TAR Latina, sez. II, sentenza breve 2024-03-22, n. 202400236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. II, sentenza breve 2024-03-22, n. 202400236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400236
Data del deposito : 22 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2024

N. 00236/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2024, proposto da
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F L, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Lazio, Comune di Santi Cosma e Damiano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego definitivo di autorizzazione per la realizzazione di lavori di posa di infrastrutture di rete e posa pozzetti per la fibra ottica, in un tratto della S.P. 125 “Ausente”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso all’esame, originariamente presentato innanzi alla sede principale del T.A.R. Lazio e quindi trasferito per “competenza interna” a questa sezione staccata a seguito dell’ordinanza n. 2743 del 12 febbraio 2024 della V sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma, la Telecom Italia s.p.a. impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale Astral s.p.a. ha disposto il diniego definitivo dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) per la realizzazione di lavori di posa di reti infrastrutture di rete e posa pozzetti per la fibra ottica, in un tratto della S.P. 125 “Ausente”, nel presupposto che l’istante non avesse presentato la “ polizza assicurativa volta a coprire e garantire i costi e le spese per il ripristino delle aree ” coinvolte dagli interventi oggetto dell’istanza “ in coerenza con la pronuncia del T.A.R. Lazio n. 3539/2023 ”.

La ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per violazione delle previsioni dell’articolo 54 del d.lg. 1 agosto 2003, n. 259 secondo cui “ le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall’art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 ”.

Astral s.p.a. resiste al ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La pretesa di Astral di subordinare il rilascio del proprio nulla osta alla presentazione di una polizza assicurativa a garanzia dell’esecuzione dei lavori di ripristino si pone infatti in contrasto con la previsione del primo comma dell’articolo 54 citato che chiaramente si riferisce anche a operazioni di scavo e la cui formulazione è di tale ampiezza da risultare riferibile alla imposizione di qualsiasi tipo di obbligo o prestazione a carico degli operatori di telecomunicazioni diversi e ulteriori rispetto a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche che, in materia, si limita a prevedere al comma 6 dell’articolo 54 soltanto l’obbligo a carico degli operatori “ di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale ”.

In questo senso si è espressa del resto – e più volte - la giurisprudenza amministrativa (di cui l’istanza cautelare reca una corposa rassegna).

Quanto alla sentenza del T.A.R. Lazio richiamata nell’atto impugnato essa – a prescindere da ogni altra considerazione – non risulta pertinente alla fattispecie dato che tale sentenza – oltretutto riferita alla previgente disciplina dell’articolo 93 del d.lg. n. 259 - ha riconosciuto la legittimità della imposizione della polizza assicurativa “ volta a coprire danni a cose e persone ” mentre nella fattispecie si controverte della imposizione di una polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento dell’obbligo sancito dal comma 6 dell’articolo 54 di ripristinare le aree utilizzate per i lavori, che effettivamente si traduce in un onere economico ulteriore rispetto a quelli previsti dal d.lg. n. 259, che, quindi, ancorchè modesto - come documentato dalla resistente (ma ovviamente ciò vale solo se singolarmente considerato) - non solo non è previsto ma è vietato dalla disposizione invocata dalla ricorrente;
né tale onere può essere giustificato attraverso una operazione di “ bilanciamento degli interessi ” che consideri la particolare posizione dell’Astral e la circostanza che essa – a differenza degli enti locali – non percepisce alcunchè in correlazione alle occupazioni e agli impianti degli operatori di telecomunicazioni essendo però obbligata a garanzia della sicurezza stradale a porre rimedio con cospicui investimenti alle manchevolezze dei ripristini eseguiti a seguito di lavori. Una simile operazione – pur potendosi riconoscere la peculiarità di questa fattispecie – si porrebbe in diretto contrasto con la previsione dell’articolo 54, comma 1, citato, e quindi non è ammissibile.

Il ricorso deve dunque essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate avuto riguardo alla particolarità della fattispecie.

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