TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-05-12, n. 201404881

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-05-12, n. 201404881
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404881
Data del deposito : 12 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11035/2006 REG.RIC.

N. 04881/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11035/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11035 del 2006, proposto da:
OP ED, rappresentato e difeso dagli avv.ti ED Bianchini e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int 4, presso lo studio dell’avv. Gabriele Pafundi;



contro

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t., il Ministero della Giustizia, in persona del ministro p.t., il Consiglio Giudiziario presso Corte di Appello di Venezia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 luglio 2006, del decreto ministeriale di recepimento e della delibera del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia del 10 maggio 2006, a seguito dei quali il ricorrente non è stato confermato nelle funzioni di Giudice di pace per la sede di Padova;

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Giudiziario presso Corte d’Appello di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame l’avv. ED OP, già giudice di pace presso la sede di Pordenone e poi presso la sede di Padova a partire dal 2 maggio 2002, ha impugnato la delibera del 27 luglio 2006, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito di non confermarlo nelle funzioni di Giudice di pace per la sede di Padova.

Ha impugnato, altresì, il decreto ministeriale che ha recepito la suddetta delibera e il giudizio contrario alla conferma espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia in data 10 maggio 2006, richiamato nel provvedimento del Consiglio Superiore.

Avverso i provvedimenti impugnati ha articolato le seguenti censure: violazione dell’art. 9, comma 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, violazione dei paragrafi I, II e III del capo III della circolare del comitato di presidenza del consiglio superiore della magistratura del 30 luglio 2002, violazione degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 2 bis, della legge n. 374/1991, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, difetto di istruttoria.

Le amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

La mancata conferma del ricorrente nell’incarico di giudice di pace è stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura per essere venuti meno in capo all’istante i requisiti previsti dagli articoli 5, comma 3, e 7, comma 2 bis, della legge n. 374/1991.

La valutazione del CSM è correlata ad una serie di irregolarità poste in essere del ricorrente in qualità di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Padova, dettagliatamente esposte nella richiamata delibera del Consiglio Giudiziario di Venezia.

In particolare, il CSM ha rilevato come l’istante, in qualità di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Padova, si è volontariamente assegnato diversi fascicoli in violazione dei criteri tabellari, fatto che denota “ al di là della violazione tabellare in sé e per sé - un disvalore assoluto che comporta la perdita di prestigio e imparzialità con conseguente venir meno dei requisiti per svolgere la funzione giurisdizionale affidatagli, specie ove si consideri che in diversi casi tali fascicoli erano di contenuto alquanto semplice e sono stati definiti con declaratoria di estinzione del processo” .

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