TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-06-04, n. 202100871
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Pubblicato il 04/06/2021
N. 00871/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02302/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 2302 del 2015, proposto da:
- G P L, rappresentato e difeso dall’Avv. A D, con domicilio
ex
art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- il Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’Avv. F Q, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A V, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Nardò prot. n. 17744 dell’8 maggio 2015, di diniego di un permesso a costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e specificatamente, ove occorra, del preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò.
Visti gli atti della causa.
Visto l’art. 25 d.l. n. 137 del 2020.
Relatore all’udienza del 26 maggio 2021 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. Leuzzi presentava al Comune di Nardò, in data 26 maggio 2014, un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato rurale finalizzato al mantenimento e allo sviluppo dell’attività e produzione agricola.
- l’intervento prevedeva la costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione, da realizzare su di un terreno agricolo di 10.000 mq, nell’ambito di un progetto di più ampio respiro rivolto a trasformare la coltivazione del fondo da ‘seminativo asciutto’ ad ‘agrumeto intensivo’, con la piantumazione di 300 esemplari e la realizzazione dei necessari impianti tecnici.
- l’abitazione rurale avrebbe consentito, nella prospettiva della parte, di esercitare più agevolmente le operazioni colturali e di garantire una sorveglianza continua sull’area.
- l’intervento in progetto ricadeva in zona ‘E.1 Zone agricole produttive normali’, ricomprendente le aree del territorio comunale destinate al mantenimento e allo sviluppo dell’attività e produzione agricola.
- dopo aver espresso un preavviso di diniego, l’A.c. rigettava l’istanza con provvedimento prot. n. 17744 dell’8 maggio 2015.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di Nardò;violazione dei principi in materia di edificazione in zona agricola;violazione di legge;eccesso di potere;illogicità manifesta.
2.- Considerato che:
- l’impugnato diniego faceva riferimento alle seguenti motivazioni: “ L’intervento proposto prevede la realizzazione di un fabbricato rurale adibito esclusivamente a civile abitazione, da realizzare su un terreno agricolo la cui estensione (Ptc. 154+155) è di 10.000,00 mq, senza la previsione di alcun rustico aziendale sebbene il richiedente intende trasformare la coltivazione del fondo da seminativo asciutto ad agrumeto intensivo con la piantumazione di n. 300 esemplari e impianti tecnici necessari all’irrigazione del fondo. Il fabbricato di progetto è finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo dell’attività e produzione agricola, più specificamente, riporta il Perito Agrario che: detta abitazione rurale consentirà di esercitare più agevolmente e comodamente le operazioni colturali oltre ad avere sorveglianza continua sull’impianto e sui prodotti in fase di maturazione e raccolta;astenendosi poi da qualsiasi giudizio su di essa e sulla sua indispensabilità per espressa richiesta del Committente. Rilevato preliminarmente che il sito oggetto di istanza è destinato urbanisticamente a zona di tipo E.1 - Zone Agricole produttive normali, le quali comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo dell’attività e produzione agricola e non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo o che alterino l’equilibrio ecologico. L’art. 82, comma 3, delle NTA del PRG vigente, in accordo con la L.R. 6/1979, stabilisce che la concessione onerosa è rilasciata ai sensi dell’art. 9, 1° comma della L.R. n. 6/79, così come modificato dalla L.R. n. 66 del 1979, nei limiti previsti dal P.P.A. In assenza del P.P.A. previsto, o di equivalente strumento programmatorio dell’Ente in grado di individuare sul territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio delle concessioni onerose, fattispecie ricorrente per il procedimento in questione, è possibile rilasciare esclusivamente il titolo abilitativo gratuito, il cui rilascio è subordinato al possesso dei requisiti di legge ovvero: essere imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, di cui alla lett. a) dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o coltivatore diretto o bracciante agricolo. In ogni caso, deve poi rilevarsi che l’art. 83 delle NTA vigenti prevede la costruzione della residenza a servizio dell’azienda agricola al comma 3 e, successivamente, al comma 6 prevede la residenza dell’imprenditore agricolo a titolo principale, riferendosi però in tale ultimo ambito descrittivo alle norme relative all’accorpamento dei terreni. A tal riguardo, il Committente ha dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) di aver provveduto ad attivare apposita partita IVA n. 01208380756 per dare inizio ad un’attività secondaria di ‘Coltivazione di Agrumi’ - codice attività 012300. Tale requisito, visto quanto sopra specificato, non è sufficiente ai fini del rilascio del titolo gratuito, poiché il fatto di ricavare un minimo reddito dall’attività agricola svolta non integra la necessaria sussistenza dell’azienda agricola, come disposto dall’art. 83 delle NTA del PRG vigente. Con sentenza n. 104/2014 (in realtà questo è il numero del ricorso, trattandosi della sentenza n. 819/2015, ndr) del 10/03/2015 il T.A.R. per la Puglia Lecce - Sezione Terza, attesa in quanto la fattispecie in essa analizzata per molti versi somiglia alla presente proposta progettuale, riteneva condivisibile il presupposto che non siano assentibili in zona agricola gli interventi da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo o che non siano, comunque, titolari di impresa agricola ”.
3.- Vista la sentenza di questa T.a.r. n. 994 del 2013 (« questa Sezione ha già chiarito (con la sentenza n. 2413 del 28 ottobre 2010, dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi) il significato attuale da attribuire, in tema di rilascio in zona agricola di concessioni edilizie onerose, al quadro normativo delineato dall’art. 51 primo comma lett. g) della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56 e dall’art. 9 della Legge Regionale 12 febbraio 1979 n. 6 e ss.mm. (statuenti, rispettivamente, che: “Nelle zone omogenee di tipo E ... Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all’intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell’art. 9 della Legge Regionale 12 febbraio 1979 n. 6 e ss.mm. ...” e che: “Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all’art. 3 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente. Sono escluse le zone sulle quali esistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali. La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l’edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno. ... La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell’art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Le caratteristiche della residenza in funzione della esigenze dell’imprenditore agricolo, o associato, di cui alla lett. a) dell’art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, o del coltivatore diretto o del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare…….”) dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale 27 Luglio 2001 n. 20, che all’art. 19, primo comma (“Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione”), stabilisce che: “L’obbligo di formazione del Programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della Legge Regionale di cui all’articolo 20 della Legge 30 Aprile 1999 n. 136” (il quale, a sua volta, prevede che le Regioni, nel termine di un anno, provvedano ad aggiornare la propria legislazione in materia di Programmi pluriennali di attuazione <secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche […]>). Il Tribunale ribadisce che il venir meno dell’obbligo - peraltro scarsamente osservato - per i Comuni di dotarsi dei Programmi pluriennali di attuazione incide, decisivamente, sull’applicabilità delle prescrizioni normative regionali sopra riportate, le quali, a ben vedere, trovavano la propria giustificazione appunto nella volontà del legislatore regionale di inserire anche l’edificazione nelle zone agricole nell’alveo della pianificazione dettata dai Programmi pluriennali di attuazione, salvo per alcune ipotesi eccezionali tassativamente previste. Ma ciò poteva valere, ovviamente, solo in presenza di un P.P.A., o, comunque, se e fino a quando i Comuni fossero tenuti a dotarsi di questo strumento, e dunque in costanza di un obbligo siffatto: non più, invece, nella situazione attuale, risultando - come detto - l’obbligo medesimo sospeso ‘sine die’ dalle “norme generali di governo e uso del territorio” introdotte con la Legge Regionale Pugliese n. 20 del 2001. Sostanzialmente accantonato, dunque, dal legislatore regionale pugliese, l’impianto posto a base dello strumento del Programma pluriennale di attuazione, si ritiene che la sua - ormai pressocchè definitiva - mancanza determina non solo, ovviamente, l’inapplicabilità delle regole dello stesso (né tanto meno di quelle passate), ma anche l’inapplicabilità di norme generali che comunque abbiano riferimento ad un P.P.A., che, non essendoci, non può determinare alcun nitido riferimento alle norme legislative regionali (in tal senso: T.a.r. Puglia Lecce, III, 28 ottobre 2010, n. 2413). Non si tratta, però, di una liberalizzazione e, quindi, della possibilità di poter edificare a piacimento nelle aree agricole: la mancanza del Programma pluriennale di attuazione non fa altro che determinare l’operatività delle regole dettate in proposito dallo strumento urbanistico generale, per cui nelle aree agricole suddette è possibile l’edificazione se e nella misura in cui per tali aree essa è comunque prevista e con le modalità e i limiti pure indicati nello strumento urbanistico generale. In altre parole, mentre non è possibile, come pretende il Comune resistente, applicare norme regionali che fanno riferimento ad un atto pianificatorio inesistente in concreto (il P.P.A.), è invece necessario applicare quelle vigenti del Programma di Fabbricazione e stabilire le possibilità e i limiti dell’edificazione nelle zone agricole, ai sensi di quanto statuito dall’art. 12 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 secondo cui: “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso”. Nel caso in esame … risulta che l’unico ostacolo al rilascio dell’invocato permesso di costruire a titolo oneroso fosse appunto quello (normativo) di cui si è finora scritto, sussistendo per il resto le condizioni prescritte dal P.d.F. del Comune di Francavilla Fontana per il rilascio del richiesto assenso edilizio in zona agricola ‘E2’. Così ricostruito l’attuale sistema normativo in materia, dunque, il diniego comunale impugnato si appalesa illegittimo e va annullato »;T.a.r. Puglia Lecce, III, 30 aprile 2013, n. 994, non appellata).
4.- Ritenuto che:
- sulla base dei principi esposti nella pronuncia appena richiamata, l’impugnato diniego risulta illegittimamente motivato nella misura in cui afferma che, mancando il P.P.A., sarebbe possibile solo il rilascio dei permessi di costruire a titolo gratuito.
- neppure appare pertinente, per il resto, il richiamo alla disciplina e ai limiti posti dall’art. 83 NTA per l’accorpamento dei terreni, trattandosi di aspetto del tutto estraneo alla vicenda in esame.
- l’A.c. dovrà dunque riesaminare l’istanza tenendo conto dei principi contenuti nella sentenza n. 994/2013 appena richiamata e, pertanto, senza poter « applicare norme regionali che fanno riferimento ad un atto pianificatorio inesistente in concreto (il P.P.A.) », e, invece, dando rilievo a « quelle vigenti del Programma di Fabbricazione (nel caso del Comune di Nardò del P.R.G., n.d.r.)», così stabilendo « le possibilità e i limiti dell’edificazione nelle zone agricole, ai sensi di quanto statuito dall’art. 12 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 secondo cui: “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente » (cfr. T.a.r. Puglia Lecce, sent. n. 994/2013 appena richiamata).
- il ricorso dev’essere pertanto accolto, nei sensi appena precisati.
- sussistono eccezionali ragioni, attesa la particolarità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di giudizio - fermo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .