TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-06-04, n. 201002252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-06-04, n. 201002252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201002252
Data del deposito : 4 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01198/2009 REG.RIC.

N. 02252/2010 REG.SEN.

N. 01198/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2009, proposto da:
N C, A C, T C, R C, B S, G S, V S, G R, rappresentati e difesi dall'avv. C B, con domicilio eletto presso C B in Bari, corso Cavour 31;

contro

Consorzio A.S.I. Bari, rappresentato e difeso dagli avv. F P, L Plli, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;

Regione Puglia;

Comune di Modugno;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delib. C.A. ASI di Bari, n.316 del 20 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. Puglia n.13 del 22 gennaio 2009, nella parte in cui inserisce nel perimetro del Consorzio i suoli dei ricorrenti:

- della proposta di variante di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno (variante 2007), di estremi non noti, nella parte in cui inserisce nel perimetro del Consorzio i suoli dei ricorrenti;

- del silenzio della Regione Puglia sulla proposta di variante di Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno (variante 2007) ex art.2, comma 11 ter, L. n.237/1993, ed ex art.11, comma1, L. n.341/1995;

- della nota del Comune di Modugno prot.n.19016 del 9.4.2009;

- ove occorra, della variante ASI 2001 e 2004, di estremi non noti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguente, anche non noto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio A.S.I. Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. R Ro e uditi per le parti i difensori avv.ti C.Balducci e L.Prisciantelli, anche su delega dell'avv. F.Paparella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso straordinario al capo dello Stato passato alla notifica il 20 maggio 2009 i ricorrenti in epigrafe indicati, esponendo di essere proprietari di alcuni suoli siti in territorio del Comune di Modugno, tutti inseriti nel Foglio di mappa n. 5, già tipizzati quale zona C3 del Piano di Fabbricazione approvato nel 1977 e poi inseriti in un PEEP approvato nel 1979;
che detti suoli venivano ritipizzati, dal Piano Regolatore Generale definitivamente approvato nel 1995, quale zona B5 e che, pertanto, essi ricorrenti inoltravano il 21 dicembre 2006 richiesta di permesso di costruire, mai evasa, tanto premesso impugnavano i provvedimenti in epigrafe indicati a mezzo dei quali i suoli di loro proprietà sarebbero stati erroneamente inseriti nel Piano ASI, facendo venir meno la competenza del Comune di Modugno a provvedere sulla ricordata istanza presentata dai ricorrenti.

A sostegno del ricorso venivano dedotti i seguenti motivi:

I) eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto assoluto di istruttoria e perplessità: includendo le aree di proprietà dei ricorrenti nel perimetro del Piano ASI, tipizzate dal Comune di Modugno, il Consorzio resistente ha agito illegittimamente, avendo travalicato il perimetro dell’Area di Sviluppo Industriale di Bari;

II) eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità ed ingiustizia manifesta: la inclusione dei suoli di proprietà dei ricorrenti nel perimetro del Piano ASI contrasta con la destinazione edificabile che da trent’anni è stata loro attribuita, destinazione che avrebbe creato, in capo ai ricorrenti, “ un diritto ormai consolidato ed immodificabile (se non da una nuova strumentazione del Comune di Modugno) diritto allo sfruttamento edilizio dell’area a fini residenziali ”;

III) eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto: il Comune di Modugno ha affermato la propria incompetenza a deliberare in ordine all’uso dei suoli di proprietà dei ricorrenti pur avendo nel corso degli anni continuato a percepire la relativa I.C.I., e comunque senza considerare che essi sono sempre stati tipizzati dagli strumenti di pianificazione urbanistica generali;

IV) violazione dell’art. 7 L. 241/90, non essendo stata data ai ricorrenti la comunicazione relativa all’avvio del procedimento di inclusione dei suoli nel perimetro del Piano ASI.

Il Consorzio ASI, ricevuta la notifica del ricorso straordinario, con atti notificati il 20 giugno 2009 proponeva rituale opposizione, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Con atto passato alla notifica il 3 luglio 2009, depositato il successivo 17 luglio, i ricorrenti riassumevano pertanto il giudizio innanzi a questo Tribunale.

Si costituiva in giudizio il Consorzio ASI per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 settembre 2009 i ricorrenti rinunciavano alla domanda cautelare.

Il ricorso è stato infine chiamato alla udienza pubblica del 4 marzo 2010, allorché è stato trattenuto a decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso deve essere rigettato sulla scorta delle puntuali osservazioni difensive svolte dalla Amministrazione resistente, che il Collegio ritiene condivisibili.



2. I Consorzi di Sviluppo Industriale costituiscono soggetti giuridici di diritto pubblico (art. 50 comma 4 D.P.R. 218/78) concepiti dal legislatore allo scopo di favorire, nel Mezzogiorno d’Italia, lo sviluppo di iniziative industriali mediante individuazione di aree specifiche a ciò destinate, gestite da soggetti giuridici svincolati nel loro agire dagli enti territoriali: a tale scopo la legislazione di riferimento (l’art. 21 della L. 634/57, recepito dall’art. 50 del Testo Unico delle leggi sul Mazzogiorno) ha previsto la possibilità per comuni, province e camere di commercio, di costituire dei consorzi.

Pare utile ricordare, a questo punto, che il consorzio é disciplinato in via generale negli artt 2602 e segg. del Codice Civile, che lo concepisce non come un soggetto al quale i singoli consorziati conferiscono la proprietà di determinati beni (così come accade, invece, nelle società), sibbene come soggetti ai quali i consorziati delegano il compimento di atti giuridici sussistendo l’interesse – dei vari consorziati, appunto - acchè determinate attività vengano espletate in un contesto unitario e, dunque, da un unico soggetto. Il consorzio, così come la società consortile, non trae dunque la sua legittimazione ad agire dall’essere divenuto titolare di diritti conferiti dai consorziati, sibbene da un contratto di mandato, che la Giurisprudenza ( ex plurimis , Cass. Civ. sez. I, 26.7.1996 n. 6774) da sempre ravvisa nel rapporto esistente tra consorzio e consorziati.

Orbene, i Consorzi di Sviluppo Industriale concepiti dalla legge 634/57 - così come i consorzi di cui all’art. 2 comma 2 D.L.vo 267/2000 - costituiscono una specie del più ampio istituto disciplinato dal Codice Civile: la loro specialità risiede nel fatto che i consorziati possono essere solo gli enti di diritto pubblico specificamente indicati dalla legge;
nel fatto che il mandato che viene conferito a tali consorzi attiene all’uso di determinate porzioni di territorio da destinare ad iniziative industriali, aree le quali é bene siano gestite in maniera unitaria onde assicurarne la migliore utilizzazione;
ed infine nel fatto che detto mandato comprende una implicita delega delle funzioni di pianificazione territoriale di cui i singoli enti consorziati sono titolari, ovviamente limitatamente ai territori destinati alle iniziative industriali, affinché esse siano esercitate, dal consorzio, in modo unitario, al fine di garantire la coordinata pianificazione di tutte le aree da destinare allo sviluppo industriale: non a caso il legislatore, agli artt. 51 e 52. del D.P.R. 218/78, individua proprio nei Consorzi di Sviluppo Industriale i soggetti deputati alla redazione dei piani regolatori relativi alle aree e nuclei di sviluppo industriale, piani ai quali il legislatore, equiparandone gli effetti a quelli del Piano Territoriale di Coordinamento (all’art. 51 comma comma 6 D.P.R. 218/78), riconosce implicitamente la natura di strumento urbanistico sovra-comunale al quale lo strumento comunale deve adeguarsi (si veda al proposito la pronuncia di questo Tribunale n. 3678/04).

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