TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-06-15, n. 201500289
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Testo completo
N. 00289/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' BR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2015, proposto da:
IC LV, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Burattini, con domicilio eletto presso T.A.R. BR in Perugia, Via Baglioni, 3;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Provinciale in Perugia, Via Palermo, 107;
nei confronti di
I.A. di RD SI;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 3013 del 15.12.2014 con cui il Comune di Terni, nella persona del Dirigente della Direzione degli Affari Generali, ha provveduto all’esclusione del concorrente LV IC (dichiarata aggiudicataria in via provvisoria con verbale del 21.11.2014) in quanto “alla data di scadenza della presentazione dell’offerta 20.11.2014 (...) non era, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all’asta, iscritto al Registro delle Imprese (requisito espressamente previsto dal bando per la partecipazione)”; ad aggiudicare definitivamente “all’operatore economico I.A. di RD SI l’asta pubblica per la concessione in uso e gestione degli immobili comunali facenti parte della BCT da destinare a bar-caffetteria” (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, incluso, per quanto possa occorrere la nota del 17.12.2014 con cui il Comune di Terni ha comunicato all’odierna ricorrente: “che con provvedimento n. 3013 datato 15.12.2014 del Dirigente della Direzione degli affari generali si è provveduto all’esclusione del concorrente LV IC dalla procedura in oggetto in quanto non in possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta”; che “con la stessa determinazione dirigenziale si è proceduto altresì all’aggiudicazione della gara in oggetto all’operatore economico I.A. di RD SI, II classificato nella graduatoria originaria” (doc. 2); il Bando di gara nello specifico, nella parte di cui al punto a) (sezione relativa al contenuto della domanda di partecipazione) laddove dovesse essere interpretato nel senso di non ammettere all’asta in oggetto le imprese concorrenti non iscritte ai Registro delle imprese, nonché di ogni sua ulteriore parte ove interpretabile come lesiva della posizione giuridica dell’odierna ricorrente (doc.3); il contratto, qualora stipulato, tra Comune di Terni e I.A. di RD SI relativo alla gara in oggetto; e, per quanto possa occorrere, per l’accertamento e dichiarazione del diritto dell’odierna ricorrente di (ri)ottenere l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della concessione in uso e gestione di porzione di immobile di proprietà comunale facente parte del servizio che ospita il servizio BCT biblioteca comunale Terni per ivi espletare l'attività di bar caffetteria.per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto (se) stipulato tra Comune di Terni e I.A. di RD SI, con conseguente accertamento e dichiarazione del diritto dell’impresa individuale LV IC a subentrare nel contatto con effetti retroattivi o, in via subordinata, dal momento del dispositivo e, comunque, per la dichiarazione del diritto dell’odierna ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito (anche in via equitativa).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente premette di avere partecipato alla gara (mediante asta pubblica) per l’affidamento della concessione in uso e gestione di porzioni di immobili comunali facenti parte della biblioteca comunale di Terni, da destinare a servizio bar-caffetteria, bandita con deliberazione n. 101 del 22 ottobre 2014. Il bando di gara prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore dell’offerta più vantaggiosa, a condizione che il canone concessorio annuo offerto fosse migliore o comunque pari a quello a base d’asta, di euro 4.000,00.
Espone di avere presentato un’offerta di euro 8.150,00 e di essere stata nominata aggiudicataria provvisoria.
Aggiunge che dagli accertamenti prodromici all’aggiudicazione definitiva è emerso che risultava iscritta nel registro delle imprese soltanto dal 25 novembre 2014, e quindi da epoca successiva a quella in cui si era tenuta l’asta.
Con l’impugnato provvedimento dirigenziale del 15 dicembre 2014 la ditta ricorrente è stata esclusa dalla gara, perché non in possesso dell’iscrizione al registro delle imprese alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (20 novembre 2014), requisito espressamente previsto dal bando, ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore della seconda graduata I.A. RD SI.
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1)Violazione dell’art. 9 del d.l. n. 7 del 2007; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti; difetto di istruttoria, illogicità manifesta, allegando che con la norma indicata in rubrica è stata