TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2024-05-31, n. 202403503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2024-05-31, n. 202403503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403503
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 03503/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01860/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

previa adozione di adeguate misure cautelari

- del decreto prot. -OMISSIS- del 22.3.2024 e notificato in pari data dalla Questura di Caserta – Commissariato di S. Maria Capua Vetere, avente ad oggetto il diniego per inammissibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Caserta il 19.3.2022 e con scadenza il 18.3.2024- ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Dlgs 25/2008 in combinato disposto con l'art. 19, comma 1 e 1.1. del T.U.I. nella formulazione previgente, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 16 aprile 2024, il ricorrente, cittadino straniero, esponeva:

- di essere titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con scadenza al 18 marzo 2024;

- di avere chiesto, in data 12 febbraio 2024, la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato;

- che, con provvedimento del 22 marzo 2024, la Questura di Casera aveva decretato la inammissibilità della ridetta istanza di conversione; e ciò richiamando la legge 5 maggio 2023 n. 50, di conversione del decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, recante “ l'abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale… precedentemente

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