5, c. 1, legge n. 206/2004, da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 30%;
- al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, c. 3, della legge n. 206/2004, con decorrenza dal 1.01.2008 al saldo;
- al pagamento dell’assegno vitalizio ex art. 2 della legge n. 407/1998 nell’importo mensile di euro 500,00, oltre perequazione ex lege dal 1.01.2006 al saldo;
- al riconoscimento dell’assistenza psicologica ex art. 6, c. 2, della legge n. 206/2004;
- al beneficio di cui all’art. 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ed al beneficio di cui all’art. 9 legge n. 206/2004.
2. – Con la stessa sentenza, il Ministero dell’Interno è stato condannato alla refusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed in € 488,00 per spese di consulenza di parte. Sono inoltre state poste definitivamente a carico del Ministero le spese di CTU medico-legale.
3. – La sentenza è stata munita di formula esecutiva il 6.08.2019 e in tale forma è stata notificata al Ministero dell’Interno in data 19.08.2019, come risulta dalla documentazione in atti.
Risulta inoltre che la suddetta sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 13.01.2020.
4. – A fronte dell’inadempienza del Ministero dell’Interno, parte ricorrente ha instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler ordinare all’Amministrazione resistente il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto in esame e di nominare, in caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta che provveda all’esecuzione della sentenza in luogo dell’Amministrazione intimata.
5. – Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso e, con memoria del 12.11.2020, ha documentato l’avvenuto pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Terni con la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza ed ha chiesto che il giudizio venga definito con sentenza dichiarativa del sopravvenuto difetto di interesse o della cessazione della materia del contendere.
6. – Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 16 marzo 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto secondo le disposizioni richiamate in epigrafe.
7. – Il collegio rileva che, con la produzione del 12.11.2020, il Ministero dell’Interno ha documentato l’avvenuta esecuzione della sentenza limitatamente al capo relativo alle spese di lite, mentre non vi è prova dell’ottemperanza delle statuizioni concernenti il riconoscimento al sig. -O- dello status di vittima del dovere ex art. 1, c. 563, lettera a) , della legge n. 266/2005 e di tutti i benefici conseguenti, come sopra indicati al par. 1.
8. – In mancanza della prova dell’adempimento dei capi di sentenza appena ricordati, deve ritenersi che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione del titolo per quanto attiene al riconoscimento del ricorrente sig. -O- quale vittima del dovere ex art. 1, c. 563, lett. a) , della legge n. 266/2005 ed al conseguente riconoscimento dei benefici sopra indicati al par. 1.
9. – Alla stregua di quanto esposto, questo Tribunale Amministrativo Regionale dispone che il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , provveda, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni del -O-, in riferimento alle statuizioni appena sopra richiamate.
10. – Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo dipartimento del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un dirigente responsabile di un ufficio o direzione dello afferente allo stesso Dipartimento.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni assegnato al Ministero.
11. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al loro pagamento, in mancanza di adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, provvederà il nominato commissario ad acta .