TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2011-12-14, n. 201101841

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2011-12-14, n. 201101841
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201101841
Data del deposito : 14 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01728/2011 REG.RIC.

N. 01841/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01728/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2011, proposto da:
Arpa Societa' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. N Z, G G, con domicilio eletto presso Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

contro

Comune di Noventa Vicentina, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

nei confronti di

Meraviglie Societa' Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferretto, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR, ricorrente incidentale;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per la gestione in concessione dell'asilo nido per i prossimi quattro anni scolastici assunto con determina del responsabile del servizio in data 25.8.2011 n. 495;
del verbale di gara per quanto di interesse;
della comunicazione n. prot. 15131/CT del 22.8.2011;
nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Noventa Vicentina e di Meraviglie Societa' Cooperativa Sociale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Vista la clausola di esclusione espressa contenuta nel bando di gara in caso di presentazione della documentazione richiesta in modo incompleto o irregolare per mancata dichiarazione di uno dei dati richiesti nel modulo di istanza;

vista la disposizione secondo la quale doveva essere resa la dichiarazione da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

accertato che le ditte interessate dal contenzioso hanno l’una, controinteressata aggiudicataria, allegato la mera dichiarazione del presidente firmatario, l'altra, ricorrente, anche quella del vice presidente;

visto il ricorso con il quale si contesta la mancata dichiarazione da parte dell'aggiudicataria del vicepresidente, pur nominato;

visto il ricorso incidentale, con il quale correlativamente si contesta alla ricorrente la mancata dichiarazione degli altri componenti del consiglio di amministrazione;

ritenuto:

che in presenza di disposizioni statutarie sostanzialmente identiche: “in caso di assenza o impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, qualora sia stato nominato, o in assenza di questi, a un consigliere designato dal consiglio”, deve ritenersi corretta la dichiarazione della ricorrente che ha indicato anche il vice presidente, essendo soggetto munito del potere di rappresentanza, mentre è insufficiente la dichiarazione del solo presidente, così come fatto dalla controinteressata, posto che il vice presidente risulta munito del potere di rappresentanza alla sola condizione dell'assenza del presidente, laddove invece nessun onere dichiarativo deve essere preteso dalla ricorrente in ordine agli altri consiglieri, essendo il loro potere di rappresentanza subordinato alla designazione da parte del consiglio;

che, quanto a quest'ultima considerazione, non può essere condiviso il ragionamento svolto nel ricorso incidentale postulante la rappresentanza a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, mentre deve essere ribadito che nella locuzione “soggetti muniti del potere di rappresentanza” debbano essere compresi non solo quelli che la esercitano in concreto ma anche quelli che potrebbero potenzialmente esercitarla senza necessità di alcuna intermediazione da parte di atti del consiglio di amministrazione;

che dunque appare illegittima l'equiparazione effettuata dalla stazione appaltante che ha considerato per entrambe le concorrenti la non necessità di dichiarazioni ulteriori oltre a quelle del presidente, nell'erronea considerazione che i poteri di delega non sarebbero stati attuati dai rispettivi consigli di amministrazione, spettando così esclusivamente ai presidenti firmatari la rappresentanza;

che conseguentemente deve essere respinto il ricorso incidentale e accolto quello principale, con comminatoria di esclusione dell'aggiudicataria dalla gara esame;

che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;

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